LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la D.G.R. n. 956 del 26.10.2004, con la quale è stato approvato il programma per incentivare nel corso dell’anno 2004, con risorse del fondo per l’occupazione, di provenienza statale, la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori appartenenti al bacino storico delle attività socialmente utili;

Richiamata la D.G.R. n. 1377 del 29.12.04, con la quale le attività socialmente utili individuate nella lettera A) dei Progetti N. 1 e N .2 dell’allegato n. 3 della D.G.R. sopra richiamata, sono state prorogate per il bimestre 01.01.2005/28.02.2005;

Dato atto che i provvedimenti di proroga delle attività socialmente utili sono stati già assunti dagli enti utilizzatori, a decorrere dal 01.10.04, in conformità alla previsione del D.Lgs. 81/2000 ed in virtù delle richiamate deliberazioni giuntali n. 956/04 e n. 1377/04;

Rilevato in particolare il punto 3) del dispositivo della D.G.R. n. 956 del 26.10.2004, che rinvia ad un atto successivo l’individuazione delle modalità attuative dei n. 3 Progetti ivi contemplati;

Ritenuto di dover provvedere a disciplinare dette modalità attuative  con il documento di cui all’Allegato n. 1;

Richiamata inoltre, la D.G.R. n. 646 del 9.08.03 ed in particolare l’Allegato n. 04 della stessa, relativo alle modalità attuative stabilite per il riconoscimento degli incentivi regionali destinati, per l’anno 2003,  alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori storici del bacino delle attività socialmente utili;

Constatato che alcuni destinatari degli incentivi regionali non hanno fatto pervenire, entro i termini stabiliti, la richiesta del contributo regionale ivi previsto;

Ritenuto di dover consentire loro di accedere ai  benefici economici stanziati, in  considerato del fatto che hanno contribuito alla riduzione del bacino storico regionale A.S.U.;

Richiamato in particolare il  “Punto 8) Promozione Società Miste”  della lett.B) del già citato Allegato n. 04 della D.G.R. n. 646/03;

Ritenuto che l’incentivo regionale nella stessa previsto debba essere concesso non solo alle società miste “costituite” ma anche a quelle “avviate” nel corso dell’anno 2003, rilevata la finalità della stabilizzazione occupazionale perseguita;

Rilevato che all’articolo 5 – lett. b) dello stesso Punto 8), per mero errore materiale,  è stata inserita la frase “perizia dimostrativa della sussistenza del requisito richiesto dall’art.10 comma 3 – lett.) – ultimo capoverso.” invece di “dichiarazione atte-stante il rispetto della percentuale minima del 40% stabilita dall’art. 10 -  comma 1 – lett. a) – del D.Lgs. n. 468/97”;

Ritenuto pertanto, di dover apportare le opportune modifiche al “Punto 8) Promozione Società Miste” della lett. B) dell’Allegato n. 04 della D.G.R. n. 646/03;

dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione, dell’Istruzione e dal Dirigente del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro della Formazione e dell’Istruzione, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:

1.   L’adozione delle modalità attuative della deliberazione giuntale n. 956 del 26.10.04, così come da Allegato n. 1 del presente provvedimento, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;

2.   La copertura dell’onere finanziario relativo al pagamento del 100% dell’assegno A.S.U. e dell’assegno per il nucleo familiare, ove spettante, ai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili dal 01.10.2004 al 28.02.2005, secondo la previsione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 956/04 e n. 1377/04, indipendentemente dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento, fermo restando l’obbligo, per gli enti utilizzatori, di restituire la quota posta a loro carico;

3.   Di dare atto che i contributi stabiliti per incentivare la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori A.S.U. saranno corrisposti agli aventi diritto solo dopo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avrà trasferito alla Regione le risorse del Fondo per l’Occupazione, riconosciute alla stessa nell’ambito della convenzione sottoscritta in data 30.07.2004 prot. n. 1613, o, in mancanza, con le risorse residue, discendenti dalle convenzioni sottoscritte con tale Dicastero negli anni precedenti;

4.   Di attribuire il criterio di priorità, tra tutte le richieste di contributo che saranno presentate, a  quelle  dei singoli lavoratori fuoriusciti dal bacino A.S.U. per una delle tipologie previste nella richiamata D.G.R. n. 956/04;

5.   Di concedere gli incentivi regionali destinati alla stabilizzazione occupazionale intervenuta nell’anno 2003, secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 646/03, agli aventi diritto, indipen-dentemente dalla data di presentazione della relativa istanza, considerato che hanno contribuito alla riduzione del bacino storico A.S.U.;

6.   Di modificare il “Punto 8) Promozione di Società Miste” dell’allegato n. 04 della D.G.R. n. 646 del 09.08.2004 come segue:

-    al primo rigo dell’art. 1 beneficiari: alla parola “costituzione” sono aggiunte le parole: “o   all’avvio”;

-    al secondo rigo dell’art. 3 natura e finalità: alla parola “costituzione” sono aggiunte le parole “o all’avvio”;

-    al secondo rigo dell’art. 4 natura e finalità:  alla parola “costituite” sono  aggiunte le  pa-role: ”o avviate”;

-    alla lettera a) dell’art. 5 aspetti documentali e procedurali: dopo le parole  “costitutivo della società mista” sono aggiunte le parole “e  certificazione di inizio dell’attività“;

-    alla lettera b) dell’art. 5 aspetti documentali e procedurali: le parole “ perizia dimostrativa della sussistenza del requisito richiesto dall’art. 10 comma 3 – lett. b) – ultimo capoverso” sono sostituite dalle seguenti: “ dichiarazione attestante il rispetto della percentuale minima del 40% stabilita dall’art. 10 – comma 1 – lett. a) - del D.Lgs n. 468/97.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegrini


DISPOSIZIONI ATTUATIVE  DEL “PROGRAMMA   PER INCENTIVARE NEL CORSO DELL’ANNO 2004, CON RISORSE DEL FONDO PER L’OCCUPAZIONE, LA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI APPARTENENTI AL BACINO REGIONALE STORICO DELLE ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI”– APPROVATO  DALLA COMMISSIONE TRIPARTITA REGIONALE IL 08.10.2004, RECEPITO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE  N. 956 del 26.10.2004, INTEGRATA DALLA D.G.R. N. 1377 DEL 29.12.2004.

