LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la D.G.R. n. 956 del 26.10.2004, con la quale è stato approvato il programma per incentivare nel corso dell’anno 2004, con risorse del fondo per l’occupazione, di provenienza statale, la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori appartenenti al bacino storico delle attività socialmente utili;
Richiamata la D.G.R. n. 1377 del 29.12.04, con la quale le attività socialmente utili individuate nella lettera A) dei Progetti N. 1 e N .2 dell’allegato n. 3 della D.G.R. sopra richiamata, sono state prorogate per il bimestre 01.01.2005/28.02.2005;
Dato atto che i provvedimenti di proroga delle attività socialmente utili sono stati già assunti dagli enti utilizzatori, a decorrere dal 01.10.04, in conformità alla previsione del D.Lgs. 81/2000 ed in virtù delle richiamate deliberazioni giuntali n. 956/04 e n. 1377/04;
Rilevato in particolare il punto 3) del dispositivo della D.G.R. n. 956 del 26.10.2004, che rinvia ad un atto successivo l’individuazione delle modalità attuative dei n. 3 Progetti ivi contemplati;
Ritenuto di dover provvedere a disciplinare dette modalità attuative con il documento di cui all’Allegato n. 1;
Richiamata inoltre, la D.G.R. n. 646 del 9.08.03 ed in particolare l’Allegato n. 04 della stessa, relativo alle modalità attuative stabilite per il riconoscimento degli incentivi regionali destinati, per l’anno 2003, alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori storici del bacino delle attività socialmente utili;
Constatato che alcuni destinatari degli incentivi regionali non hanno fatto pervenire, entro i termini stabiliti, la richiesta del contributo regionale ivi previsto;
Ritenuto di dover consentire loro di accedere ai benefici economici stanziati, in considerato del fatto che hanno contribuito alla riduzione del bacino storico regionale A.S.U.;
Richiamato in particolare il “Punto 8) Promozione Società Miste” della lett.B) del già citato Allegato n. 04 della D.G.R. n. 646/03;
Ritenuto che l’incentivo regionale nella stessa previsto debba essere concesso non solo alle società miste “costituite” ma anche a quelle “avviate” nel corso dell’anno 2003, rilevata la finalità della stabilizzazione occupazionale perseguita;
Rilevato che all’articolo 5 – lett. b) dello stesso Punto 8), per mero errore materiale, è stata inserita la frase “perizia dimostrativa della sussistenza del requisito richiesto dall’art.10 comma 3 – lett.) – ultimo capoverso.” invece di “dichiarazione atte-stante il rispetto della percentuale minima del 40% stabilita dall’art. 10 - comma 1 – lett. a) – del D.Lgs. n. 468/97”;
Ritenuto pertanto, di dover apportare le opportune modifiche al “Punto 8) Promozione Società Miste” della lett. B) dell’Allegato n. 04 della D.G.R. n. 646/03;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione, dell’Istruzione e dal Dirigente del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro della Formazione e dell’Istruzione, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:
1. L’adozione delle modalità attuative della deliberazione giuntale n. 956 del 26.10.04, così come da Allegato n. 1 del presente provvedimento, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. La copertura dell’onere finanziario relativo al pagamento del 100% dell’assegno A.S.U. e dell’assegno per il nucleo familiare, ove spettante, ai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili dal 01.10.2004 al 28.02.2005, secondo la previsione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 956/04 e n. 1377/04, indipendentemente dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento, fermo restando l’obbligo, per gli enti utilizzatori, di restituire la quota posta a loro carico;
3. Di dare atto che i contributi stabiliti per incentivare la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori A.S.U. saranno corrisposti agli aventi diritto solo dopo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avrà trasferito alla Regione le risorse del Fondo per l’Occupazione, riconosciute alla stessa nell’ambito della convenzione sottoscritta in data 30.07.2004 prot. n. 1613, o, in mancanza, con le risorse residue, discendenti dalle convenzioni sottoscritte con tale Dicastero negli anni precedenti;
