TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Autonomia statutaria

1.   Il Comune di Mozzagrogna è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.   Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3.   Il Comune rappresenta la comunità di Mozzagrogna nei rapporti con lo Stato, con la Regione Abruzzo, con la Provincia di Chieti e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2
Finalità

1.   Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2.   Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

3.   Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a)   dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Mozzagrogna, a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b)             valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c)   tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d)             valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e)             sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f)   tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g)   rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h)             sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

i)    garanzia e promozione delle pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione e l’attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell’amministrazione e nella città;

l)             promozione dell’integrazione dei cittadini portatori di handicaps, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell’ambiente e nella mobilità;

m)             promozione di forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale per dare agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma di cui all’art. 34 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti;

n)   garanzia e promozione della salvaguardia dei diritti dei minori e della piena tutela della loro integrità psico-fisica, erogando idonei servizi ed erogando ai bambini i diritti sanciti dalla convenzione  internazionale sui diritti dell’infanzia e da tutte le altre legislazioni vigenti;

o)             promuove gemellaggi ed incontri culturali con altri comuni italiani, europei ed extra-europei, al fine di contribuire attivamente al processo di integrazione che vede nella unità di tutti i cittadini un fattore determinante della distensione internazionale;

p)             promuove azioni di contatto, culturale, sociale ed economico, con le comunità di cittadini originari di Mozzagrogna residenti all’estero.

4.   Il Comune esercita le funzioni di cui è titolare in forma singola o associata, anche mediante l’Unione dei Comuni.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1.   Il territorio del Comune si estende per 19,31 Kmq, confina con i Comuni di Lanciano, Santa Maria Imbaro e Paglieta. E’ costituito dal centro urbano di Mozzagrogna, di Villa Romagnoli e dalle contrade di Castel di Sette, Castelli, Cavezza, Colle Ruzzo, Cornice, Cuna Re di Coppe, Fonte della Noce, Lucianetti, Ponticelli e Rosciavizza.

2.   Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in piazza San Rocco n. 1.

3.   Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4.   All’interno del territorio del Comune di Mozzagrogna non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive, armi, impianti e depositi chimici e batteriologici, né altri tipi di insediamenti industriali ed impianti valutati e riconosciuti inquinanti, dannosi e pericolosi per la salute dei cittadini.

5.   All’interno del territorio del Comune di Mozzagrogna è vietata la sperimentazione di organismi viventi, sia vegetali che animali, ottenuti mediante manipolazione genetica.

Art. 4
Stemma e Gonfalone

1.   Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di MOZZAGROGNA.

2    Lo stemma del Comune è come descritto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 04/10/1971.

3.   Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune, munito della medaglia d’argento al valore civile.

4.   La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5
Pari opportunità

1.   Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra i sessi:

a)             Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi collegiali, nonché negli Enti, aziende ed istituzioni dipendenti dalla Amministrazione comunale;

b)  riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive, interne e di concorso;

c)   adotta propri atti e regolamenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dal competente ministero;

d)  assicura e garantisce la più ampia partecipazione delle donne alla vita amministrativa e politica dell’Ente;

e)             garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

Art. 6
Tutela dei dati personali e della privacy

1.   Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7
Consiglio Comunale dei Ragazzi

1.   Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2.   Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3.   Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 8
Organi

1.   Sono Organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le  rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2.   Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3.   Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4.   La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 9
Deliberazioni degli Organi Collegiali

1.   Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2.   L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3.   Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4.   I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10
Consiglio Comunale

1.   Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2.   L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3.   Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4.   Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5.   Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6.   Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonchè le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7.   Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 11
Prima seduta del Consiglio Comunale

1.   Il Consiglio Comunale entra in carica all'atto della proclamazione dei risultati elettorali da parte del Presidente del seggio elettorale, secondo le norme di legge. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2.   Nella prima seduta, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, a norma delle leggi vigenti in materia, al fine di verificare eventuali cause di ineleggibilità od incompatibilità e di dichiarare l’ineleggibilità o l’incompatibilità dei medesimi, provvedendo in merito secondo la procedura indicata dalla legge vigente in materia.

