LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 Luglio 1963 n. 930, concernente le norme per la tutela delle denominazioni dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1968 con il quale è stata riconosciuta la D.O.C. del vino “Montepulciano D’Abruzzo” ed è stato approvato il suo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste 23 ottobre 1992 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione d’origine “Montepulciano D’Abruzzo”;

Vista la Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 recante la “Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 20 aprile 1994, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della citata Legge n. 164/92, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con Decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste;

Viste le seguenti note con le quali è stata chiesta, tra l’altro, alla Regione Abruzzo, Direzione Agricoltura, la modifica del disciplinare di produzione del “Montepulciano D’Abruzzo”:

1.   nota del Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica d’Abruzzo ( CRIVEA) del 28.01.2005 prot. n. 11;

2.   nota dell’Associazione Enologi Enotecnica Italiani ( ASSOENOLOGI – Sezione Abruzzo e Molise del 07.02.2005;

3.   nota della Federazione Regionale Coltivatori Diretti del 10.02.2005 prot. n.58;

4.   nota del Consorzio di Tutela Vini D’Abruzzo del 10.03.2005 prot. n. 15;

5.   nota dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo ( ARSSA ) del 22.03.2005 prot. n. 263;

Vista la nuova proposta di disciplinare di produzione della D.O. del “Montepulciano D’Abruzzo” redatta, quale sintesi delle note tecniche sopramenzionate, dalla Regione Abruzzo, Direzione Agricoltura, Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

Considerato che è necessario, al fine di ottenere il parere favorevole del MIPAF -“Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini”, presentare, oltre la documentazione di modifica del disciplinare di produzione del “Montepulciano D’Abruzzo”:

1.   le firme del 20% dei viticoltori abruzzesi interessati dalla zona di produzione della D.O.;

2.   copia del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, contenente la pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della D.O. del “Montepulciano D’Abruzzo”;

Considerato che il Consorzio di tutela del Montepulciano D’Abruzzo ha in corso le procedure per la raccolta del 20% delle firme dei viticoltori abruzzesi interessati dalla zona di produzione della D.O.;

Considerato, altresì, che occorre procedere alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, della modifica del disciplinare di produzione della D.O. del “Montepulciano D’Abruzzo”, al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni e controdeduzioni avverso la proposta, nei termini e nei modi di legge;

Dato Atto che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, ne hanno attestato la regolarità e legittimità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

1.   di rendere, nota con la pubblicazione del presente provvedimento, la richiesta della nuova proposta di disciplinare di produzione della D.O del “Montepulciano D’Abruzzo”, redatta dalla Regione Abruzzo, Direzione Agricoltura, Servizio Produzioni Agricole e Mercato, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2.   di pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la nuova proposta di modifica del disciplinare della D.O. del “Montepulciano D’Abruzzo”, da sottoporre successivamente all’approvazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini;

3.   di precisare che avverso la richiesta di modifica contenuta nel presente provvedimento possono essere presentate osservazioni e controdeduzioni nei termini e nei modi di legge;

4.   di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini;

5.   di autorizzare il Servizio competente della Direzione Agricoltura ad emanare eventuali ulteriori direttive che si rendessero necessarie per l’applicazione del presente provvedimento;

Segue Allegato


PROPOSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A

 

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

 

“MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”

 

 

 

 

 

 

 

 


ART. 1

(Denominazioni e vini)

La denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo”, gia riconosciuta con DPR 24 maggio 1968 e successive modificazioni, è riservata al vino, nelle tipologie rosso e cerasuolo, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Il vino della tipologia rosso, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, può fregiarsi della qualifica “riserva”.

ART. 2

(Base ampelografica)

La denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all’85%.

Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

ART. 3

(Zona di produzione delle uve)

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.

La zona di produzione del “Montepulciano d’Abruzzo” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di:

1)   in provincia di Chieti:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant’Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

2)   in provincia di L’Aquila:

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant’Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d’Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3)   in provincia di Pescara:

Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant’Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de’ Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

4)   in provincia di Teramo:

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.

