Il dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
La ditta Lafarge Adriasebina s.r.l. con sede legale via Sanremo, 9 Milano, è autorizzata all’ampliamento di una cava di calcare sita in località “Colli” nel Comune di Scafa (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 15 Particelle nn. 43-44-45-46-47-48-76 e 77 (tutte parte), alle seguenti norme e condizioni:
Articolo 1
La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo 2
La zona degli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del presente provvedimento. L’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla data stessa e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni di proroga per giustificati motivi. Al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie dovrà essere presentata la denunzia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59 ed idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 624/96. La presente Determina s’intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di inizio dei lavori entro il termine massimo di 180 giorni.
Articolo 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, è garantito mediante deposito cauzionale per un importo della misura di Euro 30.000,00 (trentamila/00). La predetta garanzia è stata presentata con polizza fideiussoria n. 250056614 emessa da Istituto Assicurativo “Generali” in data 15.02.05.
Articolo 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e Controllo i mezzi necessari per visitare i lavori, comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.
Articolo 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
1.
il materiale utilizzato per la sagomatura delle scarpate, e di riporto
nella restante area, deve essere terreno idoneo e non compreso nell’elenco
allegato al decreto Lvo. n. 22/97;
2.
le scarpate finali di ripristino devono essere perfettamente raccordate con i terreni circostanti
l’area di cava;
Articolo 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 12.000 e complessivamente mc. 24.000. per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri
Articolo 10
La ditta è tenuta, circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87;
Articolo 11
La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla Legge.
Il dirigente del servizio
Ing. Ezio Faieta