GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 17 del 17 maggio 2004, che recepisce nell’ordinamento regionale l’art. 5 della legge n. 135/2001, in materia di sistemi turistici locali;

Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 17/2004 che prevede l’adozione da parte della Giunta Regionale delle Linee di indirizzo e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali;

Atteso che la Giunta Regionale – dopo ampie consultazioni dei vari soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo turistico del territorio regionale – ha provveduto – con delibera n. 1381/P del 29.12.2004 - ad approvare il provvedimento in questione;

Considerato che per il citato provvedimento - con nota del Servizio Affari della Giunta Regionale n. 1075 del 13.1.2005 - è stato richiesto il parere della IV Commissione Consiliare, come previsto dall’art. 5, secondo comma, della legge regionale n. 17/2004;

Considerato che da informazioni assunte per le vie brevi dal Servizio Affari della Giunta e dalla stessa segreteria della citata Commissione Consiliare, l’acquisizione della nota prot. n. 1075 del 13.1.2005 è avvenuta in data 15.1.2005;

Tenuto conto che il Servizio Affari della Giunta non ha ricevuto comunicazione circa l’applicazione di termini diversi – rispetto a quelli ordinari - per l’assegnazione del provvedimento alla competente Commissione Consiliare;

Atteso che entro il termine perentorio di 20 giorni la predetta Commissione non ha espresso il parere richiesto;

Considerato che verificandosi tale circostanza si prescinde dal parere stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della L.R. n. 32/1996;

Ritenuto pertanto di dover concludere il procedimento – atteso da parte di soggetti pubblici e categorie di operatori privati – con conferma della delibera della G.R. n. 1381/P del 29 dicembre 2004;

Dato atto che il Direttore della Direzione Turismo Ambiente Energia con l’apposizione della sua firma in calce al presente atto, ha espresso parere favorevole sulla legittimità della presente proposta di deliberazione e ne ha attestato la regolarità;

Sentito il relatore proponente il presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1.   l’approvazione definitiva dell’allegato documento denominato “Linee di Indirizzo e procedure per il riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali”, di cui alla L.R. n. 17/2004.

2.   La pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



PREMESSA

La legge regionale n. 17 del 17 maggio 2004 (in B.U.R.A. n. 16 dell’11 giugno 2004) ha recepito nell’ordinamento regionale i principi contenuti nell’art. 5 della legge n. 135/2001 - relativo ai c.d. sistemi turistici locali - rinviando all’adozione di linee di indirizzo la compiuta disciplina delle materia.

Si tratta di un “passaggio” di fatto necessario, in considerazione delle sopravvenute modifiche del Titolo V della Costituzione, che hanno trasformato – in esclusiva – la competenza delle regioni in materia di turismo, con conseguente disapplicazione o modificabilità da parte delle regioni della legislazione statale di settore.

Al di là degli aspetti strettamente normativi, la Regione Abruzzo intende favorire e incentivare l’istituzione dei Sistemi Turistici da considerare come percorsi aggregativi reali e quindi come costruzione di una rete di relazioni tra soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo del territorio, superando modelli tradizionali e visioni di taglio talvolta assistenziale dell’intervento pubblico - che non garantiscono adeguati livelli di competitività e di crescita dell’economia turistica regionale.

La competitività di una destinazione nasce, infatti, dalla integrazione sinergica tra le risorse attrattive primarie (naturali, umane e artificiali), le infrastrutture che ne agevolano la fruizione, le imprese turistiche, le attività complementari e di supporto a quelle turistiche, la popolazione residente e la domanda turistica. In questo senso la competitività turistica di una destinazione si costruisce a livello di sistema locale, programmando il territorio e la sua funzionalità a fini turistici, intervenendo dove la filiera presenta carenze o disfunzioni e generando valore per le risorse dell’area.

L’obiettivo – come indicato nelle premesse delle Linee di Sviluppo del Turismo nel triennio 2003-2005 – è quello di “calare” le diverse politiche della promozione delle varie componenti del sistema regionale in un sistema unitario in grado di reggere le sfide dell’internazionalizzazione dell’Abruzzo.

