Il presidente della giunta regionale

Viste le note n. 409/SA del 02/02/2005 n. 448/SA del 07.03.2005 del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL Lanciano-Vasto con le quali si trasmettono le proposte di revoca della zona di sorveglianza per MVS derivante dai focolai secondari verificatosi negli allevamenti cod.az. 006CH014 situato in c.da sambuceto del Comune di Bomba; cod.az. 005CH227 situato in C.da Montecalvo, cod.az. 005CH230 situato in c.da Aia S. Maria del comune di Atessa, cod.az. 054CH074 situato in C.da Schieda del Comune di Montenerodomo.

Considerata l’esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni in conseguenza degli esiti favorevoli degli accertamenti sierologici e clinici svolti ai sensi del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;

Visto il D.P.R. 1 Marzo 1992 n. 229, che stabilisce misure di lotta contro l’Afta epizootica e le altre malattie comprese nella lista “A” dell’OIE;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

Vista l’O.M. 26 luglio 2001, “Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica”;

Considerato che con determine n. DG/11/51 del 08/02/2005 e n. DG/11/56 del 22/02/2005, le aree dei Comuni sopracitati sono state declassate da protezione a sorveglianza in conseguenza dei controlli favorevoli effettuati dal Servizio Veterinario dell’Az. Usl di Lanciano-Vasto

Vista la Legge Regionale n. 77/99;

Vista la Legge Regionale n. 33 del 14 agosto 1981;

Vista la Propria precedente Ordinanza n. 8 del 22/12/2004;

Ritenuto di procedere alla revoca parziale della citata Ordinanza per le aree sopra indicate ai sensi della Legge Regionale del 14 agosto 1981 n. 33;

Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente ordinanza che è attestata dalla firma del direttore della direzione sanità;

ORDINA

1.   Di revocare parzialmente la propria precedente Ordinanza n. 8 del 22.12.2004, relativamente alle misure restrittive di carattere sanitario già emanate per i focolai dei comuni sopra citati.

2.   Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati, ai servizi veterinari delle Az. USL della Regione Abruzzo e al Nas Regionale;

3.   Di rinviare a successivi atti la ulteriore revoca dell’Ordinanza n. 8 del 22.12.2004, relativamente alla parte ancora in essere;

4.   Di trasmettere la presente Ordinanza al B.U.R.A. per la pubblicazione:

I Sindaci dei Comuni, tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, il Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. 03 Lanciano-Vasto, gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza:

-    è dichiarata immediatamente esecutiva;

-    sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L’Aquila, lì 16 Marzo 2005

Il presidente

Dott. Giovanni Pace