LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 Luglio 1963 n. 930, concernente le norme per la tutela delle denominazioni dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1968 con il quale è stata riconosciuta la D.O.C. del vino “Montepulciano D’Abruzzo” ed è stato approvato il suo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste 23 ottobre 1992 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione d’origine “Montepulciano D’Abruzzo”;

Vista la Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 recante la “Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 20 aprile 1994 con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della citata Legge n. 164/92, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con Decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste;

Vista la nota prot. n. 20400 del 04.11.2003 con la quale la Regione Abruzzo, Direzione Agricoltura, Servizio Produzioni Agricole e Mercato ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole e forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, la modifica del disciplinare di produzione del “Montepulciano D’Abruzzo” per il riconoscimento delle sottozone “Casauria” e “Terre dei Vestini” allegando la documentazione necessaria;

Visti i disciplinari di produzione del  “Montepulciano D’Abruzzo” sottozone “Casauria” e “Terre dei Vestini” trasmessi al MIPAF per l’approvazione con la stessa nota;

Vista la nota prot. n. 1087 del 17.06.2003 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine dei Vini D.O.C. e I.G.T., ha invitato la Regione Abruzzo a completare la richiesta con la seguente documentazione:

-    la dimostrazione del requisito secondo cui la domanda di modifica del disciplinare “deve essere rappresentativa di non meno del 20% della produzione di competenza dei vigneti della zona considerata” ( intero territorio della D.O.);

-    copia del B.U.R. sul quale è avvenuta la pubblicazione della richiesta della proposta di inserimento delle due nuove sottozone del D.O. “Montepulciano D’Abruzzo”;

Considerato che il consorzio di tutela del montepulciano d’abruzzo ha in corso le procedure per la raccolta del 20% delle firme dei viticoltori abruzzesi interessati dalla zona di produzione della D.O.;

Considerato che occorre procedere alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, della richiesta di modifica della D.O. del “Montepulciano D’Abruzzo” nonchè i disciplinari di produzione relativi alle sottozone “Casauria” e “Terre dei Vestini”, al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni e controdeduzioni avverso la proposta, nei termini e nei modi di legge;

Dato Atto che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne hanno attestato la regolarità e legittimità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.   di rendere nota con la pubblicazione del presente provvedimento la richiesta al MIPAF di modifica al disciplinare di produzione della D.O.C. Montepulciano d’Abruzzo effettuata con nota n. 20400 del 04/11/2002;

2.   di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo la richiesta di modifica della D.O. del “Montepulciano D’Abruzzo” unitamente ai disciplinari di produzione del Montepulciano d’Abruzzo relativi alle sottozone “Casauria” e “Terra dei Vestini”, sottoposti all’approvazione del Ministero delle Politiche Agricole e forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini;

3.   di precisare che avverso la richiesta di modifica contenuta nel presente provvedimento possono essere presentate osservazioni e controdeduzioni nei termini e nei modi di legge;

4.   di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini;

5.   di autorizzare la Direzione agricoltura ad emanare eventuali ulteriori direttive che si rendessero necessarie per l’applicazione del presente provvedimento;

6.   di far pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-    Nota 20400 del 4/11/2002 richiesta di modifica disciplinare del vino D.O.C. “Montepulciano d’Abruzzo” per il riconoscimento delle sottozone “Casauria” e “Terre dei Vestini” (facciate 1) (Allegato 1);

-    disciplinare di produzione della sottozona “Casauria” della denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” (facciate 7) (Allegato 2);

-    disciplinare di produzione della sottozona “Terre dei Vestini” della denominazione di origine controllata “Montepulciano D’Abruzzo”(facciate 7) (Allegato 3).

Segue Allegato



                                                                                                                            Allegato 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA

 

SOTTOZONA “CASAURIA”

 

DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

 

“MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”

 

 

 

 

 

 

 

 


ART. 1

(Denominazioni e vini)

La denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Casauria” è riservata al vino rosso proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Il vino suddetto, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, può fregiarsi della qualifica “riserva”.

ART. 2

(Base ampelografica)

La denominazione di origine controllata Montepulciano d’Abruzzo “Casauria” è riservato al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Montepulciano al 100%.

ART 3

(Zona di produzione delle uve)

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d’Abruzzo “Casauria” devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli dei fondovalle umidi.

La sottozona “Casauria” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Alanno, Bussi sul Tirino, Bolognano, Brittoli, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Scafa, San Valentino, Serramonacesca, Tocco da Casauria ,Torre dè Passeri, Turrivalignani.

