Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 24 depositato il 22 febbraio 2005

del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

nei confronti

della REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente,

per la dichiarazione

di illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2 lettere g) e j) della legge regionale n. 46 del dicembre 2004 (B.U.R. n. 39 del 17 dicembre 2004), recante "Interventi a sostegno degli stranieri immigrati"'.

La legge della Regione Abruzzo n. 46 del 13 dicembre 2004 contiene norme concernenti la tutela, per quanto di competenza regionale, dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea presenti sul proprio territorio.

L'art. 20 della legge prevede, quale strumento di partecipazione, la Consulta regionale dell' immigrazione; in particolare, al comma 2, la sua composizione.

Tra i componenti sono previsti un rappresentante dell'INPS designato dalla sede regionale (lettera g) e un rappresentante per ogni Prefettura, presente sul territorio regionale (lettera j).

La duplice previsione è in Contrasto con l'art. 117, secondo comma lettera g), della Costituzione in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato.

In vero, le funzioni e i compiti spettanti agli organi e rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali possono essere determinati solo con legge dello Stato.

La duplice previsione della legge regionale attribuisce, invece, nuovi compiti all'INPS e alle Prefetture territoriali attraverso la Partecipazione obbligatoria di un loro rappresentante alla Consulta regionale dell' immigrazione.

P.Q.M.

si chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, secondo comma, lettere g) e j), della legge della Regione Abruzzo n. 46 del 13 dicembre 2004.

Si producono estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2005, nonchè copia della legge regionale impugnata.

Roma, lì 10 febbraio 2005

carlo sica

Avvocato dello Stato