 

1) 

PROGETTO DI MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI APPARTENENTI AL BACINO REGIONALE ASU ED AVENTI I REQUISITI DI CUI ALL’ART. 2-C.1- D.LGS 81/2000 E RELATIVE NOTE DI INDIRIZZO EMANATE DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                               

 

 

  A )  PROSECUZIONE ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

 

PUNTO 1) : FINANZIAMENTO DELL’INTERA QUOTA DEL SUSSIDIO PER I LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI

 

ART.  1 beneficiari

I soggetti di cui all’art. 3,  comma 1 del D.Lgs. 468/97 e successive modificazioni denominati  enti utilizzatori di soggetti impegnati in attività socialmente utili così come definiti dall’art. 1 del  D.Lgs. 81/2000

 

ART. 2 destinatari

 I soggetti destinatari  sono i lavoratori definiti dall’art. 2 –comma 1- del D.Lgs. 81/2000 e successiva nota di indirizzo  del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.4.2000 nr. 187,  non stabilizzati alla data del 31.12.2003 e che hanno compiuto 50 anni di età al 31.12.2000.

 

ART. 3 natura e finalità’

Contributo a fondo perduto  del  100% dell’assegno asu   previsto per legge, così come definito dall’art. 4 -  comma 1 -  del D.Lgs. n. 81/2000 ed il 100% dell’ANF, ove spettante,  per la prosecuzione di tali attività dal 01.10.2004 al 28.02.2005, con erogazione diretta da parte dell’Inps.

 
ART. 4 durata

Cinque  mensilità erogabili  per il  periodo temporale compreso tra il  01.10.2004 ed il 28.02.2005.

 

ART. 5 aspetti documentali e procedurali

Gli enti beneficiari trasmetteranno copia della delibera assunta  ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 81/2000  anche alla Regione Abruzzo - Direzione  Politiche  Attive del Lavoro,  della Formazione e dell’Istruzione- Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale - Via Raffaello  n. 137 –  Pescara

 

 

PUNTO 2)  FINANZIAMENTO DELL’INTERA QUOTA DEL SUSSIDIO PER ASU  DAL 01.10.2004 AL 28.02.2005 PER LAVORATORI UTILIZZATI DA ENTI CHE  RISPETTINO LA PERCENTUALE DI STABILIZZAZIONE DEL 100%. 

 

ART. 1  beneficiari :

I soggetti di cui all’art. 3 - comma 1- del D.Lgs. 468/97  e successive modificazioni, denominati   enti utilizzatori di soggetti impegnati in attività socialmente utili, di cui  all’art. 1 del D.Lgs. 81/2000, che stabilizzino entro la data del 28.02.2005 il 100% dei  soggetti utilizzati in asu, con esclusione dei lavoratori ultracinquantenni alla data del 31.12.2000.

 

ART. 2  destinatari:

I soggetti destinatari sono i lavoratori definiti dall’art. 2 – comma 1 -  del D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.04.2000  prot. 187, utilizzati  in asu presso Enti che procedono alla stabilizzazione occupazionale del 100% dei lavoratori utilizzati.

 

ART. 3  natura e finalita’

Contributo a fondo perduto del 100% dell’assegno asu previsto per legge, così come definito all’art. 4 - comma 1 - del D.Lgs.  81/2000 e del 100% dell’ANF, ove spettante,  per la prosecuzione in tali attività,  con pagamento diretto da parte dell’Inps.

 

ART. 4 durata:

Cinque  mensilità erogabili per il periodo temporale compreso tra il 01.10.2004 ed il 28.02.2005.

 

ART. 5  aspetti documentali e procedurali:

Gli enti beneficiari trasmetteranno copia della delibera assunta ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 81/2000, nella quale dovrà essere indicato il numero dei soggetti che saranno stabilizzati entro il 28.02.2005,  anche alla Regione Abruzzo - Direzione  Politiche  Attive del Lavoro,  della Formazione e dell’Istruzione – Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione, Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale - via  Raffaello n.137  Pescara. 

 

PUNTO 3/A COFINANZIAMENTO DELL’ASSEGNO ASU PER IL PERIODO DAL 01.10.2004 al 28.02.2005 PER LAVORATORI UTILIZZATI DA ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3000 ABITANTI  CHE NON RISPETTINO LA PERCENTUALE DI STABILIZZAZIONE DEL 100%.

 

 

ART. 1 beneficiari

Enti Locali con popolazione inferiore a 3000 abitanti, utilizzatori di lavoratori  asu ,   che non rispettino la percentuale di stabilizzazione del 100% alla data del 28.02.2005 dei soggetti impegnati, esclusi i lavoratori ultracinquantenni

 

ART.2  destinatari:

I soggetti  destinatari  sono i lavoratori utilizzati,  definiti dall’art. 2 – comma 1 -  del D.Lgs.  81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo  del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.04.2000 prot. 187.

 

ART. 3 natura e finalita’

Contributo a fondo perduto del  75% dell’assegno asu previsto per legge, così come definito dall’art. 4- comma 1- del D.Lgs.  81/2000 e del 100% dell’ANF, ove spettante,  per la prosecuzione in tali attività dall’  1.10.2004 al 28.02.2005.

L’intero ammontare  dell’assegno asu sarà  erogato direttamente  dall’Inps. Pertanto  la quota a carico degli Enti Utilizzatori dovrà essere dagli stessi  restituita alla Regione Abruzzo secondo le modalità che verranno indicate dal competente Servizio.

