IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88;

Vista la L.R. n. 68/99;

Vista la L.R. n. 6/2005 ed in particolare l'art. 104 commi 1 e 6;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.DH16/281/Usi Civici del 07/03/2005 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca ha approvato la richiesta di legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di L'Aquila avanzata dalla Ditta Beccia Antonio;

Visto l'allegato "A" della Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dalla quale risulta che le terre civiche oggetto di legittimazione e contestuale affrancazione sono le particelle n. 368, 369, 31, 389 del Foglio n. 5 del Comune di L'Aquila per una superficie complessiva di mq. 13.100 sulle quali è stato imposto un canone annuo di euro 8,68 oltre al pagamento di l0 annualità pregresse nonché il prezzo di affrancazione pari a euro 694,30;

Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei registri immobiliari sono a totale carico della Ditta Beccia Antonio;

Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. n. 6/2005;

Ritenuto che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della Ditta Beccia Antonio;

Dato Atto che il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di L'Aquila, in catasto al foglio n. 5 particelle n. 368, 369, 31, 389 per una superficie complessiva di mq. 13.100, a favore della Ditta Beccia Antonio nato a L'Aquila il 25/10/1940 ed ivi residente alla Frazione Arischia in Via del Convento, 6, con l'imposizione di un canone annuo di euro 8.68, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. l0 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a euro 694,30;

-    di obbligare il Comune di L'Aquila a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l'affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di L'Aquila e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila lì 16 marzo 2005

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace