la giunta regionale
Visto il D.Lgs. 267/00 contenente il “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;
Vista la L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzioni di nuovi Comuni, Unioni e fusioni”;
Tenuto Conto che la Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 9 - comma 3° - della L.R. 143/97 disciplina, con atto di Giunta Regionale, principi, criteri e modalità di erogazione dei contributi regionali alle Unioni;
Preso atto che non è stato necessario riunire il Tavolo Tecnico con i rappresentanti del Servizio “Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali” e dell’A.N.C.I. e dell’U.N.C.E.M. perché queste ultime hanno comunicato, a mezzo fax, nella date rispettivamente del 4 marzo 2005 (Prot. Direzione “Riforme Istituzionali - Enti Locali – Controlli” n. 784) e del 7 marzo 2005 (Prot. Direzione “Riforme Istituzionali - Enti Locali – Controlli” n. 804), la volontà di riconfermare, per il “Programma 2005”, gli stessi criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle Unioni di Comuni montani e alle Unioni di Comuni non montani, per l’esercizio di funzioni e/o servizi, come disciplinati nella delibera di G.R. n. 302 del 30 aprile 2004;
Preso atto che in data 10 marzo 2005 si è tenuta in Pescara una riunione della Conferenza Permanente Regione/Enti Locali che ha espresso il proprio parere favorevole, per il “Programma 2005”, in ordine alla riconferma dei criteri e delle modalità stabilite nella predetta delibera di G.R. 302/2004 (Allegato “3”);
Dato atto che il Direttore regionale della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli” si è espresso favorevolmente in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità dell’atto con la sottoscrizione dello stesso ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f), della L.R. 77/99;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per quanto riferito in premessa:
A) Di riconfermare, per il “Programma 2005”, i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani e alle Unioni di Comuni non montani per l’esercizio di funzioni e/o servizi, di cui alla L.R. 143/97 e alla delibera di G.R. n. 302 del 30 aprile 2004, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
B) di affidare al Servizio “Riforme Istituzionali e rapporti con gli Enti locali” della Giunta Regionale il compito di provvedere all’istruttoria delle domande relative alle concessioni di contributi alle Unioni, all’impegno delle somme ed alle successive liquidazioni con Determinazioni Dirigenziali del Dirigente del Servizio;
C) di pubblicare sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione Abruzzo la presente deliberazione della Regione Abruzzo;
D) di stabilire che le domande, prodotte esclusivamente in conformità ai modelli allegati, a pena di inammissibilità, dovranno essere inviate, con raccomandata AR:, alla Regione Abruzzo - Direzione “Riforme Istituzionali - Enti Locali – Controlli” - Via Raffaello, n. 137, 65100 PESCARA, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente deliberazione di G.R. sul B.U.R.A. Farà fede la data del timbro postale di trasmissione. Non saranno, in ogni caso, accettate altre modalità di trasmissione e non saranno considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione della Delibera di G.R. sul B.U.R.A. le domande dovranno essere prodotte a firma del rappresentante legale dell’Unione.