Detta zona è così delimitata:

Dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con limite regionale, si prosegue verso ovest lungo il confine comunale di Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Ancarano, S. Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto sino ad incontrare il limite di Valle Castellana. Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella del Tronto, Campli, Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara passando poi per la frazione di Trignano di Isola del Gran Sasso sino al limite comunale di Castel Castagna. Si prosegue verso est sui limiti comunali di Castel Castagna e Bisenti fino all’incrocio con il limite provinciale di Pescara. In direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e poi verso est su quello di Farindola fino all’incrocio con la strada provinciale Penne-Arsita che si segue fino al bivio Cupoli-Farindola; al bivio si prende la strada provinciale Farindola-Montebello di Bertona e Montebello-Vestea proseguendo fino al limite comunale di Civitella Casanova. Si prosegue ad ovest sui limiti comunali di Civitella Casanova, Vicoli e Brittoli fino all’incrocio del limite comunale di Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a Brittoli; si procede poi lungo il sentiero che partendo dalla suddetta strada tocca le quote 631, 547, 614, per passare ad un tratto della carreggiabile sita ad est dell’abitato di San Vito che incontra la carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a quota 542, verso sud fino ad incontrare nei pressi della quota 581 la mulattiera che tocca la quota 561 e a quota 572 prosegue con la carrareccia prima e con la strada poi che passa per Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero che passa per il cimitero e per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite comunale. Si prosegue lungo la mulattiera toccando le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell’abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco- Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente poco dopo sulla mulattiera che passa nei pr5essi delle case site a quota 574. La mulattiera si abbandona prima di giungere a Colle la Grotta per rimettersi sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 dove si incontra e segue il sentiero che dopo aver toccato quota 410 giunge al limite comunale: Si prosegue verso ovest seguendo nella successione i limiti comunali di Castiglione a Casauria, Bussi, Capestrano, Villa S. Lucia, Ofena, Capestrano, Bussi, Popoli, Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San Demetrio nei Vestini, Poggio Picenze, Fossa, Sant’Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, San Demetrio nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Anversa, Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Sulmona, Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Tocco da Casauria, Bolognano, San Valentino, Scafa e il limite di Lettomanoppello fino all’altezza del centro abitato. Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il Fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale.Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano. Si segue detto limite verso sud fino all’incrocio con la provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per prendere poi la strada vicinale, parte in carrareccia parte in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 fino a Fara Filiorum Petri. Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino sulla Marrucina. Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di San Martino sulla Marrucina e Filetto fino ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e San Domenico fino al limite comunale di Casoli

Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli, Altino, Archi, Bomba, Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare il Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palmoli. Si procede lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il limite comunali di Fresagrandinara.

Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all’incrocio con il limite regionale che si segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo i la costa fino al limite regionale nord.

Inoltre è compreso l’intero territorio amministrativo del comune di Celenza sul Trigno in provincia di Chieti nonché l’area delimitata dai confini amministrativi dei comuni di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d’Antino, Civitella Roveto e Canistro in provincia di L’Aquila.

ART. 4

(Norme per la viticoltura)

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Montepulciano d’Abruzzo” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all’uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente Art.3.

4.2 - Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non potrà essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola abruzzese la densità dovrà essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.

4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4 - Sistemi di potatura

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

4.5 - Forzatura, irrigazione

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

7.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino “Montepulciano d’Abruzzo” sono le seguenti:

- Produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.

- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50 % vol.

Le uve destinate alla produzione del vino “Montepulciano d’Abruzzo” designato con una menzione geografica aggiuntiva di cui all’art.6 della legge n.164/92 e di quello avente diritto alla qualificazione “riserva” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00 % vol.

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all’andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

ART. 5

(Norme per la vinificazione)

5.1 - Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nell’Art. 3.

In deroga é consentito che dette operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non più di 10 Km in linea d’aria dal confine della stessa e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione del vino di cui all’Art.1. E’ consentito inoltre che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma nell’ambito del territorio regionale, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all’Art. 3 prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare.

Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero per le Politiche Agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicate all’Ispettorato Repressioni Frodi e alla competente Camera di Commercio I.A.A.