Il sistema globale regionale dovrebbe completarsi nei Sistemi Turistici Locali – che la Regione non determina di imperio nella loro articolazione territoriale – riconoscendo nella nuova formula di aggregazione una espressione spontanea dettata dalla volontà e dalle condizioni storiche, sociali, economiche, strutturali e geomorfologiche dei momenti locali e delle autonomie che mescolano il pubblico e il privato per adeguare il territorio come risorsa turistica riconoscibile sul mercato.

Le Linee di Indirizzo rispondono quindi alla finalità fondamentale di individuare alcuni principi e contenuti comunque necessari per il riconoscimento regionale, tenendo conto di alcuni fattori:

1    l’esigenza di guidare/orientare i soggetti pubblici e privati attraverso un percorso logico che eviti il più possibile semplicismi, frammentazioni, approssimazioni e confusioni di ruoli;

1    l’opportunità di considerare – in termini differenziati – le diverse realtà territoriali, in particolare tra aree sviluppate turisticamente e aree in attesa di sviluppo;

2    la facoltà di individuazione del modello o della struttura organizzativa rimessa ai soggetti promotori. La Regione si limita ad escludere il carattere di ente pubblico.

3    la necessità di assicurare modalità che garantiscano la più ampia partecipazione possibile ai sistemi, con la previsione di attività di sensibilizzazione, di informazione e di assistenza tecnica;

4    l’orizzonte programmatorio deve orientare i STL sin dalle fasi iniziali, rappresentando il percorso sul quale si sviluppa la convergenza dei vari protagonisti interessati allo sviluppo turistico dell’area;

5    l’opportunità di dilatare la nozione di impresa turistica in relazione ad attività comprese nei STL aventi riflessi per l’economia turistica;

6    l’esigenza di coordinare le funzioni dell’APTR rispetto alla realizzazione dei STL, salvaguardando il valore acquisito/acquisibile dell’immagine unitaria della regione.

Le linee di indirizzo rispondono infine all’esigenza di contestualizzare – per quanto possibile – i sistemi turistici locali rispetto all’ordinamento e all’attuale organizzazione turistica regionale, e quindi ai vari strumenti di programmazione.


Articolo 1
Finalità

1.1 - La Regione Abruzzo favorisce processi di aggregazione programmatica, progettuale, operativa e coordinata tra soggetti pubblici e privati per sviluppare una cultura di governo locale del turismo necessaria per valorizzare e rendere competitiva l’offerta abruzzese, incrementando e ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili.

1.2 - Le presenti Linee – adottate ai sensi della L.R. n. 17/2004, in materia di sistemi turistici locali - perseguono, in particolare,  le seguenti finalità:

-    sviluppare economicamente e tutelare in modo omogeneo l'intero territorio regionale, anche in una prospettiva di riequilibrio territoriale attraverso la realizzazione di una rete di competenze e funzioni, che integrino e valorizzino le risorse ambientali, i beni culturali, i prodotti artigianali ed enogastronomici, gli eventi e le manifestazioni;

-    valorizzare il ruolo delle comunità locali ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile finalizzato alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio;

-    sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico e nei settori collegati, secondo una logica di filiera, con particolare riguardo alle medie e piccole imprese favorendo tra loro processi di integrazione ed aggregazione, al fine di accrescerne la  competitività;

-    promuovere lo sviluppo turistico dell’Abruzzo, che costituisce di per sé destinazione complessivamente percepita dal turista, attraverso l'attuazione di interventi integrati diretti a rafforzare e consolidare  l’offerta unitaria e complessiva del turismo abruzzese;

-    favorire processi di destagionalizzazione, soprattutto attraverso lo sviluppo del turismo sociale (scolastico, terza età, religioso, ecc.);

-    svolgere un ruolo di impulso diretto al miglioramento dei collegamenti che interessano la mobilità turistica;

-    accrescere la professionalità degli operatori, la cultura dell’ospitalità della destinazione e migliorare la qualità dell'accoglienza e dell’informazione turistica;

-    sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, al fine di promuovere lo sviluppo di marchi di qualità ambientale e l’adeguamento delle strutture alle norme in materia di sicurezza.