3.   Dopo la convalida degli eletti il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

4.   Dopo il giuramento, la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina dei componenti della Giunta.

5.   Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori del Comune previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Art. 12
Sessioni e Convocazione

1.   L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2.   Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini dettati dalle leggi e pertanto per:

a)             approvazione del bilancio e atti correlati;

b)  verifica degli equilibri di bilancio;

c)             approvazione del rendiconto della gestione;

Le sessioni straordinarie possono avere luogo in qualsiasi periodo.

3.   Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4.   La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5.   La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere e/o assessore esterno nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.

6.                  L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7.   L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8.   La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9.   Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene effettuata indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 13
Mancata approvazione del Bilancio entro i termini. Commissariamento.

1.   Qualora nel termini fissati dal Decreto Legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento come segue:

a)   Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

b)  Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 scegliendolo tra il difensore civico regionale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di provata competenza in campo amministrativo o degli enti locali in particolare, revisore dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

c)   Qualora il Sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto perché provveda a nominare il commissario.

d)  Il Commissario, nel caso in cui la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini. lo predispone d’ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

e)   Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nel successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

f)   Qualora il consiglio non approvi il bilancio nei termini assegnati dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, al sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Art. 14
Commissioni Consiliari

1.   Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte dai consiglieri comunali con criterio proporzionale assicurando la presenza dì almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare.

2.   Gli Assessori esterni possono essere nominati componenti delle Commissioni consiliari.

3.   Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4.   Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

5.   La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 15
Consiglieri

1.   Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2.   Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3.   I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco  eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 16
Diritti e doveri dei Consiglieri

1.   I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2.   Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3.   I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli  atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente Statuto.

4.   Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17
Gruppi Consiliari

1.                  L’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, che non è oggetto di previsione legislativa o statutaria, deve essere disciplinata con regolamento interno che va approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri in carica.

2.   I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3.   I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni sia rappresentato da un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentatività spettanti ad un Gruppo consiliare.

4.   Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione d’accettazione del Capo del nuovo Gruppo di appartenenza.

5.   Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto, e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un Gruppo Misto che elegge al suo interno il Capo Gruppo. Della costituzione del Gruppo Misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei Consiglieri interessati.

6.   Ove non sia possibile costituire un Gruppo Misto, anche al singolo Consigliere sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

7.   È istituita, presso il Comune di Mozzagrogna, la Conferenza dei Capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 14, comma 3, del presente Statuto, nonché dall’art. 39, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

8.   I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio Protocollo del Comune.

9.   Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

10. I Gruppi Consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale, laddove disponibile, messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 18
Sindaco

1.   Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.   Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3.   Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4.   Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5.   Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6.   Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 19
Attribuzioni di Amministrazione

1.   Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’Organo responsabile dell’Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a)   dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b)             promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c)   convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 267/2000;

d)  esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e)   emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all’art. 50, commi 5-6, del D.Lgs. 267/2000;

f)   nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

g)             conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

h)   nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 20
Attribuzioni di Vigilanza

1.   Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2.   Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3.   Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 21
Attribuzioni di Organizzazione

1.   Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a)             stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b)  esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c)   propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d)  riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 22
Vice Sindaco

1.   Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio  di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo, ad eccezione del Consiglio comunale nel caso il Vice Sindaco sia un Assessore esterno. In tal caso la presidenza del Consiglio comunale viene assunta dal Consigliere anziano.

2.   Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 23
Mozioni di sfiducia

1.   Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2.   Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3.   La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 24
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1.   Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2.                  L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3.   La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.

4.   La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5.   Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 25
Giunta Comunale

1.   La Giunta è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo   del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2.   La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3.   La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 26
Composizione

1.   La Giunta Municipale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a quattro, compreso il Vicesindaco.

2.   Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri.

3.   Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di specifiche competenze tecniche e professionali e documentati requisiti di prestigio che ne motivano la scelta.

4.   La presenza dell'assessore, di cui al comma precedente, non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1.

5.                  L'Assessore esterno partecipa alle sedute del consiglio comunale ed alla trattazione degli argomenti di propria competenza, nonché alla trattazione delle materie in discussione per le quali il Presidente del Consiglio comunale ritiene opportuno concedergli la parola.

