IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 5.08.2003, n. 11 recante: “Norme in materia di Comunità Montane” ed, in particolare, la tabella “B” ad essa allegata, nella quale sono indicate le attuali diciannove Comunità Montane della Regione Abruzzo, nonchè la relativa composizione e delimitazione territoriale;
Richiamati in particolare, gli articoli 3, 5 e 7 della legge medesima i quali disciplinano le modalità per la costituzione, la ridelimitazione e conseguente revisione delle Comunità montane prevedendo, tra l’altro, che “Gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità sono individuati con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, a seguito del procedimento di concertazione” di cui all’art. 7;
Tenuto conto altresì, della previsione di cui all’articolo 3, comma 5 della predetta L.R. 11/2003 ai sensi del quale “(...) nel caso in cui la ridelimitazione delle zone omogenee non comporti nuova costituzione o revisione di tutte le Comunità, il decreto del Presidente riguarda comunque, anche solo a fini confermativi, l’intero assetto delle Comunità stesse”;
Vista la Deliberazione del C.R. n. 173/13 del 15.02.2005, adottata a seguito di proposta formulata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29/C del 26.01.2005, con cui sono stati individuati gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità Montane in attuazione della legge regionale sopradetta;
Atteso che, ai sensi dell’art. 5 della medesima legge regionale, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio regionale, sono costituite con proprio decreto, le Comunità Montane tra i Comuni i cui territori ricadono negli ambiti territoriali individuati;
Rilevato che, con la suddetta deliberazione del Consiglio Regionale, è stato individuato l’ambito territoriale comprendente i Comuni di Borrello, Civitaluparella, Fallo, Gamberale, Montenerodomo, Pizzoferrato, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, e che nel medesimo ambito è da costituirsi una Comunità Montana, denominata “Medio Sangro”, - Zona "R" ;
Considerato che l’ambito territoriale suddetto coincide con l’ambito territoriale dell’attuale Comunità Montana Medio Sangro;
Richiamato l’articolo 18, comma 2, della L.R. 5.08.2003, n. 11 ai sensi del quale le Comunità Montane costituite ai sensi della legge medesima, approvano o adeguano il proprio Statuto entro centottanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto;
Ritenuto di applicare all’organo rappresentativo della Comunità Montana, fino all’entrata in vigore dello Statuto approvato in conformità ai principi dettati dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la previsione di cui all’articolo 9, c. 2, della legge regionale predetta, secondo cui esso si compone di tre rappresentanti per ciascun Comune membro, uno dei quali espresso dalla minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali;
Considerato che l’applicazione della suddetta norma determina provvisoriamente il numero complessivo dei componenti l’organo rappresentativo della Comunità Montana in 27 componenti, così ripartiti:
Comune di Borrello, n. 3 rappresentanti;
Comune di Civitaluparella, n. 3 rappresentanti;
Comune di Fallo , n. 3 rappresentanti;
Comune di Gamberale,, n. 3 rappresentanti;
Comune di Montenerodomo, n. 3 rappresentanti;
Comune di Pizzoferrato, n. 3 rappresentanti;
Comune di Quadri, n. 3 rappresentanti;
Comune di Roio del Sangro, n. 3 rappresentanti;
Comune di Rosello, n. 3 rappresentanti;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano in ordine alla legittimità del presente atto, per quanto di competenza;
DECRETA
per quanto esposto in premessa
1. E’ costituita la Comunità Montana “Medio Sangro”- Zona “R” - nell’omonimo ambito territoriale individuato nella tabella “A” allegata alla deliberazione del Consiglio Regionale del 15.02.2005, n. 173/13, comprendente i Comuni di Borrello, Civitaluparella, Fallo, Gamberale, Montenerodomo, Pizzoferrato, Quadri, Roio del Sangro, Rosello;
2. L’organo rappresentativo della Comunità Montana Medio Sangro è provvisoriamente composto, fino all’entrata in vigore dello Statuto, da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, in applicazione dell’articolo 9, c. 2, della L.R. 05.08.2003, n.11, da 27 rappresentanti eletti dai Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, così ripartiti:
Comune di Borrello, n. 3 rappresentanti;
Comune di Civitaluparella, n. 3 rappresentanti;
Comune di Fallo , n. 3 rappresentanti;
Comune di Gamberale,, n. 3 rappresentanti;
Comune di Montenerodomo, n. 3 rappresentanti;
Comune di Pizzoferrato, n. 3 rappresentanti;
Comune di Quadri, n. 3 rappresentanti;
Comune di Roio del Sangro, n. 3 rappresentanti;
Comune di Rosello, n. 3 rappresentanti;
3. La Comunità Montana adegua il proprio Statuto entro centottanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto;
4. I Comuni facenti parte della Comunità Montana “Medio Sangro” procederanno all’elezione dei propri rappresentanti in seno all’organo rappresentativo della Comunità Montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto ed alla tempestiva trasmissione dei relativi atti al Presidente dell’attuale Comunità Montana “Medio Sangro”;
5. Il Presidente dell’attuale Comunità Montana “Medio Sangro” entro centoventi giorni dalla data del presente decreto provvede ad insediare l’organo rappresentativo, ponendo all’ordine del giorno l’elezione del Presidente e dell’organo esecutivo. La sede indicata per la prima riunione è la sede del Comune di Quadri;
6. Il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano è incaricato della notifica di copia del presente decreto al Presidente dell’attuale Comunità Montana Medio Sangro ai Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità Montana medesima;
7. Il presente decreto è pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
L’Aquila 31.03.2005
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Pace