1.3 - Sotto il profilo dell’organizzazione turistica - la legge regionale n. 17/2004 costituisce integrazione della L.R. n. 54/1997.

Articolo 2
Sistemi Turistici Locali

2.1 - Il STL è un ambito territoriale omogeneo o integrato, caratterizzato dalla presenza di peculiarità turisticamente rilevanti, quali, beni culturali, ambientali e paesaggistici, di prodotti tipici dell’agro–alimentare e dell’artigianato, in cui insistono imprese ricettive, servizi turistici e altre eventuali attività legate all’offerta.

2.2 - Esso può concretizzarsi mediante modelli contrattuali o dando vita a strutture organizzative che meglio si adattino alle esigenze dell’ambito territoriale e realizza la propria attività sulla base di piani pluriennali di sviluppo di durata almeno quinquennale.

2.3 - Il sistema turistico locale non può assumere la natura di ente pubblico.

2.4 - Ai STL possono partecipare le province, i comuni, le comunità montane, le camere di commercio, altri soggetti pubblici, le pro-loco e gli operatori privati che operano nel settore turistico o nei settori collegati che possono concorrere al complessivo sviluppo turistico del territorio.

2.5 - Tenuto conto dello sviluppo differenziato dell’economia turistica abruzzese, sono individuate le seguenti tipologie:

a)   sistemi riferiti ad aree turisticamente sviluppate e con diffusa presenza di servizi turistici (costa, area metropolitana Pescara-Chieti, polo sciistico Altipiano Cinque Miglia);

b)  sistemi relativi ad aree a vocazione turistica, ma non ancora sviluppate e con insufficienti servizi che scelgono il turismo come asse strategico dello sviluppo locale.

Articolo 3
Soggetti promotori

3.1 - Gli enti locali o gli operatori singoli o associati, istituiscono i sistemi turistici locali attraverso forme di partecipazione con gli enti funzionali, con le categorie che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo del territorio.

3.2 - I promotori orientano la propria attività nella direzione di assicurare il confronto, il coinvolgimento e la partecipazione del più ampio numero di soggetti pubblici e di operatori privati operanti sul territorio, curando le più opportune forme di sensibilizzazione e informazione.

3.3 - In questa fase, i promotori potranno richiedere il coinvolgimento a titolo consultivo di rappresentanti ed esperti di istituzioni, enti e associazioni a livello nazionale e/o regionale. Il Servizio Sviluppo del Turismo è a disposizione per attività di consulenza tecnica e per la fornitura di dati e informazioni disponibili, utili nella fase costitutiva dei STL.

Articolo 4
Riconoscimento.

4.1 - Ai fini della concessione del riconoscimento, il STL deve essere costituito dai soggetti individuati dall’art. 2 della L.r. n. 17/04, i quali stabiliscono la natura giuridica del Sistema stesso, procedendo all’invio alla Regione Abruzzo dell’ipotesi di atto costitutivo o accordo sottoscritto da parte degli aderenti – di cui si indicheranno i relativi ruoli e rappresentanze/attività - unitamente al piano di sviluppo dell’area interessata.

4.2 - I suddetti documenti devono risultare coerenti con la programmazione regionale (ed in particolare di quella turistica) e devono dimostrare i seguenti requisiti minimi del STL, tenuto conto che non si può prescindere da una adeguata dimensione territoriale, necessaria per generare economie di scala e permettere l’integrazione degli interventi:

a)   adesione di un numero di comuni contigui non inferiore a sette;

b)  consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera classificata sull’area di almeno tremila posti letto;

c)   partecipazione della maggioranza degli operatori ricettivi in termini di numero di esercizi e di numero di posti di letto, rispetto a quelli esistenti nel territorio/sistema;

d)  cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano di sviluppo da parte di soggetti pubblici e privati.

4.3 - Le istituzioni pubbliche con valenza turistico-culturali e le associazioni culturali e religiose possono partecipare al Sistema anche senza apporto finanziario, impegnandosi a fornire servizi o comunque ad integrare e coordinare – per quanto possibile - la propria attività istituzionale con le strategie del Sistema stesso. 