Detta zona è così delimitata:

- Foglio 360 tavola Est

Si parte dal confine comunale di Brittoli con Carpineto della Nora e Vicoli a quota 597 e si procede, in direzione sud, lungo la strada Brittoli-Vicoli fino al sentiero, che partendo dalla suddetta strada nei pressi di Brittoli, tocca le quote 631, 547 e 614. Si prosegue per un tratto della carreggiabile, sita ad est dell’abitato di S. Vito, che va ad incontrare la carrareccia che passa per F.te Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue fino al confine comunale a quota 542. Si prosegue lungo il sentiero che partendo dal confine comunale di Corvara a quota 542, nei presi della quota 581 incontra e segue, sempre verso sud, la mulattiera che tocca la quota 561 e quindi a quota 572 prosegue con la carrareccia prima, e con la strada poi, che passa Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero e la mulattiera che passa per il cimitero e per la quota 719 ed a Colle Pizzuto incontra il limite comunale di Pescosansonesco.

Si prosegue lungo la mulattiera che partendo dal limite comunale tocca le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell’abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente - poco dopo - sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La delimitazione segue poi la suddetta mulattiera che prima di giungere a C.le Grotta, abbandona per congiungersi, nei pressi del Km 8,630, alla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 metri dove incontra e segue il sentiero che, dopo aver toccato quota 410, giunge al limite comunale. La delimitazione della zona prosegue, in direzione sud-ovest, lungo tutto il confine comunale di Castiglione a Casauria fino ad incontrare il limite comunale di Bussi sul Tirino. Di qui si prosegue lungo il confine comunale sino ad incrociare il torrente Rivaccio. Si segue il torrente che all’altezza di V. Giardino incontra il sentiero e subito dopo la carreggiabile che in direzione nord-ovest giunge a quota 356.

- Foglio 360 tavola Ovest

Da quota 356 si prosegue in direzione nord lungo il sentiero che tocca le quote 515 e 730, la mulattiera che tocca le quote 522, 619 e 709 che abbandona per congiungersi con il sentiero che passa per quota 605 sino al confine di provincia. Da qui si segue il confine provinciale passando per Valle Gemmina a quota 478.

- Foglio 369 tavola Ovest

Da quota 478 si prosegue lungo il confine provinciale, coincidente con il limite comunale di Popoli, fino ad incrociare l’autostrada A25 (Pescara-Roma) in località Cornacchia-Ponticello.

- Foglio 369 tavola Est, Foglio 360 tavola Est

Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare la SS. n.5 (Tiburtina Valeria) al Km 177,8. In direzione nord si prosegue lungo la SS.n.5 passando per Popoli sino al Km 187. Dal Km 187 si giunge sino a poche decine di metri prima del Km 188, imboccando il sentiero che toccando le quote 284 e 310 incrocia la strada che conduce alla Fonte d’Acqua Sulfurea a quota 447. Dalla F.te d’Acqua Sulfurea la delimitazione si identifica con il torrente Arolle Piccolo fino al punto di incontro con la carreggiabile in località gli Sterpari che toccando quota 386 passa per F.te Cardillo fino a giungere al limite comunale nei pressi di F.te Cavutolo. Da F.te Cavutolo si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Tocco da Casauria, Torre dé Passeri e Bolognano sino a giunge al limite comunale di S. Valentino in Abruzzo Citeriore. Da qui si prosegue lungo il limite comunale sino al confine di Lettomanoppello.

- Foglio 361 tavola Ovest

Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il Fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale.

Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti. Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare l’autostrada A 25. Da qui, in direzione Manoppello Scalo-Scafa si giunge sino al punto di incrocio con la ferrovia nelle vicinanze di Scafa a quota 101. Si prosegue lungo l’asse ferroviario in direzione Alanno Scalo sino ad incrociare il limite comunale di Manoppello-Alanno-Rosciano. Si prosegue lungo il limite comunale di Alanno e Cugnoli sino al confine di Pietranico-Civitaquana e poi Brittoli-Vicoli, fino ad incrociare la strada provinciale Brittoli-Vicoli a quota 597.

ART. 4

(Norme per la viticoltura)

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Casauria” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all’uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente Art.3.

4.2 - Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto

Fermo restando le forme di allevamento esistenti nella zona, ossia pergola orizzontale (tendone) e spalliera semplice o doppia, quelle consentite per i nuovi impianti e i reimpianti sono solo quelle a spalliera e controspalliera.

I sesti di impianto devono essere  adeguati alle forme di allevamento.

4.4 - Sistemi di potatura

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

4.5 - Irrigazione, forzatura

E’ consentita l'irrigazione di soccorso.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Casauria” sono le seguenti:

- Produzione uva: 9,5 tonnellate/ettaro.

- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50 % vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all’andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e  delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

ART. 5

(Norme per la vinificazione)

5.1 - Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento obbligatorio e l’affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nell’Art. 3.

In deroga é consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non più di 10 Km in linea d’aria dal confine della stessa e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione del vino di cui all’Art. 1.

E’ consentito inoltre che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma nell’ambito del territorio di produzione della D.O.C. Montepulciano d’Abruzzo, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all’Art. 3 prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare.

Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero per le Politiche Agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicate all’Ispettorato Repressioni Frodi e alla competente Camera di Commercio I.A.A.

5.2 - Correzioni e colmature

Non è consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all’Art. 1 con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato.

E’ consentita invece l’aggiunta, a scopo migliorativo, di vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Casauria” più giovane a identico Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Casauria” più vecchio nella misura massima del 10%.

5.3 - Elaborazione

Per l’elaborazione delle tipologie previste dall'Art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

5.4 - Resa uva/vino e vino/ettaro

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

- Resa uva/vino: 70%.

- Produzione massima di vino: 66,5 ettolitri.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

5.5 - Invecchiamento

Il vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Casauria” deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 18 mesi di cui almeno 9 in recipienti di legno.

Il vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Casauria” con la dizione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 30 mesi di cui almeno 9 in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.

5.6 - Affinamento in bottiglia

Il vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Casauria” deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia non inferiore a 6 mesi immediatamente successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio.

5.7 - Scelta vendemmiale

Per il vino di cui all'Art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d’Abruzzo e verso la I.G.T. “Colline Pescaresi”.

ART. 6

(Caratteristiche al consumo)

Il vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Casauria”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l’invecchiamento;

- odore: profumi di frutti rossi maturi, intenso, etereo;

- sapore: pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;

- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto secco netto minimo: 26 g/l.

Il vino che si fregia della qualifica “riserva” deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,50 % vol.

E’ in facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto con proprio decreto.

Il vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Casauria”, in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

ART. 7

(Etichettatura designazione e presentazione)

7.1       - Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all’Art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “ fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2       - Menzioni facoltative

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'Art. 1.

7.3 - Località

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, é consentito soltanto in conformità al disposto del D.M. 22.4.92.

7.4 - Caratteri e posizione in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d’origine.

7.5 - Annata

Nell'etichettatura del vino di cui all'Art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

7.6 - Vigna

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

ART. 8

(Confezionamento)

8.1 - Volumi nominali

Il vino di cui all’Art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,00 - 6,00.

8.2 - Tappatura e recipienti

E’ obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca naturale.

I recipienti devono essere di vetro.


                                                                                                                        Allegato 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA

 

SOTTOZONA “TERRE DEI VESTINI”

 

DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

 

“MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”

 

 

 

 

 

 

 

 


ART. 1

(Denominazioni e vini)

La denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Terre dei Vestini” è riservata al vino rosso proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Il vino suddetto, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, può fregiarsi della qualifica “riserva”.

ART. 2

(Base ampelografica)

La denominazione di origine controllata Montepulciano d’Abruzzo “Terre dei Vestini” è riservato al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 90%.

Possono concorrere le uve di altri vitigni nazionali a bacca rossa non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pescara, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 10%.

ART. 3

(Zona di produzione delle uve)

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d’Abruzzo “Terre dei Vestini” devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.

La sottozona “Terre dei Vestini” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella, Picciano, Rosciano, Spoltore, Vicoli.

Detta zona è così delimitata:

- Foglio 351 tavola Ovest, Foglio 350 tavola Est e Foglio 350 tavola Ovest

Dall’incrocio del limite provinciale ricadente nel comune di Città S. Angelo con l’autostrada A14, si procede in direzione ovest lungo tale confine fino ad incrociare sul limite comunale di Penne la strada provinciale Penne-Arsita (Km.32).

Si procede lungo la provinciale, in direzione Penne, passando per Roccafinadamo fino al bivio Cupoli-Farindola e da qui si scende a sud verso Farindola. Da Farindola si procede lungo la strada provinciale per Montebello di Bertona e Montebello-Vestea.

- Foglio 360 tavola Est e Foglio 361 tavola Ovest

Da Vestea si prosegue a sud lungo la carreggiabile per Masseria Sablone a quota 486 sino ad incrociare la mulattiera a quota 451 per Passo di Civita, e da qui fino a quota 360 del confine. Si costeggia il confine comunale di Civitella Casanova fino alla carreggiabile in località Brigantello, poi fino all’incrocio con la strada comunale Civitella-Colle Madonna, località S. Giacomo, per giungere sino all’ingresso del centro abitato di Civitella Casanova a quota 451.

Da Civitella Casanova, in direzione sud, si prosegue lungo la strada provinciale per Carpineto della Nora sino al confine comunale in località Colle della Guardia. Si costeggiano i confini comunali di Vicoli, Civitaquana, Catignano, Nocciano e Rosciano fino ad incrociare la strada Alanno Scalo-Rosciano nelle vicinanze della Stazione di Rosciano. Di qui, in direzione Rosciano, si prosegue lungo il ramo esterno della strada toccando le quote 92, 67, 57, 55, C. Cavallo, 49, 46 e 48. Si prosegue lungo la strada passando per Li Quadri, Villareia, Vallemare, Case Di Girolamo sino all’incrocio con la bretella di collegamento alla SS. n.81 (Piceno Aprutina) passando per Cas. De Riseis a quota 84. Si prosegue poi per Villanova e Santa Teresa di Spoltore sulla SS. n.602.