 

ART. 4  durata

Cinque mensilità erogabili per il periodo compreso dal 01.10.2004 al 28.02.2005.

 

ART. 5 aspetti documentali e procedurali

Gli Enti beneficiari invieranno copia  della  delibera assunta ai sensi dell’ art. 5 del D.Lgs.  81/2000 anche alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione  - Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale - Via Raffaello  n. 137 Pescara

 

 

 

PUNTO 4/B  COFINANZIAMENTO DELL’ASSEGNO ASU PER IL PERIODO DAL 01.10.2004 AL 28.02.2005 PER LAVORATORI UTILIZZATI  DA ENTI LOCALI  CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3000  ABITANTI  E DA ENTI DIVERSI  CHE NON RISPETTINO LA PERCENTUALE DI STABILIZZAZIONE  DEL 100%.  

 

ART. 1 beneficiari

Enti Locali  con popolazione superiore a 3000 abitanti ed Enti diversi,   utilizzatori  di lavoratori  asu,  che non rispettino la percentuale di stabilizzazione  del 100%  dei soggetti impegnati   entro il28.02.2005.

 

ART. 2 destinatari

I soggetti destinatari  sono definiti dall’art. 2 - comma 1-  del  D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.04.2000 prot. 187, utilizzati in asu

 

ART. 3 natura e finalita’

Contributo a fondo perduto del 50%  dell’assegno asu previsto per legge, così come definito dall’art. 4 - comma 1 - del D.Lgs. 81/2000 e del 100% dell’ANF, ove spettante, per la prosecuzione in tali  attività dall’ 1.10.2004 al 28.02.2005.

L’intero ammontare dell’assegno asu sarà erogato direttamente dall’Inps. La quota a carico degli Enti Utilizzatori dovrà essere dagli stessi restituita alla Regione Abruzzo, secondo le modalità che verranno indicate dal competente  Servizio.

 

ART.4  durata

Cinque  mensilità erogabili per il periodo compreso tra il 01.10.2004 ed il 28.02.2005.

ART. 5 aspetti documentali   e procedurali

Gli Enti  beneficiari invieranno copia della delibera assunta  ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 81/2000 anche alla Regione Abruzzo- Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione  -  Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale - Via Raffaello  n. 137 Pescara.

 

 

 

B) AZIONI ED INCENTIVI FINALIZZATI ALLA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PER IL PERIODO TEMPORALE COMPRESO TRA IL 01.01.2004 ED IL 28.02.2005.

 

 

PUNTO  1)   INCENTIVI  ALLA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE

 

ART.1 beneficiari

Datori di lavoro privati, comprese le cooperative ed i loro consorzi nonché  enti ed associazioni no profit,  che applichino il contratto c.c.n.l.  di categoria, enti pubblici.

 

ART. 2  destinatari

I soggetti destinatari sono i lavoratori definiti dall’art. 2- comma 1- del D.Lgs.  81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.4.2000 prot.  187, impegnati in asu presso enti utilizzatori diversificati   in rapporto al numero della popolazione  residente, come di seguito specificato :

1)     comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

2)     comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti;

3)     comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; 

4)     enti utilizzatori diversi dai comuni quali comunità montane, asl,  parchi, e consorzi di comuni, ipab.

 

ART. 3 natura e finalita’

Contributo a fondo perduto pari  all’importo descritto al successivo art. 4, inversamente proporzionale alla grandezza per popolazione  residente degli enti utilizzatori,  per la stabilizzazione occupazionale  dei soggetti di cui al precedente art. 2 intervenuta tra il 01.01.2004 ed il  28.02.2005  attraverso assunzioni  con contratto a tempo indeterminato  e/o contratti di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 60 mesi.

 

ART. 4 importi e durata

a)     €.15.500,00= per ogni soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli enti di cui al punto 1) del precedente art. 2;

b)    €. 13.000,00= per ogni soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli enti di cui al punto 2) del precedente art. 2;

c)     €. 5.200,00= per ogni soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli enti  di cui al punto 3) del precedente art. 2;

d)    €. 5.200,00= per ogni soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli enti di cui al punto 4) del precedente art. 2;

 

e)     Maggiorazione degli incentivi:    ciascuno degli   importi  di cui alle precedenti lettere del presente articolo è  aumentato di €. 2.500,00= qualora il  soggetto che provvede alla stabilizzazione svolga la propria attività nell’ambito dei servizi sociali  rivolti alla persona;

f)      Riduzione del 50% degli incentivi:   ciascuno degli importi di cui alle precedenti lettere del presente articolo è ridotto del 50%  qualora la stabilizzazione avvenga con  contratto di lavoro dipendente  a tempo determinato o contratti di collaborazione  coordinata e continuativa  di durata minima di 36 mesi;

g)    Erogazione del restante 50% degli incentivi:    il restante 50 % degli  importi di cui alle precedenti lettere a) b) c) d) del presente articolo sarà erogato nei casi in cui  i contratti  di cui al precedente punto f) siano trasformati  a tempo indeterminato entro 12 mesi dall’inizio degli stessi.

 

In caso di contratti a tempo parziale inferiori alle 30 ore settimanali, i presenti incentivi sono erogati in misura proporzionalmente ridotta in relazione al numero delle ore costituenti l’orario a tempo pieno  previsto dal CCNL del datore di lavoro e/o dal committente.

Per stabilizzazione si intende la fuoriuscita definitiva dalle liste dei lavoratori socialmente utili. Pertanto, il 28.02.2005 deve essere l’ultimo giorno di permanenza nelle attività s.u..