4. Di attribuire il criterio di priorità, tra tutte le richieste di contributo che saranno presentate, a quelle dei singoli lavoratori fuoriusciti dal bacino A.S.U. per una delle tipologie previste nella richiamata D.G.R. n. 956/04;
5. Di concedere gli incentivi regionali destinati alla stabilizzazione occupazionale intervenuta nell’anno 2003, secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 646/03, agli aventi diritto, indipen-dentemente dalla data di presentazione della relativa istanza, considerato che hanno contribuito alla riduzione del bacino storico A.S.U.;
6. Di modificare il “Punto 8) Promozione di Società Miste” dell’allegato n. 04 della D.G.R. n. 646 del 09.08.2004 come segue:
- al primo rigo dell’art. 1 beneficiari: alla parola “costituzione” sono aggiunte le parole: “o all’avvio”;
- al secondo rigo dell’art. 3 natura e finalità: alla parola “costituzione” sono aggiunte le parole “o all’avvio”;
- al secondo rigo dell’art. 4 natura e finalità: alla parola “costituite” sono aggiunte le pa-role: ”o avviate”;
- alla lettera a) dell’art. 5 aspetti documentali e procedurali: dopo le parole “costitutivo della società mista” sono aggiunte le parole “e certificazione di inizio dell’attività“;
- alla lettera b) dell’art. 5 aspetti documentali e procedurali: le parole “ perizia dimostrativa della sussistenza del requisito richiesto dall’art. 10 comma 3 – lett. b) – ultimo capoverso” sono sostituite dalle seguenti: “ dichiarazione attestante il rispetto della percentuale minima del 40% stabilita dall’art. 10 – comma 1 – lett. a) - del D.Lgs n. 468/97.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola Allegrini
1)
PROGETTO DI MISURE A
SOSTEGNO DEI LAVORATORI APPARTENENTI AL BACINO REGIONALE ASU ED AVENTI I
REQUISITI DI CUI ALL’ART. 2-C.1- D.LGS 81/2000 E RELATIVE NOTE DI INDIRIZZO
EMANATE DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
PUNTO 1) : FINANZIAMENTO
DELL’INTERA QUOTA DEL SUSSIDIO PER I LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI
I soggetti di cui all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 468/97 e successive
modificazioni denominati enti
utilizzatori di soggetti impegnati in attività socialmente utili così come definiti
dall’art. 1 del D.Lgs. 81/2000
I
soggetti destinatari sono i lavoratori
definiti dall’art. 2 –comma 1- del D.Lgs. 81/2000 e successiva nota di
indirizzo del Ministero del Lavoro e
P.S. del 21.4.2000 nr. 187, non
stabilizzati alla data del 31.12.2003 e che hanno compiuto 50 anni di età al
31.12.2000.
ART. 3 natura e finalità’
Contributo a fondo perduto del
100% dell’assegno asu previsto
per legge, così come definito dall’art. 4 -
comma 1 - del D.Lgs. n. 81/2000
ed il 100% dell’ANF, ove spettante, per
la prosecuzione di tali attività dal 01.10.2004 al 28.02.2005, con erogazione
diretta da parte dell’Inps.
ART. 5 aspetti documentali e
procedurali
Gli enti beneficiari trasmetteranno copia
della delibera assunta ai sensi
dell’art. 5 del D.Lgs. 81/2000 anche
alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione- Servizio Programmazione
Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione – Ufficio
Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale - Via Raffaello n. 137 –
Pescara
ART. 1 beneficiari :
I soggetti di cui all’art. 3 - comma 1- del
D.Lgs. 468/97 e successive
modificazioni, denominati enti
utilizzatori di soggetti impegnati in attività socialmente utili, di cui all’art. 1 del D.Lgs. 81/2000, che
stabilizzino entro la data del 28.02.2005 il 100% dei soggetti utilizzati in asu, con esclusione dei lavoratori
ultracinquantenni alla data del 31.12.2000.
ART. 2 destinatari:
I soggetti destinatari sono i lavoratori definiti dall’art. 2 – comma 1 - del D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.04.2000 prot. 187, utilizzati in asu presso Enti che procedono alla stabilizzazione occupazionale del 100% dei lavoratori utilizzati.