4.4 - La partecipazione degli operatori privati al STL è in ogni caso a titolo oneroso.

4.5 - Il riconoscimento del STL consente lo svolgimento dell’attività programmata e la presentazione di progetti finalizzati alla concessione di finanziamenti pubblici.

4.6 - Un soggetto pubblico o privato non può appartenere a più STL ad eccezione, delle Province, delle CCIAA delle Comunità Montane, e degli Enti Parco, ove i rispettivi territori – interamente considerati - non costituiscano di per sé un autonomo STL, e dei privati quando l’attività sia svolta in più unità operative ricadenti in aree caratterizzate da STL diversi.

4.7 - E’ esclusa la partecipazione della Regione ai STL, direttamente o attraverso i propri enti strumentali o società partecipate.

4.8 - Per i Sistemi di cui all’art. 2, quinto comma, lett. b la soglia minima stabilita dall’art. 4, secondo comma, punto b) è ridotta di due terzi.

4.9 - La Regione può  segnalare l’opportunità di integrare e/o modificare l’ipotesi di STL e il relativo piano di sviluppo, sia nel rispetto delle presenti Linee di indirizzo che della compatibilità delle proposte con lo sviluppo complessivo del turismo regionale. Una volta conclusa la fase istruttoria, viene richiesta la presentazione dell’atto costitutivo o accordo pubblico registrato.

4.10- Ai fini del riconoscimento dei STL, la Giunta Regionale tiene conto dei seguenti elementi:

a)   significatività dell’area di riferimento del STL come destinazione turistica percepita o percepibile;

b)  adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei STL;

c)   idoneità del piano a promuovere, attraverso specifici progetti o iniziative, la valorizzazione turistica del territorio.

4.11 - La Giunta Regionale, d’intesa con le altre regioni interessate, riconosce i STL proposti da soggetti pubblici e privati e comprendenti territori appartenenti a regioni confinanti.

Articolo 5
Piano di sviluppo turistico

5.1 - Il piano di sviluppo turistico rappresenta lo strumento di espressione delle scelte fondamentali condivise dai soggetti aderenti al STL.

5.2 - Esso deve contenere una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti disponibili nell’area di riferimento, da indicare nei suoi confini geografici, illustrando sia il percorso finalizzato alla costituzione del STL che le motivazioni di ordine tecnico a supporto delle scelte strategico – territoriali.

5.3 - Al documento deve essere allegato un piano finanziario, nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvarrà il STL per l’attuazione del piano e l’indicazione del soggetto capofila, che svolgerà le funzioni di referente nei rapporti con l’istituzione regionale, statale e comunitario, nonché la denominazione prescelta e l’eventuale marchio o segno distintivo adottato.

5.4 - Nel piano saranno anche specificati i seguenti elementi:

a)   caratteristiche e consistenza del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella costruzione e produzione dell’offerta turistica;

b)  valori ambientali e paesaggistici che formano la specificità del territorio;

c)   emergenze culturali ed artistiche, mete religiose, testimonianze storiche;

d)  tradizioni enogastronomiche e prodotti tipici;

e)   tradizioni artigianali legate all’identità locale;

f)   principali eventi e manifestazioni di rilievo turistico aventi carattere ricorrente;

g)   attrazioni turistiche e impianti sportivi di particolare rilevanza;

h)   stima degli appartamenti utilizzati e disponibili per finalità turistiche;

i)    fabbisogni formativi occorrenti per lo sviluppo del Sistema.

5.5 - Il piano comprenderà oltre al quadro delle risorse presenti sul territorio, l’analisi dei punti di forza e di debolezza, dei rischi e delle opportunità (analisi SWOT), gli obiettivi qualitativi e quantitativi e le strategie del territorio di riferimento, nonché le azioni, i tempi di realizzazione e le occorrenti risorse finanziarie, da indicare nel piano di cui al comma 5.3.

5.6 - Tra le attività del STL, dovrà essere previsto almeno un punto di informazione e di prenotazione centralizzata e la predisposizione di un unico calendario di eventi e manifestazioni da tenersi nell’area di riferimento, che i soggetti partecipanti al Sistema si impegnano ad organizzare e promuovere.

5.7 - Il piano potrà essere aggiornato in relazione al mutare dei fattori assunti a riferimento.

Articolo 6
Procedimento amministrativo

6.1 - I promotori dei Sistemi Turistici Locali ai fini del riconoscimento presentano apposita domanda alla Direzione Turismo Ambiente Energia – Servizio Sviluppo del Turismo, allegando la documentazione prevista nel precedente articolo 4.

6.2 - Il riconoscimento del Sistema Turistico Locale avviene con  deliberazione della G.R.

6.7 - I relativi atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Articolo 7
Monitoraggio. Revoca riconoscimento

7.1. - Ai fini del monitoraggio dell’attività dei STL, della realizzazione dei piani di sviluppo e dell’analisi delle problematiche connesse all’armonizzazione degli interventi regionali operati dalle varie direzioni regionali è costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Direzioni Regionali Mobilità e Trasporti, Agricoltura, Enti Locali, Attività Produttive e Promozione Culturale. Il Gruppo di Lavoro avrà anche il compito di formulare proposte dirette migliorare e armonizzare le procedure di sostegno ai STL.

7.2 - La Giunta Regionale può revocare il riconoscimento concesso per la perdita dei requisiti quali - quantitativi richiesti, per inattività, per accertata irregolarità nel funzionamento e nella gestione.

Articolo 8
Finanziamento progetti

8.1 - Ai STL riconosciuti la Regione assegna finanziamenti,  per la realizzazione di progetti o lotti funzionali del piano di sviluppo conformi alla programmazione regionale pertinente i vari ambiti di attività indicati nell’art. 1, secondo comma.

8.2 - Il 50% dei finanziamenti è ripartito sulla base dei flussi turistici ufficiali e in rapporto al numero degli appartamenti non utilizzati dai residenti rilevati dall’ISTAT - Censimento 2001. La ripartizione del restante 50% sarà stabilita in sede di elaborazione degli strumenti di programmazione regionale. 

8.3 - I progetti rappresentano lo strumento esecutivo per la concreta realizzazione del Piano di sviluppo e rivestono carattere prioritario ai sensi degli artt. 4, terzo comma, e 5, terzo comma, della L.R. n. 54/1997, anche se presentati autonomamente dai soggetti aderenti al STL.

8.4 - Per questi ultimi progetti, sarà necessario allegare una dichiarazione del referente del STL il quale attesti che l’intervento proposto costituisce fase realizzativa del Piano di sviluppo. 

8.5 - Il finanziamento dei progetti realizzati da soggetti privati è mantenuto nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese. 

8.6 - Nel caso di sistema interregionale, il finanziamento della Regione Abruzzo si riferisce al sostegno delle attività riferibili all’area territoriale di competenza.

8.7 - Le modalità di concessione e revoca dei finanziamenti sono stabilite dai richiamati strumenti di programmazione turistica.

Articolo 9
Presentazione e valutazione dei progetti

9.1 - I progetti presentati dai STL riconosciuti sono indirizzati alla Regione Abruzzo – Direzione Turismo Ambiente Energia entro i termini e con le modalità previste dagli strumenti di programmazione ordinaria e straordinaria.

9.2 - L’attività istruttoria è svolta dal Servizio Sviluppo del Turismo, dal Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione e dal Servizio Incentivazione Economia Turistica, per le rispettive attività di competenza.

9.3 - I progetti sono quindi sottoposti all’esame di un apposito nucleo di valutazione, composto dal direttore regionale della Direzione Turismo Ambiente Energia, con funzioni di presidente, dai dirigenti dei Servizi di cui al secondo comma, dal direttore dell’APTR, e tre rappresentanti designati dalle principali organizzazioni dell’imprenditoria turistica: Confcommercio, Confesercenti, Confindustria.

9.4 - La partecipazione alle riunioni del Nucleo non comporta oneri per l’Amministrazione regionale.

9.5 - In caso di assenza o impedimento i membri possono farsi rappresentare da delegati.

9.6 - La costituzione del Nucleo è formalizzata con atto direttoriale, in cui sono specificate le ulteriori modalità di funzionamento dell’organismo.