 

ART. 5 aspetti documentali e procedurali

I soggetti beneficiari presenteranno  apposita richiesta, in carta semplice, a mezzo plico raccomandato, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni attuative e, comunque, entro e non oltre il 30.09.2005,  alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione -  Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale - Via Raffaello  n. 137 Pescara, allegando:

 

a)     copia del contratto individuale di lavoro;

b)    dichiarazione attestante il possesso da parte del lavoratore dei requisiti previsti dall’art. 2 – comma 1 – del D.Lgs. 81/2000, secondo i chiarimenti forniti dal Ministero Del Lavoro con le note di indirizzo sullo stesso;

c)     per gli enti utilizzatori, copia  della comunicazione inviata al Centro per l’Impiego, di fuoriuscita del lavoratore dalle attività socialmente  utili; 

d)    per i datori di lavoro privati,  copia della comunicazione di assunzione inviata agli organi competenti in materia;

e)     per la maggiorazione degli incentivi, prevista dalla lettera e) del precedente articolo 4), ogni documentazione utile a rilevare  lo svolgimento  di attività nell’ambito dei servizi sociali rivolti alla persona.

f)      copia del contratto individuale di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo

     determinato a tempo indeterminato (solo per l’ipotesi contemplata dalla lettera g)  

     del precedente articolo 4).

     La richiesta dell’incentivo regionale per quest’ultima ipotesi potrà essere  

     presentata alla competente Struttura regionale entro e non oltre il         

     31.05.2006.

 

 

PUNTO  2) INCENTIVI ALL’ AUTOIMPIEGO

 

ART. 1 destinatari

I  soggetti destinatari  sono i lavoratori definiti dall’art. 2 – comma 1 -  del D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo  del Ministero  del Lavoro e P.S. del 21.4.2000 prot. 187.

 

ART. 2  natura e finalità

Ai soggetti di cui all’art. 1 che ne propongano istanza in conformità  alle disposizioni  degli articoli  che seguono, viene corrisposto il contributo di €. 25.800,00= in relazione alle seguenti fattispecie:

 

a)     avvio di una nuova impresa individuale;

b)    rilevazione della titolarità di attività pre-esistenti;

c)     avvio di attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.P.R 917/’86, anche nella forma di studio associato; 

d)    acquisizione della qualità di socio in società in nome collettivo, o di socio accomandatario in s.a.s., o di socio in cooperative di produzione e lavoro pre-esistenti e/o di nuova costituzione, nonché in S.R.L. nella duplice veste di socio ed amministratore.

 

ART. 3 durata e relativa erogazione

Il contributo di cui all’art. 2,  per le fattispecie nello stesso evidenziate,  che  si siano avviate durante l’arco temporale compreso tra il 01.01.04 ed il 28.02.05, è erogabile in un’unica soluzione.

 

ART. 4 aspetti documentali  e procedurali

 

1.     I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, che intendano beneficiare del contributo previsto dall’articolo 2, debbono inviare istanza in carta semplice,   a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni e, comunque, entro e non oltre il 30.09.05, a mezzo plico raccomandato A.R. indirizzato alla Regione Abruzzo - Direzione  Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione – Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione - Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale -  Via Raffaello  n. 137, Pescara.

 

2.     Alle istanze sono allegati:

a.     Dichiarazione del lavoratore attestante il possesso del requisito soggettivo di cui all’articolo 1, resa a norma del DPR 28.12.2000 n. 445;

b.    una certificazione idonea a comprovare l’inizio di un’attività in proprio o di acquisizione della qualità di socio in società in nome collettivo o cooperative di produzione e lavoro, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio ed amministratore nelle società a responsabilità limitata;

c.     copia della dichiarazione rilasciata all’Inps,  da parte del richiedente, di rinuncia alla ulteriore partecipazione all’attività  di lavoro socialmente utile a far data dall’inizio dell’attività per la quale viene richiesto il contributo;

 

ART. 5 disposizioni specifiche per l’acquisizione di partecipazioni societarie

1.      soggetti di cui all’art. 1 che intendono acquisire o abbiano acquisito durante l’arco temporale compreso tra il 01.01.04 ed il 28.02.05 quote sociali in società o in cooperative di produzione e lavoro, debbono trasmettere oltre alla documentazione  contemplata dal precedente articolo 4) :

a)     atto costitutivo e statuto delle società o cooperative, in copia autentica;

b)    certificato camerale.

ART. 6 disposizioni finali e  transitorie

1.     E’ comminata la sanzione della revoca integrale del contributo ammesso nel caso di alienazione dell’impresa costituita o rilevata o delle quote sociali acquisite prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di concessione del   contributo.

 

 

PUNTO  3) INCENTIVI  ALLA CREAZIONE D’IMPRESA

 

ART. 1  beneficiari:

I soggetti beneficiari sono i lavoratori definiti dall’art. 2- comma 1 -  D.Lgs. 81/2000 e successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del  21.04.2000 prot. 187.

 

ART. 2   natura e finalita’

1.     Ai soggetti beneficiari che ne propongono istanza in conformità alle disposizioni dei successivi articoli, possono essere corrisposte le agevolazioni di cui al successivo  comma 2 in relazione alle seguenti fattispecie  contemplate dal punto 2) incentivi all’autoimpiego  delle presenti disposizioni  ossia :

a)     avvio di una nuova impresa individuale;

b)    rilevazione della titolarità di attività pre-esistenti;

c)     acquisizione della qualità di socio in società in nome collettivo, o di socio accomandatario in s.a.s, o di socio in cooperative di produzione e lavoro pre-esistenti e/o di nuova costituzione, nonché in S.R.L. nella duplice veste di socio ed amministratore;

d)    ingresso in catene di franchising

 

2.     Le agevolazioni erogabili consistono in:

1)    concorso alle spese di costituzione e di impianto quali, a titolo puramente esemplificativo: studi di prefattibilità, consulenze, notarili, ricerche di mercato, logistica, in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) fino ad un massimo di €. 2.500,00=;

2)    concorso alle spese d’ingresso in catene di franchising fino ad un massimo di €. 2.500,00= in relazione alla fattispecie di cui alla lettera d);

 

 

ART. 3  durata ed erogazione

Le agevolazione di cui  all’art. 2  sono erogabili per le fattispecie di cui all’art. 2 comma 1 che si  siano avviate nel corso dell’arco temporale compreso tra il 01.01.2004 ed il 28.02.05.

