COMUNE DI LISCIA

(Provincia di Chieti)

 

STATUTO COMUNALE

 

INDICE

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

 

 

Premessa………………...

Pag.

 

Art.

1

Definizione………..…….

Pag.

 

Art.

2

Autonomia...…………….

Pag.

 

Art.

3

Finalità…………………..

Pag.

 

Art.

4

Sede e Territorio......…….

Pag.

 

Art.

5

Stemma – Gonfalone – Fascia Tricolore – Distintivo del Sindaco…..

Pag.

 

Art.

6

Consiglio Comunale dei ragazzi…………………..

Pag.

 

Art.

7

Pari opportunità…………

Pag.

 

Art.

8

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi………………..

Pag.

 

Art.

9

Conferenza Stato – Città – Autonomie locali……...

Pag.

 

Art.

10

Tutela dei dati personali

Pag.

 

 

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio – Sindaco – Giunta)

 

CAPO I

Consiglio Comunale

 

Art.

11

Presidenza…………...…

Pag.

 

Art.

12

Consiglieri comunali – Convalida – Programma di governo..……………...

Pag.

 

Art.

13

Doveri del Consigliere Comunale……………….

Pag.

 

Art.

14

Funzionamento del consiglio – Decadenza dei Consiglieri Dimissioni.....

Pag.

 

Art.

15

Sessioni del consiglio...…

Pag.

 

Art.

16

Esercizio della potestà regolamentare...…………

Pag.

 

Art.

17

Commissioni consiliari permanenti………………

Pag.

 

Art.

18

Costituzione di commissioni speciali...….

Pag.

 

Art.

19

Indirizzi per le nomine e le designazioni…………..

Pag.

 

Art.

20

Interrogazioni...................

Pag.

 

 

CAPO II

Sindaco e Giunta

 

Art.

21

Il Sindaco……………….

Pag.

 

Art.

22

Attribuzioni di amministrazione………...

Pag.

 

Art.

23

Attribuzioni di vigilanza..

Pag.

 

Art.

24

Attribuzioni di organizzazione..................

Pag.

 

Art.

25

Linee programmatiche......

Pag.

 

Art.

26

Vice Sindaco....................

Pag.

 

Art.

27

Delegati del Sindaco……

Pag.

 

Art.

28

Mozione di sfiducia..........

Pag.

 

Art.

29

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco.......................

Pag.

 

Art.

30

La giunta – Composizione e nomina – Presidenza........................

Pag.

 

Art.

31

Competenze della giunta..

Pag.

 

Art.

32

Funzionamento della giunta................................

Pag.

 

Art.

33

Cessazione dalla carica di assessore...........................

Pag.

 

Art.

34

Verbali degli organi collegiali...........................

Pag.

 

 

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

 

CAPO I

Partecipazione dei Cittadini – Riunioni – Assemblee – Consultazioni – Istanze e Proposte

 

Art.

35

Partecipazione dei cittadini………………….

Pag.

 

Art.

36

Riunioni e Assemblee…..

Pag.

 

Art.

37

Cittadini dell’Unione europea – Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale………….

Pag.

 

 

CAPO II

Referendum

 

Art.

38

Azione referendaria……..

Pag.

 

Art.

39

Disciplina del referendum……………...

Pag.

 

Art.

40

Effetti del referendum…..

Pag.

 

 

CAPO III

Associazionismo e Volontariato

 

Art.

41

Associazionismo….…….

Pag.

 

Art.

42

Volontariato……………..

Pag.

 

 

CAPO IV

Difensore Civico

 

Art.

43

Istituzione dell’ufficio…..

Pag.

 

Art.

44

Nomina – Funzioni – Disciplina……………….

Pag.

 

Art.

45

Controllo sostitutivo sugli atti……………………….

Pag.

 

 

TITOLO V

ATTIVITÀ AMINISTRATIVA – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

 

Art.

46

Albo pretorio – Ripubblicazione dei regolamenti……………..

Pag.

 

Art.

47

Svolgimento dell’attività amministrativa…………..

Pag.

 

Art.

48

Statuto dei diritti del contribuente……………..

Pag.

 

 

TITOLO VI

FINANZA – CONTABILITÀ – ORGANO DI CONTROLLO

 

Art.

49

Ordinamento finanziario e contabile………………...

Pag.

 

Art.

50

Ordinamento tributario….