ART. 3 natura e finalita’
Contributo a fondo perduto del 100% dell’assegno asu previsto per legge, così come definito all’art. 4 - comma 1 - del D.Lgs. 81/2000 e del 100% dell’ANF, ove spettante, per la prosecuzione in tali attività, con pagamento diretto da parte dell’Inps.
ART. 4 durata:
ART. 5 aspetti documentali e procedurali:
Gli enti beneficiari trasmetteranno copia della
delibera assunta ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 81/2000, nella quale dovrà
essere indicato il numero dei soggetti che saranno stabilizzati entro il
28.02.2005, anche alla Regione Abruzzo
- Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione – Servizio Programmazione
Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione, Ufficio
Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale - via Raffaello n.137 Pescara.
PUNTO 3/A
COFINANZIAMENTO DELL’ASSEGNO ASU PER IL PERIODO DAL 01.10.2004 al 28.02.2005
PER LAVORATORI UTILIZZATI DA ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3000
ABITANTI CHE NON RISPETTINO LA
PERCENTUALE DI STABILIZZAZIONE DEL 100%.
ART. 1 beneficiari
Enti Locali con popolazione inferiore a 3000
abitanti, utilizzatori di lavoratori
asu , che non rispettino la
percentuale di stabilizzazione del 100% alla data del 28.02.2005 dei soggetti
impegnati, esclusi i lavoratori ultracinquantenni
ART.2 destinatari:
I soggetti
destinatari sono i lavoratori utilizzati, definiti dall’art. 2 – comma 1 - del D.Lgs.
81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.04.2000 prot. 187.
Contributo a fondo perduto del 75% dell’assegno asu previsto per legge,
così come definito dall’art. 4- comma 1- del D.Lgs. 81/2000 e del 100% dell’ANF, ove spettante, per la prosecuzione in tali attività dall’ 1.10.2004 al 28.02.2005.
L’intero ammontare dell’assegno asu sarà
erogato direttamente dall’Inps.
Pertanto la quota a carico degli Enti
Utilizzatori dovrà essere dagli stessi
restituita alla Regione Abruzzo secondo le modalità che verranno
indicate dal competente Servizio.
Cinque mensilità erogabili per il periodo
compreso dal 01.10.2004 al 28.02.2005.
Gli Enti beneficiari invieranno copia della
delibera assunta ai sensi dell’ art. 5 del D.Lgs. 81/2000 anche alla Regione Abruzzo – Direzione
Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione - Servizio Programmazione Interventi
Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione Ufficio Programmazione
Interventi Ricollocazione Occupazionale - Via Raffaello n. 137 Pescara
PUNTO 4/B COFINANZIAMENTO DELL’ASSEGNO ASU PER IL
PERIODO DAL 01.10.2004 AL 28.02.2005 PER LAVORATORI UTILIZZATI DA ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3000
ABITANTI E DA ENTI DIVERSI CHE NON RISPETTINO LA PERCENTUALE DI
STABILIZZAZIONE DEL 100%.
Enti Locali con popolazione superiore a 3000 abitanti ed Enti diversi, utilizzatori di lavoratori asu, che non rispettino la percentuale di stabilizzazione del 100% dei soggetti impegnati entro il28.02.2005.
I soggetti destinatari sono definiti dall’art. 2 - comma 1- del
D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del
Lavoro e P.S. del 21.04.2000 prot. 187, utilizzati in asu
Contributo a fondo perduto del 50% dell’assegno asu previsto per legge, così
come definito dall’art. 4 - comma 1 - del D.Lgs. 81/2000 e del 100% dell’ANF,
ove spettante, per la prosecuzione in tali
attività dall’ 1.10.2004 al 28.02.2005.
L’intero ammontare dell’assegno asu sarà
erogato direttamente dall’Inps. La quota a carico degli Enti Utilizzatori dovrà
essere dagli stessi restituita alla Regione Abruzzo, secondo le modalità che
verranno indicate dal competente
Servizio.
Cinque
mensilità erogabili per il periodo compreso tra il 01.10.2004 ed il
28.02.2005.