ART. 4 aspetti documentali e procedurali

1.     I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, che intendono beneficiare delle provvidenze previste dall’art. 2 secondo comma, debbono  inoltrare istanza in carta semplice, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni e, comunque, entro e non oltre il 30.09.2005,  a mezzo plico raccomandato A.R. indirizzato alla  Regione Abruzzo - Direzione  Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione – Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale -  via Raffaello n. 137 Pescara.

2.     All’istanza sono allegati:

 

a)     Dichiarazione del lavoratore attestante il possesso del requisito soggettivo di cui all’articolo 1, resa a norma del DPR 28.12.2000 n. 445 per tutte le tipologie;

b)    Copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese sostenute previste dal precedente art. 2 – comma 2 – per le tipologie a) b) e c);

c)    Copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese sostenute per l’ingresso in catene di franchising per la tipologia d) di cui al precedente art. 2 comma 1 ;

 

 

 

PUNTO 5)  -  TIROCINI FORMATIVI

 

ART. 1  beneficiari

Possono beneficiare  dei tirocini formativi tutte le imprese private che intendono procedere all’assunzione   a tempo indeterminato dei soggetti destinatari di cui al successivo art. 2

 

ART. 2 destinatari

I  soggetti destinatari sono i lavoratori definiti dall’art. 2 – comma 1- del  D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e della P.S. del 21.4.00 prot. 187.

 

ART. 3  natura e finalita’

Contributo  a  fondo perduto del 100% dell’assegno asu  previsto per l’anno 2004, così come definito dall’art. 4 del decreto  l.vo 81/2000, per la realizzazione di tirocini formativi di cui alla lettera b) del comma 12 dell’art. 7 del decreto l.vo 81/2000 funzionali  all’inserimento in attività lavorative dei soggetti destinatari.

 

ART. 4 durata ed erogazione

Il contributo è erogabile per tirocini formativi di durata massima di sei mesi  iniziati nel  periodo compreso tra il 01.01.2004 ed il 28.02.05, con pagamento diretto da parte dell’Inps.

 

ART. 5 aspetti documentali e procedurali

Le imprese beneficiarie trasmetteranno apposita istanza in carta semplice, a mezzo plico raccomandato, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni e, comunque, entro e non oltre la data del 30.09.2005, alla  Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro,  della Formazione e dell’Istruzione – Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale -  Via Raffaello  n.137 – Pescara, allegando la seguente documentazione:

 

a)     copia della convenzione stipulata con l’ente utilizzatore  del  lavoratore asu ;

b)    copia del progetto formativo;

 

L’impresa beneficiaria ha l’obbligo di formalizzare la volontà all’assunzione entro  il 28.02.2005 sia  all’ente  che ha stipulato la convenzione che alla predetta Direzione Regionale, al fine della prosecuzione del tirocinio fino al raggiungimento della durata massima,  prevista in sei mesi.   

 

 

PUNTO  6) INCENTIVI ALL’ASSOCIAZIONISMO  FRA ENTI LOCALI


ART.1 beneficiari
I soggetti beneficiari sono:


a) i comuni associati per l’erogazione congiunta di funzioni o servizi regolati tramite convenzioni ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), in numero non inferiore a tre e con un bacino minimo totale di n. 10 lavoratori  asu, aventi i requisiti di cui al successivo art. 2);


b) i consorzi di comuni per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 267/2000, in numero non inferiore a tre e con un bacino minimo totale di n. 10 lavoratori  asu, aventi i requisiti di cui al successivo art. 2);


c) unioni di comuni per la gestione di uno o più servizi o funzioni ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 267/2000, in numero non inferiore a tre e con un bacino minimo totale di n. 10 lavoratori  asu, aventi i requisiti di cui al successivo art. 2).

 

d) comunità montane cui fanno parte comuni con un bacino minimo totale di nr. 10 lavoratori asu utilizzati dalla  comunità montana e/o dai comuni della comunità montana medesima
 
ART. 2 destinatari
I soggetti destinatari sono i lavoratori definiti dall’art. 2 - comma 1 - del  D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero Del Lavoro e P.S. del 21.04.2000 prot. 187.
 
ART. 3 natura e finalita’
Ai soggetti di cui all’art. 1 che, nel periodo temporale compreso tra il 01.01.04 ed il 28.02.05, stabilizzino almeno il 50% dei lavoratori A.S.U. dei comuni associati, consorziati o uniti e che ne propongano istanza ai sensi degli articoli che seguono, viene corrisposto un contributo di  €. 25.800,00=.

ART. 4 durata ed erogazione

Il contributo di cui all’art. 3 è erogabile per tutte le stabilizzazioni che abbiano una durata minima di 36 mesi e  che concernano un numero di soggetti pari  al 50% dei lavoratori asu  dei comuni associati, consorziati o uniti, aventi i requisiti di cui al precedente art.2

Tale contributo, con riferimento ai soggetti contemplati dal precedente art. 1 :

 

- viene erogato al comune indicato nell’istanza e da questi ripartito ai comuni 

  associati sulla base della convenzione tra loro stipulata;
- viene ripartito in proporzione alla quota di capitale apportato al consorzio;
- viene erogato direttamente all’Unione dei comuni e/o alla comunità montana, in

  quanto soggetto giuridico autonomo.