5.2 - Correzioni e colmature

E’ consentita la correzione dei prodotti a monte del vino di cui all’Art. 1 con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per autoconcentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.

5.3    - Elaborazione

Per l’elaborazione del vino di cui all'Art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Se le uve di cui all’Art. 2 sono vinificate in bianco ovvero in presenza della buccia per un limitato periodo di fermentazione, è concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo caratteristico colore rosso ciliegia, l’uso in etichetta della specificazione “cerasuolo”.

5.4 - Resa uva/vino e vino/ettaro

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

- Resa uva/vino: 70%.

- Produzione massima di vino: 98 ettolitri.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5.5 - Conservazione, invecchiamento ed affinamento

Il vino “Montepulciano d’Abruzzo”, nelle tipologie rosso e cerasuolo, può essere conservato e/o invecchiato al di fuori della zona di produzione delimitata nell’Art.3 solo dopo aver ottenuto la certificazione di idoneità della Camera di Commercio I.A.A. di competenza.

Il vino “Montepulciano d’Abruzzo” nella tipologia “rosso” non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all’annata di produzione delle uve. Il vino “Montepulciano d’Abruzzo” nella tipologia “cerasuolo” può essere immesso al consumo a partire dal 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve.

Il vino Montepulciano d’Abruzzo designato con una menzione geografica aggiuntiva di cui all’art.6 della legge 164/92 e quello che si fregia della dizione “riserva”, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento non inferiore a due anni, di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno, all’interno della zona di produzione delimitata nell’Art.3, Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.

5.6 - Scelta vendemmiale

Per il vino di cui all'Art.1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le I.G.T. relative alle diverse aree.

ART.6

(Caratteristiche al consumo)

Il vino “Montepulciano d’Abruzzo” nella tipologia “rosso”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l’invecchiamento;

- odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;

- sapore: pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto secco netto minimo: 24g/l.

Il vino “Montepulciano d’Abruzzo” che si fregia della qualifica “riserva” all’atto dell’immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50 % vol. ed un estratto secco netto minimo di 25 g/l.

Il vino “Montepulciano d’Abruzzo” designato con una menzione geografica aggiuntiva di cui all’art.6 della legge n.164/92 all’atto dell’immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50 % vol. mentre se si fregia anche della qualifica “riserva” deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00 % vol.. L’estratto secco netto minimo non deve essere inferiore a 26 g/l.

Il vino “Montepulciano d’Abruzzo” nella tipologia “cerasuolo”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso ciliegia più o meno carico;

- odore: gradevole, delicatamente vinoso, fruttato, fine e intenso;

- sapore: secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto gradevolmente mandorlato;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;

- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto secco netto minimo: 16 g/l.

E’ in facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto con proprio decreto.

Il vino “Montepulciano d’Abruzzo”, eventualmente sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

ART.7

(Etichettatura designazione e presentazione)

7.1 - Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all’Art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “ fine”, “scelto”, “selezionato”, e similari. E' tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 - Menzioni facoltative

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'Art. 1.

7.3 - Località

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, é consentito soltanto in conformità al disposto del D.M. 22.4.1992.

7.4 - Caratteri e posizione in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d’origine.

7.5 - Annata

Nell'etichettatura del vino di cui all'Art.1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

7.6 - Vigna

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

ART.8

(Confezionamento)

8.1 - Volumi nominali

Il vino “Montepulciano d’Abruzzo” può essere immesso al consumo in recipienti di volume nominale pari o inferire a litri 5,00 ed in formati speciali quali Mathusalem, Salmanazar, Balthazar, Nabuchodonosor, Salomon, Primato e Melchidesec.

8.2 - Tappatura e recipienti

E’ consentito l’uso sia del tappo vite che di sughero raso bocca naturale o sintetico.

Per il vino “Montepulciano d’Abruzzo” che si fregia della qualificazione “riserva” e/o di una menzione geografica aggiuntiva di cui all’art.6 della legge n.164/92 è consentito solo l’uso del tappo di sughero raso bocca naturale.

I recipienti devono essere di vetro.