- Foglio 351 tavola Ovest e Foglio 351 tavola Est

Si prosegue lungo la SS.n.602 sino al punto di incrocio con l’Asse Attrezzato all’altezza della Masseria Zampacorta. Di qui si prosegue lungo l’Asse Attrezzato, in direzione nord, fino alla galleria in Contrada S. Giovanni per incrociare la strada che va da Case Caprino a Case Di Pietro, passando per F.te Vecchia, sino a giungere sulla SS. Adriatica n.16 bis al Km. 14,750 circa. In direzione Cappelle sul Tavo si giunge fino alla Stazione di Cappelle sul confine comunale Montesilvano-Cappelle. Si prosegue lungo il confine comunale di Cappelle e Città S. Angelo sino all’altezza della Masseria Manfredi dove si imbocca la strada che, verso nord, incontra Masseria Berarducci e Masseria Imperato ed incrocia l’autostrada A14. Si segue l’asse autostradale in direzione nord sino al limite comunale di Città S. Angelo.

ART. 4

(Norme per la viticoltura)

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Terre dei Vestini” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all’uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente Art. 3.

4.2 - Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola orizzontale (tendone) la densità dovrà essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.

4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale (tendone) e spalliera semplice o doppia, o comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I sesti di impianto devono essere  adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4 - Sistemi di potatura

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

4.5 - Forzatura, irrigazione

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Terre dei Vestini” sono le seguenti:

- Produzione uva: 10 tonnellate/ettaro.

- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00 % vol.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all’andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e  delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

ART. 5

(Norme per la vinificazione)

5.1 - Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento obbligatorio e l’affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nell’Art.3.

In deroga é consentito che dette operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non più di 10 Km in linea d’aria dal confine della stessa e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione del vino di cui all’Art.1. E’ consentito inoltre che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma nell’ambito del territorio di produzione della D.O.C. Montepulciano d’Abruzzo, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all’Art. 3prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare.

Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero per le Politiche Agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicate all’Ispettorato Repressioni Frodi e alla competente Camera di Commercio I.A.A.

5.2 - Correzioni e colmature

Non è consentita la correzione dei mosti e del vino di cui all’Art.1 con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato.

E’ consentita invece l’aggiunta, a scopo migliorativo, di vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Terre dei Vestini” più giovane a identico Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Terre dei Vestini” più vecchio nella misura massima del 10%.

5.3 - Elaborazione

Per l’elaborazione delle tipologie previste dall'Art.1 sono consentite le pratiche enologiche  conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

5.4 - Resa uva/vino e vino/ettaro

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

- Resa uva/vino: 70%.

- Produzione massima di vino: 70 ettolitri.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

5.5 - Invecchiamento

Il vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Terre dei Vestini” deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 18 mesi di cui almeno 9 in recipienti di legno.

Il vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Terre dei Vestini” con la dizione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 30 mesi di cui almeno 9 in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.

5.6 - Affinamento in bottiglia

Il vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Terre dei Vestini” deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia, non inferiore a 3 mesi immediatamente successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio. Per il vino che si fregia della qualifica “riserva” il periodo di affinamento in bottiglia non deve essere inferiore a 6 mesi.

5.7 - Scelta vendemmiale

Per il vino di cui all'Art.1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d’Abruzzo e verso la I.G.T. “Colline Pescaresi”.

ART.6

(Caratteristiche al consumo)

Il vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Terre dei Vestini”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l’invecchiamento;

- odore: profumi di frutti rossi maturi, vegetale secco, spezie, intenso ed etereo;

- sapore: secco, pieno, robusto, armonico, vellutato;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;

- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto secco netto minimo: 24 g/l.

Il vino che si fregia della qualifica  “riserva” deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00 % vol.

E’ in facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto con proprio decreto.

Il vino Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Terre dei Vestini”, in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

ART.7

(Etichettatura designazione e presentazione)

7.1 - Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all’Art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “ fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 - Menzioni facoltative

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'Art.1.

7.3 - Località

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, é consentito soltanto in conformità al disposto del D.M. 22.4.92.

7.4 - Caratteri e posizione in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d’origine.

7.5 - Annata

Nell'etichettatura del vino di cui all'Art.1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

7.6- Vigna

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

ART.8

(Confezionamento)

8.1 - Volumi nominali

Il vino di cui all’Art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,00 - 6,00.

8.2 - Tappatura e recipienti

E’ obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca naturale.

I recipienti devono essere di vetro.