ART 5 aspetti documentali e procedurali
I soggetti beneficiari presenteranno istanza in carta semplice, a mezzo plico raccomandato, a decorrere dalla data di  pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa  alle presenti disposizioni e, comunque, entro e non oltre il 30.09.2005, alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro,  della Formazione e dell’Istruzione  - Servizio  Programmazione Interventi  Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione -  Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale - Via Raffaello nr.137 allegando:

 

a) per i comuni associati:  copia della convenzione tra loro stipulata ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 267/2000;
b) per i comuni consorziati:  copia della convenzione e dello statuto del consorzio previsti dal comma 2 dell’art. 31 D.lgs 267/2000;
c) per i comuni uniti e per le comunità montane:   copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Unione dei Comuni o della Comunità Montana, previsti dall’art. 32 del D.Lgs 267/2000;

 

 

PUNTO 7) PROMOZIONE DI SOCIETA’ MISTE

ART. 1 beneficiari

Enti Locali che concorrono alla costituzione o all’avvio di società miste per i fini e con le modalità di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e comma 2 del D.Lgs  1.12.97 n. 468.

 

ART. 2 destinatari

Sono destinatari i lavoratori definiti dall’art. 2 – comma 1 – del D.Lgs 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del  Ministero Del Lavoro e P.S. del 21.04.2000 prot. 187

 

ART. 3 natura e finalità

Ai soggetti  beneficiari, di cui all’art. 1,  che ne propongano istanza in conformità alle disposizioni degli articoli successivi, che, nel periodo temporale compreso tra il 01.01.04 ed il 28.02.05, concorrano alla costituzione o all’avvio di società miste, viene corrisposto un contributo a fondo perduto complessivamente non superiore ad €. 51.600,00 ripartito in proporzione alla quota di capitale sociale sottoscritto in forma liquida da ciascun Ente.

 

ART. 4 durata ed erogazione

Il contributo di cui all’art. 3 è erogabile in un’unica soluzione  per le società miste costituite o avviate nell’arco temporale compreso tra il 01.01.04 ed il 28.02.05.

ART. 5 aspetti documentali e procedurali

Le istanze finalizzate alla fruizione dell’incentivo sono sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente Locale che concorre nella Società e, in caso di pluralità di Enti, da quello che riveste ruolo di capofila. L’istanza evidenzia l’ammontare complessivo del capitale sottoscritto in forma liquida da tutti gli Enti interessati e la sua distribuzione tra essi, ed è presentata in carta semplice, a mezzo plico raccomandata, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R.  relativa alle presenti disposizioni e, comunque, entro e non oltre il 30.09.2005,  alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione – Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale -  Via Raffaello 137 Pescara allegando: 

 

a)     statuto ed atto costitutivo della società mista;

b)    documentazione relativa all’avvio di attività;

c)    dichiarazione attestante il rispetto della percentuale minima del 40% stabilita dall’art. 10  comma 1 -  lett. a) del D.Lgs. n.468/97;

 

PUNTO 8) INCENTIVO PER LA DEFINITIVA FUORIUSCITA DAL BACINO A.S.U. 

 

ART. 1 beneficiari
I soggetti beneficiari sono i lavoratori definiti dall’art. 2 - comma 1 - del  D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.04.2000 prot. 187, che nel corso del periodo 01.01.2004/28.02.2005 non hanno maturato il diritto a percepire il trattamento minimo di pensione.

 

ART. 2  natura e finalità

Contributo a fondo perduto di € 12.000,00= a favore di ogni soggetto di cui al precedente art. 1 che rinuncia volontariamente e  definitivamente ad ogni ulteriore partecipazione alle attività socialmente utili e ad eventuali misure ed agevolazioni che dovessero essere individuate per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1.

 

ART. 3 durata ed erogazione

Il contributo è erogato in un’unica soluzione per le rinunce volontarie intervenute nel corso dell’arco temporale compreso tra il 01.01.2004 ed il 28.02.05.

 

ART. 4) aspetti documentali e procedurali

1)I soggetti  beneficiari  presenteranno istanza intesa ad ottenere il contributo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni e, comunque, entro e non oltre il 30.09.2005, a mezzo plico raccomandato A.R. indirizzato alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione – Servizio Programmazione Interventi Politiche del lavoro, della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale -  via Raffaello n. 137 , Pescara.

Alla stessa dovrà essere allegata la copia della comunicazione di rinuncia volontaria e definitiva a ogni ulteriore partecipazione alle attività socialmente utili e ad eventuali misure ed agevolazioni che dovessero essere individuate per i lavoratori transitoristi, indirizzata, entro la data del 28.02.2005, all’ente utilizzatore, al Centro per l’Impiego, all’I.N.P.S.,  e,  per conoscenza ad Italia Lavoro.

 

C) INCENTIVI A FAVORE DELLA STABILIZZAIZONE DEI SOGGETTI ULTRACINQUANTENNI

 

ART.1 beneficiari

a)     datori di lavoro  privati, comprese le cooperative ed i loro consorzi nonché enti  ed associazioni no profit , che applichino il contratto c.n.l. di categoria, enti pubblici

b)    lavoratori definiti dall’art. 2 - comma 1- del D.Lgs 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo  del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.04.2000 prot.187 impegnati in asu  che alla data del 31.12.2000 hanno compiuto 50 anni di età

 

ART. 2 natura , finalità, importo e durata

Contributo a fondo perduto  di € 10.000,00=  quale maggiorazione di ciascuno degli importi previsti sotto la lettera B) delle presenti disposizioni,  relative ai precedenti punti :  n. 1 - incentivi alla stabilizzazione occupazionale “- lettere a) b) c) d) ,  n. 2 – incentivi all’autoimpiego - ,  n. 8 – incentivi per la definitiva fuoriuscita dal bacino a.s.u. -, per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti beneficiari di cui al precedente punto 1 ) lettera b),  realizzata nel corso del periodo temporale compreso tra il 01.01.04 ed il 28.02.05.

 

ART . 3 aspetti documentali e procedurali

I soggetti beneficiari presenteranno istanza in carta semplice unitamente alla documentazione prevista per gli incentivi di cui alla lettera B) delle presenti disposizioni relativi ai punti descritti  nel precedente art. 2,  in relazione alla fattispecie di stabilizzazione realizzata, entro gli stessi termini e con gli stessi  mezzi ivi previsti,  alla medesima Direzione della Regione Abruzzo.

