Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

La ditta Lafarge Adriasebina s.r.l. con sede legale via Sanremo, 9 Milano, è autorizzata all’ampliamento di una cava di calcare sita in località “Colli” nel Comune di Scafa (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 15 Particelle nn. 43-44-45-46-47-48-76 e 77 (tutte parte), alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona degli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del presente provvedimento. L’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla data stessa e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni di proroga per giustificati motivi. Al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie dovrà essere presentata la denunzia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59 ed idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 624/96. La presente Determina s’intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di inizio dei lavori entro il termine massimo di 180 giorni.

Articolo 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, è garantito mediante deposito cauzionale per un importo della misura di Euro 30.000,00 (trentamila/00). La predetta garanzia è stata presentata con polizza fideiussoria n. 250056614 emessa da Istituto Assicurativo “Generali” in data 15.02.05.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e Controllo i mezzi necessari per visitare i lavori, comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1.      il materiale utilizzato per la sagomatura delle scarpate, e di riporto nella restante area, deve essere terreno idoneo e non compreso nell’elenco allegato al decreto Lvo. n. 22/97;

2.      le scarpate finali di ripristino  devono essere perfettamente raccordate con i terreni circostanti l’area di cava;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 12.000 e complessivamente mc. 24.000. per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a)   escavatore; b)                  ruspa; c)                  autocarri

Articolo 10

La ditta è tenuta, circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla Legge.

Il dirigente del servizio

Ing. Ezio Faieta