il dirigente del
servizio
Omissis
determina
1) di approvare, ai sensi del Decreto
Legislativo 05.02.1997 n. 22 art. 27 e successive modifiche e integrazioni -
Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 - il progetto presentato dalla Ditta “LA COCCINELLA”
S.r.l. - Sede legale: Via Alcide De Gasperi n. 33/B – 66054 VASTO (CH) per la
realizzazione ed esercizio di un impianto di termodistruzione di rifiuti
sanitari, da ubicare nella Zona Industriale del Comune di Sulmona (AQ),
identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio n. 9 Particelle nn. 155, 159,
160, 334, 161, 162, 296, 163, per una superficie complessiva di mq 6.000 circa,
in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito
riportati:
Mese
di Gennaio Anno 2003
Allegato n. 1 - Relazione tecnica;
Allegato n. 2
- Integrazioni alla relazione tecnica;
Allegato n. 3
- Studio geologico;
Allegato n. 4
- Cartografia e fotografie;
Mese
di Marzo Anno 2003
Allegato n. 5 - Relazione tecnica e giuridica
commissionate dall’Amministrazione
Comunale di Sulmona con nostre contro deduzioni;
Allegato n. 6
- Piano di gestione dell’impianto;
Allegato n. 7
- Tavola - Planimetria Pianta, Prospetti e Sezione scala 1: 200;
Allegato n. 8
- Carte tematiche scala 1:200;
Allegato n. 9
- Ortofotocarta scala 1:10.000;
Mese
di Settembre Anno 2004
Allegato n. 10 - Tavola – Ubicazione
dell’impianto
Mese
di Ottobre Anno 2004
Allegato n. 11 - Relazione idrogeologica
2) di autorizzare la Ditta “LA COCCINELLA”
S.r.l. a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di
cui al punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione alla
realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni due dalla
data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga
motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo
Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;
4) di autorizzare la Ditta in oggetto, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs.
n. 22/97, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle
condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si
riepilogano:
- della Direzione Territorio Urbanistica
BB.AA. Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici – Servizio Aree
Protette Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A. n. 11736/01 del
11.01.2002, nella quale si esprime parere tecnico favorevole al progetto
presentato, e per i seguenti codici C.E.R.:
CODICI
C.E.R. |
DESCRIZIONE |
18 01 01 |
Oggetti da taglio
(eccetto 18 01 03) |
18 01 02 |
Parti anatomiche ed
organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01
03) |
18 01 03* |
Rifiuti che devono
essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni |
18 01 04 |
Rifiuti che non
devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende,
ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) |
18 02 01 |
Oggetti da taglio
(eccetto 18 02 02) |
18 02 02* |
Rifiuti che devono
essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
18 02 03 |
Rifiuti che non
devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per
evitare infezioni |
18 01 06* |
Sostanze chimiche
pericolose o contenenti sostanze pericolose |
18 01 07 |
Sostanze chimiche
diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 |
18 01 08* |
Medicinali
citotossici e citostatici |
18 01 09 |
Medicinali diversi
da quelli di cui alla voce 18 01 08 |
18 02 05* |
Sostanze chimiche
pericolose o contenenti sostanze pericolose |
18 02 06 |
Sostanze chimiche
diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 |
18 02 07* |
Medicinali
citotossici e citostatici |
18 02 08 |
Medicinali diversi
da quelli di cui alla voce 18 02 07 |
per una quantità di 200
Kg/h pari a 4800 Kg/g = 4.8 t/g.
a condizione che vengano
realizzati gli accorgimenti di monitoraggio previsti nello SIA eventualmente
integrati con indicazioni provenienti dalle altre Pubbliche Amministrazioni ed
autorità competenti in materia. In particolare in caso di autorizzazione alle
emissioni in atmosfera, da parte del Servizio Politica Energetica, Qualità
dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale e SINA
della Direzione Turismo Ambiente ed Energia, essa dovrà contenere indicazioni
sulla corretta conservazione dei dati rilevati da parte della Ditta stessa
(Archivio di dati – DB);
5) di stabilire che l’autorizzazione
all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni
cinque dalla data di avvio dell’impianto, comunicata in n. tre copie originali
o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale) nelle forme e nei modi
previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R. 28.4.2000, n. 83, ed è
prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della predetta L.R.
n. 83/00;
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione
deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di prescrivere altresì, il rispetto delle
condizioni di cui al:
- D.M. 19.11.1997 n. 503 art.
3, comma 1;
- D.M. 25.02.2000 n. 124;
- D.P.R. 15.07.2003 n. 254;
8) di precisare che la
presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria
dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e
la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con
l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a
favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono
impedire la dispersione dei rifiuti e
la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
- è vietata la miscelazione dei rifiuti
pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti
che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a
reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra
rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;
9) di richiamare la Ditta
autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione
con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di
L’Aquila e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento
Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di
rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
10) di richiamare, la Ditta ”La Coccinella”
S.r.l. a quanto stabilito dalla Legge
Regionale n. 83/2000 art. 28 e art. 29;
11) di dare atto che il presente provvedimento e
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative
tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale
e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del
D.Lgs. n. 22/97;
12) di obbligare la Ditta “La Coccinella” S.r.l.
beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione
Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta
giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore
della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a
copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00
(cinquecentodiciottomilaeuro, 00 centesimi); la polizza controfirmata per
accettazione, sarà restituita
all’interessato;
13) di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Sulmona (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila ,
all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di
Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento
Provinciale di L’Aquila e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore
rifiuti presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
L’Aquila;
14) di notificare ai sensi di legge copia del
presente provvedimento alla Ditta “LA COCCINELLA” S.r.l. – Sede legale: Via
Alcide De Gasperi n. 33/B – 66054 VASTO (CH);
15) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica.
il
dirigente del servizio
Dott. Massimo Di Giacinto