 

 

D) INCENTIVI A FAVORE DELLA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI A.S.U. PRESENTI IN ENTI CHE UTILIZZINO FINO AD UN MASSIMO DI 5 UNITA’ CON ESCLUSIONE DEI SOGGETTI ULTRACINQUANTENNI CONTEMPLETI NELLA PRECEDENTE LETTERA C)

 

Art. 1 beneficiari

a)     Datori di lavoro privati, comprese le cooperative ed i loro consorzi nonché enti ed associazioni no profit, che applichino il contratto c.n.l. di categoria, enti pubblici

b)    I lavoratori definiti dall’art. 2 – comma 1 – del D.Lgs 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.4.2000 prot. 187, impegnati in asu presso enti che utilizzano al  massimo  cinque  soggetti, diversificati in rapporto al numero della popolazione residente, come di seguito specificato:

1)     comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

2)     comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti;

3)     comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, enti diversi dai comuni  quali comunità montane, asl, parchi,  consorzi di comuni e ipab.

 

ART. 2 natura e finalità

Contributo a fondo perduto  pari all’importo descritto al successivo art. 3, inversamente proporzionale alla grandezza per popolazione residente degli enti utilizzatori, quale maggiorazione degli incentivi previsti sotto la lettera B) relativi ai precedenti punti :  1) – incentivi alla stabilizzazione occupazionale- lettere a) b) c) d) , 2) – incentivi all’autoimpiego - , 8) - incentivo per la definitiva fuoriuscita dal bacino  a.s.u. - , per la stabilizzazione occupazionale di tutti i lavoratori impegnati .

 

ART. 3 importi e durata

 

a)     € 10.000,00= per ogni soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli  enti di cui al punto 1) lettera b) del precedente  art. 1;

b)    € 7.500,00= per ogni soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli enti di cui al punto 2 lettera b) del precedente art. 1;

c)     € 5.000,00= per ogni soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli  enti  di cui al punto 3 -  lettera b) del precedente art. 1;

 

ART. 4 aspetti documentali e procedurali

I soggetti beneficiari presenteranno   istanza unitamente alla documentazione prevista per gli incentivi di cui alla lettera B) delle presente disposizioni attuative relative ai punti descritti nel precedente art. 2, in relazione alla fattispecie di stabilizzazione realizzata, entro gli stessi termini e con gli stessi mezzi ivi previsti, alla  medesima Direzione della Regione Abruzzo.

 

 

 2)

 

PROGETTO DI MISURE A SOSTEGNO DI LAVORATORI NON RIENTRANTI  NEL BACINO REGIONALE ASU IN QUANTO NON IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 2 – C.1 -  DEL D.LGS. 81/2000, COME CHIARITO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE P.S. CON LE NOTE DI INDIRIZZO SULLO STESSO.

 

 

A) PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI PER IL PERIODO DAL 1.10.2004 AL 28.02.2004 -    B) TIROCINI FORMATIVI

 

ART. 1 beneficiari

a) enti utilizzatori di lavoratori impegnati in attività socialmente utile, così come

    definiti dall’art. 1 del decreto l.vo 81/2000;

b) imprese private.

 

ART. 2 destinatari

Lavoratori che  alla data del 31.12.1999 risultavano  impegnati in lavori socialmente utili e che a tale data avevano o meno maturato 12 mesi in detti lavori.

 

ART. 3 natura e finalita’

Erogazione del 100% dell’ assegno asu previsto per legge, così come definito  dall’art. 4 del  D.Lgs. 81/2000, e,  del 100% dell’assegno per il nucleo familiare, ove spettante, per lo svolgimento di attività socialmente utili e/o per lo svolgimento di tirocini formativi presso imprese private  così come  previsti dal citato D.Lgs. all’art. 7 - comma 12 -  lettera b).

 

ART. 4 durata ed erogazione

Cinque mensilità  nel corso dell’arco temporale compreso tra il 01.10.2004 ed il 28.02.2005,  con erogazione diretta da parte dell’Inps. 

 

ART. 5 aspetti documentali e procedurali

 

Per la prosecuzione delle asu,  i soggetti beneficiari di cui alla lettera a) dell’art. 1  invieranno copia della delibera assunta  ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 81/2000 anche alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro della Formazione e dell’Istruzione – Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale -  Via Raffaello n. 137 Pescara, nella quale dovrà essere fatto specifico riferimento al requisito soggettivo dei lavoratori utilizzati  previsto dal precedente art. 2)

 

Per l’attivazione dei tirocini formativi , i soggetti beneficiari di cui alla  lettera b) del precedente art. 1)  stipuleranno apposita convenzione con  l’Ente Utilizzatore, da trasmettere  alla  Direzione Regionale competente .

 

 

C)  INCENTIVI ALLA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE

 

ART. 1 beneficiari

Datori di lavoro privati, comprese le cooperative ed i loro consorzi nonché enti ed associazioni no profit che applichino il c.c.n.l. di categoria e gli enti pubblici.

 

ART. 2 destinatari

I soggetti destinatari sono i lavoratori  di cui all’art. 2 delle  precedenti lettera A

 

ART. 3 natura e finalita’

Contributo a fondo perduto di €. 5.200,00= per ciascun soggetto stabilizzato attraverso contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, parasubordinato  di durata minima di 36 mesi e/o autonomo. In caso di contratti a tempo parziale inferiori alle 30 ore settimanali, detto importo è erogato in misura proporzionalmente ridotta  in relazione al numero delle ore costituenti l’orario a tempo pieno previsto dal CCNL del datore di lavoro e/o del committente.

 

ART. 4 durata ed erogazione

Il contributo di cui all’art. 3 è erogabile per le stabilizzazioni effettuate entro l’arco temporale compreso tra il 01.01.2004 ed il 28.02.05.