Articolo 10
Consulenza e sostegno tecnico dell’APTR

10.1 - Oltre alle funzioni già attribuite dalla L.R. 54/1997, l’Azienda di Promozione Turistica Regionale potrà fornire consulenza e sostegno tecnico a favore dei sistemi turistici locali riconosciuti.

10.2 - L’eventuale partecipazione dei STL a fiere, borse e workshop all’estero deve essere programmata e realizzata in collaborazione con l’Azienda di Promozione Turistica Regionale.

10.3 - La realizzazione di materiale promo-pubblicitario, dovrà sempre recare il marchio commerciale della Regione e, per quello in lingua straniera, anche il marchio “Italia” dell’ENIT.

10.4 - L’APTR, sentiti i STL, indicherà gli standard quali - quantitativi riferiti agli uffici di informazione ed accoglienza ed alla segnaletica turistica nell’ambito di quanto stabilito dall’intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

10.5 - Dette attività sono finalizzate a non disperdere il valore del brand “Abruzzo”, da declinare in tutte le forme di comunicazione e di promozione, a vantaggio dell’intera economia regionale e del singolo ambito turistico locale.

Articolo 11
Elenco dei STL e requisiti dell’impresa turistica

11.1 - Presso la Regione Abruzzo – Direzione Turismo Ambiente Energia – è istituito l’elenco dei sistemi turistici locali riconosciuti e dei soggetti partecipanti ai medesimi.

11.2 - Sono imprese turistiche quelle individuate dall’art. 7 della legge n. 135/2001 e dall’art. 1, quinto e sesto comma, dell’Accordo tra Stato e Regioni recepito con DPCM del 13.09.02 che svolgono l’attività ed hanno sede nel territorio del STL.

11.3 - Le associazioni e i consorzi di imprese turistiche aderenti a STL sono tenuti a trasmettere alla Regione l’atto costituivo e/o lo statuto, l’elenco dei soci e degli amministratori, da aggiornare entro il 31 dicembre di ogni anno.

11.4 - L’elenco favorirà lo snellimento delle procedure di riconoscimento dei STL, l’individuazione delle imprese turistiche ed il finanziamento dei progetti e, nello stesso tempo, garantirà la trasparenza e la pubblicità degli atti.

Articolo 12
Informazione e accoglienza turistica

12.1 - L’informazione, l’accoglienza e l’assistenza assumono un rilievo fondamentale nel turismo, generando positivi processi di fidelizzazione.

12.2 - Ove realizzati, i relativi servizi sono assicurati dai STL riconosciuti o dai soggetti aderenti.

12.3 - La gestione degli uffici IAT attualmente attivi sul territorio regionale è trasferita ai rispettivi comuni compresi nei STL, unitamente alle attrezzature ed alle sedi - ove di proprietà - ai sensi dell’art. 26, ottavo comma, della L.R. n. 54/1997 e dell’art. 40, lettera c, della L.R. n. 11/1999.

12.4 - Per il trasferimento delle risorse umane e finanziarie saranno attivate le procedure previste.

12.5 - Al fine di assicurare omogeneità e sistematicità della rete degli uffici IAT dovranno osservarsi gli standard previsti dal regolamento di cui all’art. 23, quinto comma, della L.R. n. 54/1997, con il mantenimento del segno distintivo grafico previsto dall’Allegato B della L.R. n. 4/1992.

12.6 - Il marchio del STL accompagnerà quello commerciale della Regione Abruzzo in tutte le forme di comunicazione esterna e quello dell’Enit per le attività promozionale all’estero.

12.7 - Rivestono carattere strategico a livello regionale – ai sensi dell’art. 40, lettera c, della L.R. n. 11/1999 - i servizi d'informazione e accoglienza turistica attivati o da attivare presso l’aeroporto d’Abruzzo e le principali aree di servizio all’ingresso nella rete autostradale in Abruzzo e come tali rimangono nella gestione diretta dell’APTR.

Articolo 13
Revisione

13.1 - Le presenti linee d'indirizzo hanno carattere sperimentale e sono quindi soggette a revisione in relazione allo stato di attuazione della legge regionale n. 17/2004.