Gli Enti
beneficiari invieranno copia della delibera assunta ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 81/2000
anche alla Regione Abruzzo- Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione
e dell’Istruzione - Servizio Programmazione Interventi Politiche
del Lavoro, della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione Interventi
Ricollocazione Occupazionale - Via Raffaello
n. 137 Pescara.
B) AZIONI ED INCENTIVI
FINALIZZATI ALLA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
PER IL PERIODO TEMPORALE COMPRESO TRA IL 01.01.2004 ED IL 28.02.2005.
PUNTO
1) INCENTIVI ALLA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE
Datori di lavoro privati, comprese le cooperative ed i loro consorzi nonché enti ed associazioni no profit, che applichino il contratto c.c.n.l. di categoria, enti pubblici.
I soggetti destinatari sono i lavoratori
definiti dall’art. 2- comma 1- del D.Lgs.
81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e
P.S. del 21.4.2000 prot. 187, impegnati
in asu presso enti utilizzatori diversificati
in rapporto al numero della popolazione
residente, come di seguito specificato :
1) comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
2) comuni con popolazione
compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti;
3) comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti;
4) enti utilizzatori
diversi dai comuni quali comunità montane, asl, parchi, e consorzi di comuni, ipab.
Contributo a fondo perduto pari all’importo descritto al successivo art. 4,
inversamente proporzionale alla grandezza per popolazione residente degli enti utilizzatori, per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui al precedente art. 2
intervenuta tra il 01.01.2004 ed il
28.02.2005 attraverso
assunzioni con contratto a tempo
indeterminato e/o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa della durata di 60 mesi.
ART. 4 importi e durata
a) €.15.500,00= per
ogni soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli enti di cui al punto 1) del
precedente art. 2;
b) €. 13.000,00= per
ogni soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli enti di cui al punto 2) del
precedente art. 2;
c) €. 5.200,00= per
ogni soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli enti di cui al punto 3) del precedente art. 2;
d) €. 5.200,00= per
ogni soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli enti di cui al punto 4) del
precedente art. 2;
e) Maggiorazione degli
incentivi: ciascuno degli importi
di cui alle precedenti lettere del presente articolo è aumentato di €. 2.500,00= qualora il soggetto che provvede alla stabilizzazione
svolga la propria attività nell’ambito dei servizi sociali rivolti alla persona;
f) Riduzione del 50%
degli incentivi: ciascuno degli
importi di cui alle precedenti lettere del presente articolo è ridotto del
50% qualora la stabilizzazione avvenga
con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o contratti di
collaborazione coordinata e
continuativa di durata minima di 36
mesi;
g)
Erogazione del restante 50% degli incentivi: il restante 50 % degli
importi di cui alle precedenti lettere a) b) c) d) del presente articolo
sarà erogato nei casi in cui i
contratti di cui al precedente punto f)
siano trasformati a tempo
indeterminato entro 12 mesi dall’inizio degli stessi.
In caso di contratti a tempo parziale
inferiori alle 30 ore settimanali, i presenti incentivi sono erogati in misura
proporzionalmente ridotta in relazione al numero delle ore costituenti l’orario
a tempo pieno previsto dal CCNL del
datore di lavoro e/o dal committente.
Per stabilizzazione si intende la fuoriuscita
definitiva dalle liste dei lavoratori socialmente utili. Pertanto, il
28.02.2005 deve essere l’ultimo giorno di permanenza nelle attività s.u..
ART. 5 aspetti documentali e
procedurali
I soggetti beneficiari presenteranno apposita richiesta, in carta semplice, a
mezzo plico raccomandato, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni attuative e, comunque, entro e non oltre il 30.09.2005, alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro,
della Formazione e dell’Istruzione -
Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della
Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione
Occupazionale - Via Raffaello n. 137
Pescara, allegando:
a) copia del contratto
individuale di lavoro;
b) dichiarazione
attestante il possesso da parte del lavoratore dei requisiti previsti dall’art.