Pag.

 

Art.

51

Revisione economico-finanziaria

Pag.

 

Art.

52

Principi generali del controllo interno………...

Pag.

 

 

TITOLO VII

I SERVIZI

Art.

53

Forma di gestione……….

Pag.

 

Art.

54

Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica…….

Pag.

 

Art.

55

Gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica…….

Pag.

 

Art.

56

Aziende speciali………...

Pag.

 

Art.

57

Istituzioni………………..

Pag.

 

Art.

58

Società…………………..

Pag.

 

Art.

59

Concessione a terzi……...

Pag.

 

Art.

60

Tariffe dei servizi……….

Pag.

 

 

TITOLO VIII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

 

Art.

61

Convenzioni…………….

Pag.

 

Art.

62

Accordi di programma….

Pag.

 

 

TITOLO IX

UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

 

CAPO I

Organizzazione degli Uffici e Personale

 

 

Art.

63

Criteri generali in materia di organizzazione……….

Pag.

 

Art.

64

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi……………..

Pag.

 

Art.

65

Organizzazione del Personale………………..

Pag.

 

Art.

66

Stato giuridico e trattamento economico del personale…………….

Pag.

 

Art.

67

Incarichi esterni…………

Pag.

 

 

CAPO II

Segretario Comunale – Direttore Generale – Responsabile uffici e servizi

 

Art.

68

Segretario Comunale – Direttore Generale………

Pag.

 

Art.

69

Responsabili degli uffici e dei servizi……………….

Pag.

 

Art.

70

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica…………………..

Pag.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art.

71

Delega di funzioni alla Comunità Montana……...

Pag.

 

Art.

72

Violazioni di norme comunali – Sanzioni…….

Pag.

 

Art.

73

Modifiche dello Statuto…

Pag.

 

Art.

74

Abrogazioni……………..

Pag.

 

Art.

75

Entrata in vigore………...

Pag.

 

 


PREMESSA

1.   Il Comune di Liscia, con il presente statuto, tende a rafforzare nei suoi cittadini il senso di appartenenza alla comunità, promuovendo l’aggregazione delle diverse realtà del territorio comunale e di quanti vivono ed operano in esso.

2.   Il fine è di creare una vera comunità di uomini e donne legati da vincoli di solidarietà e fratellanza, che tuteli e salvaguardi i diritti di cittadinanza, favorendo le pari opportunità fra i sessi e fra tutti i suoi appartenenti, tutelando in particolare i soggetti più deboli ed emarginati.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

 

1.   Il Comune di Liscia è ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato e della Regione Abruzzo.

2.   Esercita funzioni amministrative proprie e le funzioni conferire dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

3.      L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2

Autonomia

 

1.   Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2.   Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3.   Il comune, è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.

4.   L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5.   Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6.   Il Comune promuove con i Comuni dell’area territorialmente contigua, o con la Comunità Montana Medio Vastese Zona T di cui è parte, o altre associazioni o unioni di Comuni le più ampie forme di collaborazione e cooperazione, per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale, regolando i rapporti conseguenti mediante la stipula di convenzioni.

7.   Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, che esercitano le funzioni ed i servizi in luogo degli stessi. Può essere inoltre prevista, per quanto necessaria, la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti ad uno di essi, che opera per loro conto.

8.   L’accordo e la relativa convenzione debbono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini aggravi di procedure, di costi e di tempi.

9.   Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

10. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Finalità

1.   Il Comune, in conformità ai principi della Costituzione promuove il rispetto, la crescita e il benessere psicofisico della persona umana e della famiglia, rappresenta gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

2.   La crescita ed il progresso del Comune di Liscia si sviluppano mediante la gestione democratica della cosa pubblica, senza discriminazioni di ordine ideale, religioso, politico, sociale, razziale e di sesso.

3.   L’attività dell'Amministrazione Comunale si ispira al principio della solidarietà valorizzando tutte le forme di volontariato nonché al principio di sussidiarietà per l'immediato soddisfacimento dei bisogni e delle istanze degli utenti.

