il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di approvare, ai sensi del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 art. 27 e successive modifiche e integrazioni - Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 - il progetto presentato dalla Ditta “LA COCCINELLA” S.r.l. - Sede legale: Via Alcide De Gasperi n. 33/B – 66054 VASTO (CH) per la realizzazione ed esercizio di un impianto di termodistruzione di rifiuti sanitari, da ubicare nella Zona Industriale del Comune di Sulmona (AQ), identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio n. 9 Particelle nn. 155, 159, 160, 334, 161, 162, 296, 163, per una superficie complessiva di mq 6.000 circa, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

 

Mese di Gennaio Anno 2003

Allegato n. 1 - Relazione tecnica;

Allegato n. 2 - Integrazioni alla relazione tecnica;

Allegato n. 3 - Studio geologico;

Allegato n. 4 - Cartografia e fotografie;

 

Mese di Marzo Anno 2003

Allegato n. 5 - Relazione tecnica e giuridica commissionate dall’Amministrazione

     Comunale di Sulmona con nostre contro deduzioni;

Allegato n. 6 - Piano di gestione dell’impianto;

Allegato n. 7 - Tavola - Planimetria Pianta, Prospetti e Sezione scala 1: 200;

Allegato n. 8 - Carte tematiche scala 1:200;

Allegato n. 9 - Ortofotocarta scala 1:10.000;

 

Mese di Settembre Anno 2004

Allegato n. 10 - Tavola – Ubicazione dell’impianto 

 

Mese di Ottobre Anno 2004

Allegato n. 11 - Relazione idrogeologica  

 

2)   di autorizzare la Ditta “LA COCCINELLA” S.r.l. a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;

4)   di autorizzare la Ditta  in oggetto, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

-      della Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici – Servizio Aree Protette Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A. n. 11736/01 del 11.01.2002, nella quale si esprime parere tecnico favorevole al progetto presentato, e per i seguenti codici C.E.R.:

 

 

CODICI C.E.R.

 

DESCRIZIONE

 

18 01 01

Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 02

Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 03*

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01 04

Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari  per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 02 01

Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 02*

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari  per evitare infezioni

18 02 03

Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01 06*

Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 07

Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 08*

Medicinali citotossici e citostatici

18 01 09

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 02 05*

Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 02 06

Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 07*

Medicinali citotossici e citostatici

18 02 08

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

 

per una quantità di 200 Kg/h pari a 4800 Kg/g = 4.8 t/g.

 

a condizione che vengano realizzati gli accorgimenti di monitoraggio previsti nello SIA eventualmente integrati con indicazioni provenienti dalle altre Pubbliche Amministrazioni ed autorità competenti in materia. In particolare in caso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, da parte del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale e SINA della Direzione Turismo Ambiente ed Energia, essa dovrà contenere indicazioni sulla corretta conservazione dei dati rilevati da parte della Ditta stessa (Archivio di dati – DB);

 

5)   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell’impianto, comunicata in n. tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale) nelle forme e nei modi previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R. 28.4.2000, n. 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della predetta L.R. n. 83/00;

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di prescrivere altresì, il rispetto delle condizioni di cui al:

-      D.M. 19.11.1997 n. 503 art. 3, comma 1;

-      D.M. 25.02.2000 n. 124;

-      D.P.R. 15.07.2003 n. 254;

8)   di precisare che la presente  autorizzazione è subordinata  al  rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-      deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza  della collettività e dei singoli;

-      deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-          devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

-          devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-      le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la  corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la  dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-      è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;

9)   di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L’Aquila e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

10) di richiamare, la Ditta ”La Coccinella” S.r.l.  a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 83/2000 art. 28 e art. 29;

11) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

12) di obbligare la Ditta “La Coccinella” S.r.l. beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro, 00 centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita  all’interessato;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sulmona (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila , all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

14) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento alla Ditta “LA COCCINELLA” S.r.l. – Sede legale: Via Alcide De Gasperi n. 33/B – 66054 VASTO (CH);

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

il dirigente del servizio

Dott. Massimo Di Giacinto