6.                  L'Assessore esterno partecipa alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto e senza alcuna incidenza sul quorum deliberativo e costitutivo dell’organo consiliare.

7.   In nessun caso l’Assessore esterno viene computato nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del Consiglio comunale.

Art. 27
Nomina

1.   Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2.   Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.

3.   Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il  terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4.   Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

5.   Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

6.   Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 28
Funzionamento della Giunta

1.   La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2.   In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice-Sindaco e, in assenza anche di questi, l’Assessore più anziano.

3.   Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

4.   Le sedute sono valide se sono presenti 3 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 29
Competenze

1.   La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1-2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.

2.   La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.   La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)   propone al Consiglio i regolamenti;

b)  approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c)   elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d)  assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e)   modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove.

f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g)   propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

h)   approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i)    nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

j)   dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

k)  fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l)    esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;

m)  approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n)   decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente;

o)  fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;

p)             determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q)  approva il P.E.G. su proposta del direttore generale;

r)             autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

Art. 30
Incarichi e deleghe agli Assessori e Consiglieri

1.   Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2.   Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3.   Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4.   Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per  iscritto e comunicate al Consiglio.

5.   Il Sindaco può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l’esercizio di funzioni amministrative e di rappresentanza inerenti a specifiche attività o servizi.

6.   Il Sindaco può delegare agli Assessori le funzioni di rappresentare il Comune negli organismi di Enti sovracomunali, di fornire al Consiglio le risposte alle interrogazioni e similari.

7.   Le funzioni di rappresentanza del Comune negli organismi di enti sovracomunali possono essere conferite dal Sindaco, mediante delega, anche ai Consiglieri Comunali.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 31
Partecipazione popolare

1.   Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2.   La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 32
Consultazioni

1.                  L’Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2.   Il Consiglio può istituire delle Consulte di cittadini per ambiti e materie specifiche.

3.   In particolare, il Consiglio provvede all’istituzione della Consulta giovanile al fine di garantire la   partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica del Comune.

4.   Le Consulte di cui ai commi precedenti concorrono alla programmazione degli interventi relativi ai settori di propria competenza attraverso proposte all’Amministrazione.

5.   Le forme delle consultazioni, nonché i criteri di composizione e le modalità di funzionamento delle Consulte di cui ai commi 2 e 3, sono stabiliti in appositi regolamenti.

Art. 33
Istanze e petizioni

1.   I cittadini, singoli o associati, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per richiederne e sollecitarne, con specifiche istanze e petizioni, l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2.   La raccolta delle adesioni dei cittadini alla petizione può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3.   La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro dieci giorni, la assegna in esame all’organo competente.

4.   Se la petizione è sottoscritta da almeno centocinquanta persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.

5.   Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione all’albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed è comunicato ai primi tre firmatari della petizione.

6.   Se la petizione è sottoscritta da almeno duecentocinquanta  persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione in una seduta del consiglio comunale da convocarsi entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 34
Interrogazioni

1.   I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2.   La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall’interrogazione.

Art. 35
Proposte

1.   Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a duecentocinquanta avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti deliberativi di competenza degli organi dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri, all’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro dieci giorni dal ricevimento.

2.   L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3.   Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all’albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e sono formalmente comunicate ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 36
Referendum

1.   Un numero di elettori residenti non inferiore al trenta-per-cento degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2.   Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statale o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

3.   Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

-    statuto comunale;

-             regolamento del consiglio comunale;

-    piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

-    Bilancio preventivo e conto consuntivo

-             Provvedimenti inerenti l’assunzione dei mutui

-    Atti relativi al personale del comune

-    Atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone

4.   Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

5.   Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedenti 2° e 3° comma.

6.   Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

7.   Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

8.   Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

9.   Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

10. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, venisse approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 37
Estensione agli stranieri

1.   Le norme del presente capo, per quanto compatibili, si estendono anche ai cittadini dell’Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 38
Associazionismo

1.   Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2.   A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3.   Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4.   Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5.   Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6.   Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Art. 39
Diritti delle associazioni

1.   Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’Ente nel settore in cui essa opera.

2.   Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3.   I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.