4.   In particolare il Comune:

a)      Concorre a garantire la tutela del diritto alla vita umana, con particolare riguardo alla salute, assicurando il sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi.

b)      Promuove il diritto allo studio nelle istituzioni scolastiche pubbliche e private e tutela il patrimonio culturale, di costume e di tradizioni locali presenti sul proprio territorio.

c)      Promuove tutte le iniziative utili a coinvolgere ogni cittadino alla vita attiva della comunità, con riguardo anche agli anziani, dei quali intende valorizzare il patrimonio di esperienza e conoscenza.

d) Persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra donne e uomini in ogni campo della vita civile e sociale favorendo, in particolare, la presenza femminile nella gestione del bene comune.

e) Concorre a garantire nell'ottica della solidarietà sociale la tutela dei diritti dei soggetti sociali deboli, in particolare promuovendo iniziative per l'assistenza e la salvaguardia dei diritti delle persone diversamente abili.

f)        Promuove e sostiene le attività sportive, ricreative, culturali e del tempo libero in genere, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana come strumenti che favoriscono la crescita e la partecipazione delle persone.

g)      Promuove lo scambio culturale e socio economico con le altre realtà locali e comunità.

h)      Sostiene la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza urbano e territoriale promuovendo misure di prevenzione.

i) Programma ed attua un equilibrato assetto del territorio salvaguardando gli aspetti sociali ed economici che caratterizzano lo sviluppo della Comunità Lisciana e tutelando l'integrità degli spazi agricoli e il sistema idrogeologico costituito dal bacino del fiume Treste, e dei  fossi minori.

j)   Adotta, nelle sue competenze, misure necessarie a difendere l'ambiente, l'integrità del suolo, delle acque e dell'aria e promuove iniziative volte all'uso sostenibile ed equo delle risorse naturali. Adotta, in particolare, le misure necessarie a ridurre le fonti di inquinamento.

k) Salvaguarda e valorizza le aree verdi garantendone il godimento e la funzionalità a tutta la popolazione.

l)        Tutela il patrimonio storico, artistico come beni essenziali della comunità assicurandone la salvaguardia come obiettivo primario della propria azione amministrativa.

m)    Promuove lo sviluppo delle attività produttive e commerciali favorendo la organizzazione razionale dell'apparato distributivo e ricettivo al fine di garantire la funzionalità dei servizi per tutti i consumatori e fruitori.

n) Riconosce le diversità etniche e religiose presenti nel territorio e contribuisce, nell'ambito delle sue competenze, a favorire il processo di integrazione nel rispetto delle regole della vita sociale e civile della comunità Lisciana.

5.   Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove e si avvale dell’apporto del libero associazionismo e delle forme di aggregazione presenti nella società civile e coopera, nel rispetto della propria autonomia, con altri enti pubblici territoriali e con le Istituzioni interessate al perseguimento delle stesse finalità.

6.   Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali all'attività amministrativa.  in particolare:

a)   stringe rapporti di collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, per la realizzazione di opere e di interventi nonchè per la gestione di servizi pubblici locali;

b) favorisce l’unione di comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla comunità;

Art. 4

Sede e territorio

1.   Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre1954, n. 1228, approvato dall’istituto nazionale di statistica.

2.   Si estende per 8,02 Kmq, confina con i comuni di San Buono ad est, Carunchio ad ovest, Carpineto Sinello a nord e Palmoli a Sud.

3.   La sede comunale, è ubicata in Via G. Garibaldi, 8.

4.   Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale;

5.   Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

6.   All’interno del territorio del comune di Liscia non è consentito, per  quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centri nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

 

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

1.   Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Liscia.

2.   Lo stemma del Comune è: di argento, alle lettere L e I, in caratteri maiuscoli romani, la lettera L seguita dal punto, il tutto rosso accompagnate da quattro gigli, uno di capo, uno di punta, due nei fianchi, con i fioroni posti a riscontro, di azzurro. Ornamenti esteriori da Comune, come descritto dal decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989, n. 5095 riportato in esemplare in allegato.

3.   Il gonfalone del Comune è: drappo partito di azzurro e di raso riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L’asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

4.   La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

5.   Il Sindaco nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 7.4.2000, n. 121, può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.

6.   La giunta comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6

Consiglio Comunale dei ragazzi

1.   Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2.   Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: Politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3.   Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi  sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 7

Pari opportunità

1.   Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a)   riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b)  adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d)  adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2.   Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 30.