 

ART. 5  aspetti documentali e procedurali

I soggetti beneficiari trasmetteranno istanza in carta semplice, a mezzo plico raccomandato, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa  alle presenti disposizioni e, comunque, entro e non oltre il 30.09.2005, alla Regione Abruzzo Servizio - Direzione Politiche Attive del Lavoro,  della Formazione e dell’Istruzione – Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale - Via Raffaello 137 Pescara allegando:

d)    copia del contratto individuale di lavoro da cui risulti l’assunzione a tempo indeterminato oppure l’incarico lavorativo di contratto di collaborazione o di lavoro autonomo;

e)     dichiarazione del lavoratore resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, attestante il possesso del requisito soggettivo di cui al precedente art. 2.

 

 

 

3

 

PROGETTO DI INCENTIVI FINALIZZATI ALLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA STIPULATI AI SENSI DELL’ART. 6 – COMMA 2 - DEL  D.LGS.  81/2000

 

 

 

A) INCENTIVI FINALIZZATI ALLA PROROGA DEI CO.CO.CO

 

ART. 1 beneficiari

Imprese private ed Enti utilizzatori di lavoratori impegnati in attività socialmente utile così come definiti dall’art. 1 del D.Lgs 81/2000,  quali committenti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi dell’art. 6 – comma 2 – del D.Lgs. 81/2000 con i soggetti destinatari di cui al successivo art. 2. diversificati  in ragione dei seguenti criteri e relativa  attribuzione di punteggi:

1) attribuzione punti 1 per enti utilizzatori con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

2) attribuzione punti 2 per enti  utilizzatori con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

3) attribuzione punti 1 per proroghe di contratti con impegno lavorativo inferiore alle

    30 ore settimanali;

4) attribuzione punti 2 per proroghe di contratti con impegno lavorativo  settimanale

    superiore alle 30 ore;

5) attribuzione punti 1 per proroghe di  durata inferiore a 30 mesi;

6) attribuzione punti 2 per proroghe di durata superiore a 30 mesi;

 

 

ART. 2 destinatari

Lavoratori, definiti dall’art. 2 – comma 1 – del D.Lgs.81/2000 e successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.4.2000 n. 187, già stabilizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi dell’art. 6 – comma 2 – del citato decreto legislativo.

 

ART. 3 natura e finalità

Contributo a fondo perduto pari all’importo descritto al successivo art. 4 modulato  in ragione del punteggio attribuito con i criteri di cui al precedente art. 1) per proroghe di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo utile a raggiungere i 60 mesi previsti dall’art. 6 comma 2 del D.Lgs.81/2000

 

ART. 4 importi e durata

Il contributo di cui all’art. 2, per le fattispecie nello stesso evidenziate, che si realizzino nel corso del periodo temporale compreso tra il 01.01.04 ed il 28.02.05,  è erogabile in unica soluzione, ed è così modulato:

 

1) €. 2.500,00= a favore di committenti  per proroghe di contratti  con punteggio 3;

2) €. 3.000,00= a favore di committenti  per proroghe di contratti con punteggio  4;

3) €. 3.500,00= a favore di committenti per proroghe di  contratti con punteggio 5;

4) €. 4.000,00=a favore di committenti per proroghe di contratti con punteggio 6;

 

ART. 5 aspetti documentali e procedurali

I soggetti beneficiari presenteranno  apposita richiesta, in carta semplice, a mezzo plico raccomandato, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni e, comunque, entro e non oltre il 30.09.2005, alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro- Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale - Via Raffaello n. 137 Pescara, allegando copia  del contratto di collaborazione coordinata e continuativa prorogato.

 

 

B) INCENTIVI  FINALIZZATI ALLA TRASFORMAZIONE DEI CO.CO.CO.

 

ART. 1 beneficiari

Datori di lavoro  privati, comprese le cooperative ed i loro consorzi nonché enti ed associazioni no profit che applichino il c.c.n.l. di categoria , enti pubblici.

 

ART. 2 destinatari

Lavoratori, definiti dall’art. 2 – comma 1 – del D.Lgs. 81/2000 e successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.4.2000 n. 187, stabilizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi dell’art. 6 – comma 2- del citato decreto

 

ART. 3 natura,  importo e finalità

Contributo a fondo perduto di €. 10.000,00= per l’assunzione di soggetti, di cui al precedente art. 2,  intervenuta entro l’arco temporale compreso tra il 01.01.2004 ed il 28.02.2005, attraverso contratti a tempo pieno e indeterminato. Nel caso di contratti a tempo parziale inferiori alle 30 ore settimanali, l’incentivo sarà erogato in misura proporzionalmente ridotta, in relazione al numero delle ore costituenti l’orario a tempo pieno previsto dal C.C.N.L applicato dal datore di lavoro.

 

ART. 4 aspetti documentali e procedurali

I soggetti beneficiari presenteranno apposita richiesta, in carta semplice, a mezzo plico raccomandato, a decorrere dalla data di pubblicazione  sul  B.U.R.A. delle presenti disposizioni e, comunque, entro e non oltre il 30.09.2005, alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro –  Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale - Via Raffaello n. 137 Pescara, allegando:

a) copia del contratto individuale di lavoro;

b) copia della comunicazione di assunzione inviata agli organi competenti in materia;

d)dichiarazione attestante il possesso da parte del lavoratore dei requisiti previsti dal precedente art. 2

 

 

CUMULABILITA’ DEGLI INCENTIVI

 

L’incentivo a favore della prosecuzione dei co.co.co, previsto alla lettera A) del presente progetto è cumulabile con quello a favore della trasformazione dei co.co.co. previsto  nelle lettera   B) del presente progetto.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

Tutto ciò che dovesse residuare da una delle ipotesi di incentivazione considerate, potrà essere utilizzato per le restanti ipotesi  a fronte di un monitoraggio  degli interventi.

 

Per quanto non previsto espressamente trovano applicazione le disposizioni generali vigenti in materia di  attività di lavoro  socialmente utile.