2 – comma 1 – del D.Lgs. 81/2000, secondo i chiarimenti forniti dal Ministero
Del Lavoro con le note di indirizzo sullo stesso;
c) per gli enti
utilizzatori, copia della comunicazione
inviata al Centro per l’Impiego, di fuoriuscita del lavoratore dalle attività
socialmente utili;
d) per i datori di
lavoro privati, copia della
comunicazione di assunzione inviata agli organi competenti in materia;
e) per la maggiorazione
degli incentivi, prevista dalla lettera e) del precedente articolo 4), ogni
documentazione utile a rilevare lo
svolgimento di attività nell’ambito dei
servizi sociali rivolti alla persona.
f) copia del contratto
individuale di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato (solo per l’ipotesi contemplata dalla
lettera g)
del precedente articolo 4).
La richiesta dell’incentivo regionale per quest’ultima ipotesi potrà
essere
presentata alla competente Struttura regionale entro e non
oltre il
31.05.2006.
I
soggetti destinatari sono i
lavoratori definiti dall’art. 2 – comma 1 -
del D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.4.2000 prot. 187.
Ai soggetti di cui all’art. 1 che ne propongano istanza in conformità alle disposizioni degli articoli che seguono, viene corrisposto il contributo di €. 25.800,00= in relazione alle seguenti fattispecie:
a) avvio di una nuova impresa individuale;
b) rilevazione della titolarità di attività pre-esistenti;
c) avvio di attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.P.R 917/’86, anche nella forma di studio associato;
d) acquisizione della qualità di socio in società in nome collettivo, o di socio accomandatario in s.a.s., o di socio in cooperative di produzione e lavoro pre-esistenti e/o di nuova costituzione, nonché in S.R.L. nella duplice veste di socio ed amministratore.
Il contributo di cui all’art. 2, per le fattispecie nello stesso
evidenziate, che si siano avviate durante l’arco temporale
compreso tra il 01.01.04 ed il 28.02.05, è erogabile in un’unica soluzione.
ART. 4 aspetti documentali e procedurali
1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, che intendano beneficiare del contributo previsto dall’articolo 2, debbono inviare istanza in carta semplice, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni e, comunque, entro e non oltre il 30.09.05, a mezzo plico raccomandato A.R. indirizzato alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione – Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione - Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale - Via Raffaello n. 137, Pescara.
2. Alle istanze sono allegati:
a. Dichiarazione del lavoratore attestante il possesso del requisito soggettivo di cui all’articolo 1, resa a norma del DPR 28.12.2000 n. 445;
b. una certificazione idonea a comprovare l’inizio di un’attività in proprio o di acquisizione della qualità di socio in società in nome collettivo o cooperative di produzione e lavoro, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio ed amministratore nelle società a responsabilità limitata;
c. copia della dichiarazione rilasciata all’Inps, da parte del richiedente, di rinuncia alla ulteriore partecipazione all’attività di lavoro socialmente utile a far data dall’inizio dell’attività per la quale viene richiesto il contributo;
ART. 5 disposizioni specifiche per l’acquisizione di partecipazioni societarie
1. soggetti di cui all’art. 1 che intendono acquisire o abbiano acquisito durante l’arco temporale compreso tra il 01.01.04 ed il 28.02.05 quote sociali in società o in cooperative di produzione e lavoro, debbono trasmettere oltre alla documentazione contemplata dal precedente articolo 4) :
a) atto costitutivo e statuto delle società o cooperative, in copia autentica;
b) certificato camerale.
ART. 6 disposizioni finali e transitorie
1. E’ comminata la sanzione della revoca integrale del contributo ammesso nel caso di alienazione dell’impresa costituita o rilevata o delle quote sociali acquisite prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di concessione del contributo.
ART. 1 beneficiari:
I soggetti beneficiari sono i lavoratori
definiti dall’art. 2- comma 1 - D.Lgs.
81/2000 e successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.04.2000 prot. 187.