Art. 8

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1.   Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni, con la Comunità Montana e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2.   Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco può istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3.   All’interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 9

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1.   Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b)  la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

c)   le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10

Tutela dei dati personali

1.   Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

 

CAPO I

Consiglio Comunale

Art. 11

Presidenza

1.   Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal vicesindaco. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dall’assessore più anziano di età consigliere comunale, in assenza anche di quest’ultimo, dal consigliere anziano Al fine di potere assumere l’ufficio di presidenza del consiglio comunale, sia il vicesindaco che l’assessore devono essere anche consiglieri comunali.

2.   Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, un terzo dei rappresentanti è riservato alle minoranze.

3.   Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

4.   Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

Art. 12

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1.   I consiglieri comunali rappresentano l’intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2.   Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3.   Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4.   Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5.   Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6.   Decorsi 30 giorni dalla consegna di cui al comma 5, il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7.   Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8.   La verifica da parte del consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13

Doveri del Consigliere Comunale

1.   I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2.   I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado. Non sono inclusi tra i provvedimenti normativi o di carattere generale gli strumenti urbanistici attuativi.

3.   L’obbligo di cui al precedente comma si estende alle commissioni. Le medesime disposizioni si applicano ai componenti della Giunta Comunale. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le altre disposizioni, in materia di dovere di astensione, previste dalle vigenti leggi.

4.   Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 14

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei Consiglieri

Dimissioni

1.   Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a)   gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: – cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; –tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; – un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti e per L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione; il giorno di consegna non viene computato;

b)  nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari.

c) previsione, per la validità della seduta, della presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

-    n. 7 consiglieri per le sedute di prima convocazione compreso il Sindaco;

-    n. 5 consiglieri per le sedute di seconda convocazione compreso il Sindaco;

d) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f)   fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g)   indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2.   In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio, e capogruppo di ciascuna lista viene così individuato:

a)   per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza non appartenente alla giunta comunale;

b)  per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3.   Il consigliere è tenuto a giustificare  l’assenza dalla seduta oralmente a mezzo un componente del gruppo cui appartiene.

4.   La mancata partecipazione a tre  sedute ordinarie consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

5.   Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

6.   Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al Consiglio in forma scritta per il tramite del Presidente. Sono irrevocabili e diventano efficaci dal momento della loro presentazione al protocollo del Comune. Non necessitano di presa d’atto.

7.   Al fine di dare giuridica rilevanza alla volontà di dismettere il mandato, le dimissioni devono essere presentate personalmente all’ufficio protocollo che dovrà procedere all’identificazione, in caso di impedimento fisico, o comunque meritevole di apprezzamento, la sottoscrizione delle dimissioni deve essere autenticata ai sensi della vigente normativa.

8.   Il seggio che durante il quinquiennio divenga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

9.   Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59 del D.lgvo 267/00, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 8.

Art. 15

Sessioni del consiglio

1.   Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2.   Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a)   per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b)  per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c)   per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d)  per eventuali modifiche dello statuto.

3.   Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 16

Esercizio della potestà regolamentare

1.   Il consiglio e la giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2.   I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

3.   I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 17

Commissioni consiliari permanenti

1.   Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2.   La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3.   I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4.   Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 18

Costituzione di commissioni speciali

1.   Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2.   Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3.   Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4.   La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5.   La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6.   La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 19

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1.   Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2.   Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3.   Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 20

Interrogazioni

1.   I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2.   Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l’interrogante chiede risposta scritta.

3.   Il sindaco, dispone:

a)   se deve essere data risposta scritta, che l’ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b)  se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c)   se l’interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all’interrogazione.

4.   Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II

Sindaco e Giunta

Art. 21

Il Sindaco

1.   Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2.   Il sindaco è titolare della rappresentanza politico-istituzionale del comune e di quella legale , fatta eccezione per i casi in cui la medesima non sia riconducibile ad un atto che per legge o per statuto  è di competenza di chi esercita la funzione dirigenziale. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintendente al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

3.   Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4.   In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’ente spetta, nell’ordine, al vicesindaco e all’assessore più anziano di età.

5.   Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

6.   Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7.   Il sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

8.      Determina la misura dei contributi una tantum da erogare a persone indigenti in casi di assoluta necessità ed urgenza.

9.      Il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale, Autorità locale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e, nell’esercizio di tali funzioni adotta i relativi provvedimenti nelle materie di cui all’art. 54, commi 1, 2 e 3 del T.U.E.L. n.267/2000 , con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

10.  Il Sindaco è inoltre l’autorità competente di cui all’art. 18 della L. 24 novembre 1981, n° 689, per i procedimenti che la legge attribuisce al Comune.