Art. 40
Contributi alle associazioni

1.   Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2.   Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3.   Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4.   Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei  contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5.   Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 41
Volontariato

1.   Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2.   Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3.   Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III
INFORMAZIONE E DIRITTI DI ACCESSO

Art. 42
Principi

1.   È garantita la pubblicità degli atti e la trasparenza delle procedure.

2.   Il Comune assicura il diritto dei cittadini all'informazione e realizza idonee forme di comunicazione sull'attività propria e degli enti, aziende ed organismi da esso controllati e sui referendum comunali, anche attraverso l'impiego di adeguate professionalità e dei mezzi di comunicazione di massa, dell'informatica e della telematica.

3.   I cittadini e le associazioni registrate accedono alle informazioni ed esercitano forme attive di partecipazione usufruendo dei mezzi e delle strutture di cui al Titolo II del presente Statuto.

Art. 43
Pubblicazioni di atti

1.   Gli atti dell’amministrazione soggetti a pubblicazione devono essere pubblicizzati in base a quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

2.   La pubblicità legale degli atti in ambito comunale è assicurata mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune che consiste in un apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nella sede municipale.

3.   Sono fatte salve le ulteriori forme di pubblicità legale a livello sovracomunale, regionale, nazionale, stabilite per determinate categorie di atti da specifiche norme di legge o di regolamento.

4.   Per gli atti non soggetti a pubblicità legale, ma che, in relazione all’importanza dei medesimi, devono essere portati a conoscenza della collettività su indicazione degli organi dell’ente, ne viene disposta l’affissione in appositi spazi pubblicitari predisposti dal Comune o ne viene data divulgazione attraverso ogni altro mezzo ritenuto necessario.

5.   In ogni caso, nella pubblicazione degli atti, sono rispettate le esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali in ottemperanza a quanto previsto dalle specifiche leggi in materia.

Art. 44
Accesso agli atti

1.   Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2.   Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3.   La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4.   In caso di diniego da parte dell’impiegato o Funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5.   In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6.   Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità  per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 45
Esercizio del diritto di accesso

1.   Il diritto di accesso di cui all'articolo 42 si esercita mediante la visione e/o l'estrazione di copia degli atti e documenti secondo le modalità stabilite in apposito regolamento in modo che sia assicurata la massima semplicità delle procedure.. L'esame degli atti e documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato solo al rimborso del costo di riproduzione secondo le tariffe appositamente stabilite dall’ente, salvo le disposizioni vigenti in materia fiscale e di diritti di ricerca e visura.

2.   È data informazione al pubblico circa la modalità per l'esercizio del diritto di accesso. Le relative domande si presentano all'ufficio relazioni con il pubblico, qualora istituito, o all’ufficio di volta in volta competente in relazione al singolo procedimento.

3.   Il rifiuto dell'accesso, la sua limitazione o il suo differimento possono essere disposti solo per i motivi previsti dal regolamento e sono in ogni caso motivati per iscritto. Il relativo provvedimento deve essere emesso entro trenta giorni dalla richiesta di accesso.

4.   Per gli atti ed i documenti riprodotti integralmente in pubblicazioni ufficiali messe a disposizione del pubblico o accessibili al pubblico con mezzi informativi o telematici il rilascio di copie può essere sostituito dal rilascio della pubblicazione, previo pagamento del relativo costo, o dall'indicazione delle modalità di accesso ai mezzi informatici o telematici.

Art. 46
Diritto di informazione

1.   Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2.   La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all’Albo pretorio del Comune, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle Contrade del comune e nella piazza principale (Piazza S. Rocco).

3.   L’affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4.   Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5.   Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6.   Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 47
Difensore Civico

1.   Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con gli enti locali, amministrazioni statali e regionali ed altri soggetti pubblici della provincia, per l’istituzione di un comune ufficio del difensore civico.

2.                  L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli Enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.

