Il dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
La Ditta F.LLI CAMPILI snc con sede legale in C.da Bosco di Villa Badessa, Comune di Rosciano (Pe), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Poggio Rotondo” nel Comune di Carpineto della Nora (Pe) distinta in catasto al foglio n. 14 particella n. 230 alle seguenti norme e condizioni:
Articolo 1
La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo 2
La zona degli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro e non oltre 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denunzia di inizio dei lavori, e idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, al Servizio Attività estrattive e minerarie. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio dei lavori la presente Determina s’intende decaduta.
Articolo 4
Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 20.000,00 (ventimila/00) è stato effettuato con polizza fideiussoria n. 190/71/904763 emessa dalla Società VITTORIA ASS.NI SpA di Milano in data 03.02.2005.
Articolo 5
La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Articolo 6
La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
1. Le scarpate finali non devono superare i 30°,
e devono essere sagomate con materiale in posto.
Articolo 7
La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo ritiene necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 12.800 e complessivamente mc. 64.000. per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a) N. 1 escavatore
b) N. 1 ruspa
c) Vari autocarri
Articolo 10
La Ditta, circa le modalità della sistemazione ambientale, è tenuta a rispettare l’allegato approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell’art. 6, della L.R. 67/87;
Articolo 11
La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
Il dirigente del servizio
Ing. Ezio Faieta