11.  Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di indirizzo per i servizi comunali nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

12.  Nell’esercizio delle competenze di cui al comma precedente il sindaco emana provvedimenti che assumono la denominazione di “Decreto”.

13.  Qualora i provvedimenti del Sindaco implichino una spesa sono adottati di concerto con il responsabile del servizio finanziario. Il concerto riguarda esclusivamente l’impegno di spesa.

Art. 22

Attribuzioni di amministrazione

1.   Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori  ed è l’Organo responsabile dell’Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a)   dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c)   convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 267/2000;

d)  esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e)   emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all’art. 50, commi 5-6, del D.Lgs. 267/2000;

f)   nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

g)   conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

h)   nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

i) rappresenta in giudizio il Comune

l)    ha il potere di transigere, sentita la giunta, ponendo fine alla lite già incominciata e di conciliare prevenendo l’insorgere della lite;

m) promuove altresì davanti all’autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie con le modalità suddette;

n)   può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di procedimento amministrativo che si concluda con atto amministrativo ad efficacia esterna;

Art. 23

Attribuzioni di vigilanza

1.   Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2.   Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3.   Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

4.   Impartisce direttive al servizio di Polizia Municipale vigilando sull'espletamento dell'attività degli  incaricati.

Art. 24

Attribuzioni di organizzazione

 

1.   Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri (n. 3 senza computare a tal fine il sindaco);

b)  esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c)   propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d)  riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 25

Linee programmatiche

1.   Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 12, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 26

Vice sindaco

1.   Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni.

2.   In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

Art. 27

Delegati del sindaco

1.   Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2.   Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti  al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3.   Il sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4.   Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per  iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5.   Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 28

Mozione di sfiducia

1.   Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2.   Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3.   La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.

4.      L’approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge,lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti. Qualora invece la mozione sia respinta, i Consiglieri che l’ hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non dopo di sei mesi dalla reiezione della precedente

Art. 29

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1.   Le dimissioni dalla carica sono presentate dal Sindaco per iscritto direttamente al consiglio comunale, appositamente convocato.

2.   Le dimissioni stesse, una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione al consiglio, diventano irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica. Trascorso tale termine, si procede alla scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

3.      L’impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del Consiglio Comunale, viene accertato da una commissione di tre persone, eletta dal consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio Comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

4.   La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vice-sindaco o in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede d’intesa con i gruppi consiliari.

5.   La commissione entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dell’impedimento.

6.   Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro 10 giorni dalla sua presentazione.

Art. 30

La giunta - Composizione e nomina – Presidenza

1.   La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero minimo di due assessori  e massimo quattro, compreso il vicesindaco. Il Sindaco nomina gli assessori decidendone il numero esatto.

2.   Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nella misura non superiore al 50%, con arrotondamento per difetto. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3.   Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi, qualora le circostanze lo consentono.

4.   La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 31

Competenze della giunta

1.   La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1-2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.

2.   La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.   La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)   propone al Consiglio i regolamenti;

b)  approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal  regolamento di  contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c)   elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d)  assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e)   modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f)   nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g)   propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

h)   approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i)    nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

j)   dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;

k)  fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l)    esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;

m)  approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n)   decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente;

o)  fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;

p) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q)  autorizza a promuovere e resistere alle liti, assicurando il patrocinio legale del Comune e nominando gli arbitri per i collegi arbitrali.

r)   La Giunta adotta tutti gli altri atti che le disposizioni contenute nel T.U.E.L. e in altre fonti normative attribuiscono alla sua competenza.

 

Art. 32

Funzionamento della giunta

1.   L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2.   La giunta è convocata dal sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti dell’ordine del giorno della seduta. Gli assessori possono chiedere l’inserimento all’ordine del giorno di argomenti di loro competenza.

3.   Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4.   Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5.   Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

6.   Alle sedute della Giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

Art. 33

Cessazione dalla carica di assessore

1.   Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2.   Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3.   Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Art. 34

Verbali degli organi collegiali

1.   Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2.   L’istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente.

3.   La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva. E’ fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito.

4.   Il componente dell’organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.

5.   Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.

6.   Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall’organo deliberante. E’ completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell’atto pubblico amministrativo, tra i quali l’esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l’approvazione dell’atto.