CAPO IV
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 48
Diritto di intervento nei procedimenti

1.   Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2.                  L’Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 49
Procedimenti ad istanza di parte

1.   Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2.   Il Funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3.   Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4.   Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5.   Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 50
Procedimenti ad impulso di ufficio

1.   Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2.   I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3.   Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

Art. 51
Determinazione del contenuto dell’atto

1.   Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2.   In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 52
Obiettivi dell’attività amministrativa

1.   Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2.   Gli organi di governo del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3.   Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 53

Servizi pubblici comunali

1.   Il Comune provvede all'istituzione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e, in conformità con le leggi vigenti, a promuovere lo sviluppo della comunità locale, a garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, a valorizzare e tutelare la vita e la dignità della persona.

2.   I servizi pubblici, gestiti in qualsiasi forma, sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

3.   Fermo restando il rispetto dei diritti attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi, le modalità di organizzazione del lavoro del personale addetto ai servizi si adeguano alle esigenze degli utenti.

4.   Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, il Comune promuove la collaborazione con i privati. Valorizza inoltre la partecipazione degli utenti alla gestione di particolari servizi, anche istituendo appositi organismi e determinandone la finalità e la composizione.

Art. 54
Tempi ed orari

1.   Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente ai bisogni dei cittadini.

2.   Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, provvede al coordinamento degli orari degli uffici comunali e degli altri servizi pubblici e degli orari degli esercizi commerciali, tenendo conto dei bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze specifiche delle donne e degli uomini che lavorano.

Art. 55
Forme di erogazione dei servizi

1.   Per l’erogazione dei servizi pubblici locali trova applicazione la normativa di cui agli artt. 113 e 113 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

2.   La forma di gestione è scelta dal Consiglio, nell’ambito dei criteri stabiliti dalla legge, che all'uopo si avvale del Direttore Generale o, in mancanza, del Segretario Comunale, per decidere sulla fattibilità del progetto e sulle eventuali alternative, tenendo conto, oltre che dei principi di cui al presente statuto, di criteri di efficacia, efficienza ed economicità, privilegiando l’affidamento di alcuni servizi a associazioni e cooperative sociali e soggetti non profit.del terzo settore locali anche attraverso iniziative di coprogettazione nei servizi socio-asssitenziali, socio-educativi e culturali ai sensi dell’art. 6  della Legge 328/2000.

3.   Tutte le procedure relative alla scelta delle forme di gestione sono improntate a massima trasparenza ed imparzialità.

4.   Ai servizi pubblici locali si applicano le norme vigenti in materia di qualità dei servizi e carte dei servizi.

Art. 56
Servizi pubblici locali di rilevanza economica

1.   I servizi pubblici locali di rilevanza economica, secondo la definizione datane dalla legge di settore, sono erogati, in regime di concorrenza, con conferimento della titolarità del servizio e ferma restando la particolare disciplina prevista dalla legge in relazione alla proprietà degli impianti ed all’attività di gestione delle reti e degli impianti:

a)   a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

b)  a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c)   a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano;

d)  nel caso dei servizi sociali, ad organismi del terzo settore ( cooperative sociali) nel rispetto del quadro normativo delineato dalla legge n. 328 del 8 novembre 2000, anche attraverso il ricorso a procedure ristrette (licitazione privata e appello concorso) o negoziata (trattativa privata).

Art. 57
Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1.   I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a)             istituzioni

b)  aziende speciali, anche consortili

c)   società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano

d)  in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui alle lettere a, b, c

2.   Il Comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche a cooperative sociali, associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.

Art. 58
Aziende Speciali

1.   Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2.   Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3.   I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 59
Struttura delle Aziende Speciali

1.   Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2.   Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore ed il collegio di revisione.

3.   Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4.   Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5.   Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6.   Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7.   Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 60
Istituzioni

1.   Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2.   Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

3.   Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

4.   Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5.   Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6.   Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 61
Società per azioni o a responsabilità limitata

1.   Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2.   L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3.   Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4.   I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5.   Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

6.   Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 62
Convenzioni

1.   Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2.   Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 63
Consorzi

1.   Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2.   A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3.   La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2° comma del presente statuto.

4.   Il Sindaco od un suo delegato fa parte dall’Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 64
Accordi di programma

1.   Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2.   L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell’ art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3.   Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
UFFICI

Art. 65
Principi strutturali ed organizzativi

1.                  L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a)   una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b)  l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c)             l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d)  il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 66
Organizzazione degli uffici e del personale

1.   Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2.   Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3.   I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4.   Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 67
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.   Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2.   I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3.                  L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità come disposto dall’apposito Regolamento.

4.   Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 68
Diritti e doveri dei dipendenti

1.   I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2.   Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì  direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3.   Il Regolamento Organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4.                  L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5.   Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6.   Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO

Art. 69
Responsabili degli uffici e dei servizi

1.   I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2.   I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3.   Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 70
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1.   I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2.   Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a)             presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b)             rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c)             emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d)             provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

e)             pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f)             emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g)             pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

h)             promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i)             provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

j)             forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k)             autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l)             concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m)             rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

n)             promuovono e resistono alle liti, ed hanno il potere di conciliare e di transigere, tranne che nel caso di cui all’art. 27, comma 3, lettera s), del presente Statuto.

3.   I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 71
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.   La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2.   La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

3.   I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 72
Rappresentanza in giudizio del Comune

1.   In tutti i gradi del giudizio per la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2. E’ fatta eccezione:

a)   per i processi tributari nei quali il Comune in tutti i gradi è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b)  per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 68 del Dlvo n. 29/1993 e successive modificazioni, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale.

2.   Con deliberazione di Giunta Municipale sarà designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del Comune, nonché in caso di assenza o impedimento, suo sostituto. Sarà dato corso alla nomina di un legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.

Art. 73
Ufficio di indirizzo e di controllo

1.   Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 74
Controllo interno

1.   Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall’art. 147 del D.Lgs. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs 286/99.

2.   Spetta al regolamento di contabilità ed al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 75
Segretario Comunale

1.   Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2.   Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

3.   Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale.

4.   Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al Segretario Comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti stabiliti dalla contrattazione di categoria.

Art. 76
Funzioni del Segretario Comunale

1.   Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2.   Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3.   Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4.   Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5.   Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

CAPO IV
LA RESPONSABILITA’

Art. 77
Responsabilità verso il Comune

1.   Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2.   Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3.   Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 78
Responsabilità verso terzi

1.   Gli amministratori, il Segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2.   Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3.   La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4.   Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 79
Responsabilità dei contabili

1.   Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 80
Ordinamento

1.                  L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2.   Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3.   Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 81
Attività finanziaria del Comune

1.   Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra altre entrata stabilità per legge o regolamento.

2.   I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3.   Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4.   La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel Dirigente  responsabile del tributo. 

5.   Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 82
Amministrazione dei beni comunali

1.   Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario ed al ragioniere del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2.   I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3.   Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 83
Bilancio comunale

1.                  L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2.   La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3.   Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4.   Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 84
Rendiconto della gestione

1.   I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed  economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2.   Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3.   La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 85
Attività contrattuale

1.   Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.

2.   La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

3.   La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonchè le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 86
Revisore dei conti

1.   Il Consiglio Comunale elegge il  revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2.   Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3.   Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4.   Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5.   Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6.   Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 87
Tesoreria

1.   Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a)   la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b)  la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro 10 giorni; 

c)   il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d)  il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge

2.   I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 88
Controllo economico della gestione

1.   I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2.   Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89
Violazione di norme comunali - Sanzioni

1.   Chiunque violi le norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra il minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento e dell’ordinanza.

2.   In sede di prima applicazione e fino alla nuova adozione dei regolamenti comunali, la Giunta Municipale, con apposita deliberazione, fisserà il  minimo ed il massimo da applicarsi alle violazioni delle disposizioni di norme.

3.   Per le sanzioni previste nel presente articolo trovano applicazioni le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche. Autorità competente è il Sindaco.

4.   Quando i regolamenti o le ordinanze o comunque provvedimenti ordinativi non dispongono altrimenti, le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione del pagamento di una somma minima di €. 35,00 e massima di € 517,00.

Art. 90
Revisione ed abrogazione dello Statuto

1.   La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.   Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

3.   La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L’abrogazione deve essere votata contestualmente all’approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo.

Art. 91
Abrogazioni

1.   Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore dello statuto a tutti i regolamenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 92
Entrata in vigore

1.   Dopo l’esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, il presente statuto è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2.   Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla affissione all’Albo Pretorio del Comune, dopo la esecutività della deliberazione approvativa.