7.   Il segretario comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell’ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova  in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente.

8.   L’originale del verbale della seduta del consiglio comunale o della giunta comunale è sottoscritto dal segretario comunale, dal consigliere anziano e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal dipendente addetto all’ufficio di segreteria.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

 

CAPO I

Partecipazione dei Cittadini - Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze e Proposte

 

Art. 35

Partecipazione dei cittadini

1.      L’amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2.   La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell’amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.

3.   Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale.

4.   Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l’intervento dell’organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all’amministrazione.

5.   Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 50 persone avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.

6.   Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.

7.   Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.

8.   Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l’esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.

Art. 36

Riunioni e assemblee

1.   Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2.      L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3.   Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4.   Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a)   per la formazione di comitati e commissioni;

b)  per dibattere problemi;

c)   per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 37

Cittadini dell’Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

 

1.   Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a)   favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all’Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

2.   Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini il Comune provvederà ad intensificare la vigilanza delle presenze degli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno.

CAPO II

Referendum

Art. 38

Azione referendaria

1.   Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2.   Non possono essere indetti referendum:

a)   in materia di tributi locali e di tariffe;

b)  su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c)   su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3.   I soggetti promotori del referendum possono essere:

a)   il dieci per cento del corpo elettorale;

b)  il consiglio comunale.

4.   I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 39

Disciplina del referendum

1.   Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2.   In particolare il regolamento deve prevedere:

a)   i requisiti di ammissibilità;

b)  i tempi;

c)   le condizioni di accoglimento;

d)  le modalità organizzative;

e)   i casi di revoca e sospensione;

f)   le modalità di attuazione.

Art. 40

Effetti del referendum

1.   Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2.   Se l’esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3.   Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III

Associazionismo e volontariato

Art. 41

Associazionismo

1.   Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.

2.   A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.

3.   Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4.   Il Comune, per il raggiungimento delle finalità indicate al 1° comma, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede ed operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari e straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dall’apposito regolamento.

5.   Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico, assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune direttive

6.   Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dal Comune devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

7.   Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 42

Volontariato

1.   Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, nonchè per la tutela dell’ambiente, della gestione delle aree verdi, della sicurezza sociale e dello sport.

2.   Il Comune può stipulare convenzioni con istituti religiosi per il funzionamento delle scuole materne o asili nido comunali.

3.   Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinchè le attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

4.   Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie e studi propri del Comune.

 

CAPO IV

Difensore Civico

Art. 43

Istituzione dell’ufficio

1.   Nel Comune si può istituire l’ufficio del “Difensore Civico” quale garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività dell’Amministrazione Comunale, delle Aziende e degli Enti dipendenti, secondo le procedure disciplinante nell’apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

2.   Su delibera del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del Difensore Civico tra Enti diversi o anche avvalendosi dell’ufficio operante presso altri Comuni.

3.   Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 44

Nomina - Funzioni – Disciplina

1.   Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2.   Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.

3.   Il regolamento dovrà prevedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all’art. 127 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 45

Controllo sostitutivo sugli atti

Il controllo sostitutivo sugli atti è esercitato dal difensore civico regionale, ai sensi della L.R. 23.01.2004, n. 4.

TITOLO V

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

 

Art. 46

Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti

1.   È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2.   La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3.   Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione, sono ripubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione.

4.   I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente art. 16 comma 2.

Art. 47

Svolgimento dell’attività amministrativa

1.   Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2.   Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3.   Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di cooperazione con altri comuni con la Comunità Montana e con la provincia.

Art. 48

Statuto dei diritti del contribuente

1.   In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2.   Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a) all’informazione del contribuente (art. 5);

b)  alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);

c)   alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);

d)  alla remissione in termini (art. 9);

e)   alla tutela dell’affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);

f) all’interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO VI

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

 

Art. 49

Ordinamento finanziario e contabile

 

1.      L’ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

2.   Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 50

Ordinamento tributario

1.   Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2.   Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n. 212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.

3.   La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 51

Revisione economico-finanziaria

1.   La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2.   Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art.49, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3.   L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

Art. 52

Principi generali del controllo interno

1.   Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all’art. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.1999, n. 286.

2.   Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l’ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

TITOLO VII

I SERVIZI

 

Art. 53

Forma di gestione

1.   Il Comune nell’esercizio delle funzioni di sua competenza, provvede ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le modalità previste dalla legge, eventualmente da regolamentare con apposito provvedimento, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, l’accessibilità, la economicità e la qualità dell’erogazione in condizioni di uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale od un’infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettervi utenti od imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

2.   Il Comune individua, tra quelli definiti dalla legge e nel rispetto delle eventuali limitazioni e finalizzazioni poste dalla stessa, le forme di gestione dei servizi pubblici locali  più adeguate alle esigenze  della popolazione e del territorio, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo  alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

3.   I servizi pubblici afferenti alla competenza del Comune possono essere esercitati anche in forma associata con altri Enti locali.

4.   Le decisioni relative alla scelta ed alla modifica della forma di gestione è di competenza del Consiglio Comunale subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge.

5.   Le forme di gestione dei servizi pubblici si differenziano a seconda che trattasi di servizi pubblici di rilevanza economica o di servizi pubblici privi di rilevanza economica.

6.   Il personale adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l’Ente con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica.

Art. 54

Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

1.   Le modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sono quelle previste dall’art.113 del Dlgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 5.8.2004, n. 23.

Art. 55

Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1.   Le modalità di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, fatte salve le discipline di settore (art. 115 del dlgs 42/2004 per la gestione dei beni culturali, art. 90 della L. 289/2002 per la gestione degli impianti sportivi, L. 328/2000 e leggi regionali attuative per le formule gestionali inerenti i servizi sociali) possono essere le seguenti:

a)   in economia, correlata a situazioni nelle quali le modeste dimensioni del servizio o le specificità dello stesso inducano a ritenere tale forma come la migliore per le potenzialità organizzative ed economiche dell’Ente;

b)  a mezzo azienda speciale, utilizzabile per tipologie di servizi per i quali si voglia sperimentare un’impostazione

c) l’istituzione rapportata a tipologia di servizi per i quali sia necessario un controllo funzionale molto rilevante dell’Amministrazione;

d)  a mezzo società di capitali

e)   a mezzo associazioni

Art. 56

Aziende speciali

1.   Per la gestione anche di più servizi, privi di rilevanza economica, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2.   Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a)   il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b)  il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3.   Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell’azienda disciplina le condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4.   Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

5.   Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6.      L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7.      L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

8.   L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9.   Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 57

Istituzioni

1.   Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2.   Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l’atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3.   Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 56 per le aziende speciali.

4.   Il direttore generale dell’istituzione è l’organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5.      L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6.   Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7.   L’organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 58

Società

1.   Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2.   Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3.   Per l’applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 59

Concessione a terzi

1.   Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2.   La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

Art. 60

Tariffe dei servizi

1.   La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all’art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2.   Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l’equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell’anno.

TITOLO VIII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 61

Convenzioni

1.   Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la provincia, con la comunità montana ed altri enti pubblici.

2.   Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 62

Accordi di programma

1.   Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2.   Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO IX

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

 

CAPO I

Organizzazione degli Uffici e Personale

Art. 63

Criteri generali in materia di organizzazione

1.   Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l’apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l’incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2.   La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all’espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 64

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1.   Il comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2.   Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

3.   la struttura organizzativa dell’Ente è formata da aree di attività disciplinate dalla Giunta nell’apposito regolamento.

Art. 65

Organizzazione del personale

1.   Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2.   Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3.   Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 66

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1.   Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 67

Incarichi esterni

1.   La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

Segretario Comunale - Direttore Generale - Responsabili Uffici e Servizi

Art. 68

Segretario comunale - Direttore generale

1.   Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2.   Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3.   Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4.   Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 69

Responsabili degli uffici e dei servizi

1.   Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2.   Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3.   Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a)   la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b)  la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c)   la stipulazione dei contratti;

d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e)   gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f)   i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g)   tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h)   le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i)    gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all’art. 50, c. 5 e all’art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l’attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4.   I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

5.   Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 70

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1.   La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2.   I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71

Delega di funzioni alla Comunità Montana

Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l’esercizio di funzioni del Comune.

Art. 72

Violazioni di norme comunali – Sanzioni

1.   Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito, salvo diversa disposizione di legge, con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 16 della L. 16.01.2003, n. 3.

2.   L’organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’art.17 della L. 689/1981.

Art. 73

Modifiche dello statuto

1.   Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.   Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3.   L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4.   Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 74

Abrogazioni

1.   Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 75

Entrata in vigore

1.   Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2.   Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.