1. Ai soggetti
beneficiari che ne propongono istanza in conformità alle disposizioni dei
successivi articoli, possono essere corrisposte le agevolazioni di cui al
successivo comma 2 in relazione alle
seguenti fattispecie contemplate dal
punto 2) incentivi all’autoimpiego
delle presenti disposizioni
ossia :
a) avvio di una nuova
impresa individuale;
b) rilevazione della
titolarità di attività pre-esistenti;
c) acquisizione della
qualità di socio in società in nome collettivo, o di socio accomandatario in
s.a.s, o di socio in cooperative di produzione e lavoro pre-esistenti e/o di
nuova costituzione, nonché in S.R.L. nella duplice veste di socio ed
amministratore;
d) ingresso in catene
di franchising
2. Le agevolazioni
erogabili consistono in:
1) concorso alle spese
di costituzione e di impianto quali, a titolo puramente esemplificativo: studi
di prefattibilità, consulenze, notarili, ricerche di mercato, logistica, in
relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) fino ad un massimo
di €. 2.500,00=;
2) concorso alle spese
d’ingresso in catene di franchising fino ad un massimo di €. 2.500,00= in
relazione alla fattispecie di cui alla lettera d);
Le agevolazione di cui all’art. 2
sono erogabili per le fattispecie di cui all’art. 2 comma 1 che si siano avviate nel corso dell’arco temporale
compreso tra il 01.01.2004 ed il 28.02.05.
1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, che intendono beneficiare delle provvidenze previste dall’art. 2 secondo comma, debbono inoltrare istanza in carta semplice, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni e, comunque, entro e non oltre il 30.09.2005, a mezzo plico raccomandato A.R. indirizzato alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione – Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale - via Raffaello n. 137 Pescara.
2. All’istanza sono
allegati:
a) Dichiarazione del lavoratore attestante il possesso del requisito soggettivo di cui all’articolo 1, resa a norma del DPR 28.12.2000 n. 445 per tutte le tipologie;
b) Copia conforme della
documentazione contabile relativa alle spese sostenute previste dal precedente
art. 2 – comma 2 – per le tipologie a) b) e c);
c) Copia conforme della
documentazione contabile relativa alle spese sostenute per l’ingresso in catene
di franchising per la tipologia d) di cui al precedente art. 2 comma 1 ;
I soggetti destinatari sono i lavoratori definiti dall’art. 2 – comma 1- del D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e della P.S. del 21.4.00 prot. 187.
Contributo a fondo perduto del 100% dell’assegno asu previsto per l’anno 2004, così come definito dall’art. 4 del decreto l.vo 81/2000, per la realizzazione di tirocini formativi di cui alla lettera b) del comma 12 dell’art. 7 del decreto l.vo 81/2000 funzionali all’inserimento in attività lavorative dei soggetti destinatari.
ART. 4 durata ed erogazione
Il contributo è erogabile per tirocini formativi di durata massima di sei mesi iniziati nel periodo compreso tra il 01.01.2004 ed il 28.02.05, con pagamento diretto da parte dell’Inps.
ART. 5 aspetti documentali e procedurali
Le imprese beneficiarie trasmetteranno apposita istanza in carta semplice, a mezzo plico raccomandato, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni e, comunque, entro e non oltre la data del 30.09.2005, alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione – Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale - Via Raffaello n.137 – Pescara, allegando la seguente documentazione:
a) copia della convenzione stipulata con l’ente utilizzatore del lavoratore asu ;
b) copia del progetto formativo;
L’impresa beneficiaria ha l’obbligo di formalizzare la volontà all’assunzione entro il 28.02.2005 sia all’ente che ha stipulato la convenzione che alla predetta Direzione Regionale, al fine della prosecuzione del tirocinio fino al raggiungimento della durata massima, prevista in sei mesi.
PUNTO 6) INCENTIVI ALL’ASSOCIAZIONISMO FRA ENTI LOCALI
ART.1
beneficiari
I soggetti beneficiari sono:
a) i comuni associati per l’erogazione congiunta di funzioni o servizi regolati
tramite convenzioni ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti
Locali), in numero non inferiore a tre e con un bacino minimo totale di n. 10
lavoratori asu, aventi i requisiti di
cui al successivo art. 2);
b) i consorzi di comuni per la gestione associata di uno o più servizi o
funzioni ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 267/2000, in numero non inferiore a
tre e con un bacino minimo totale di n. 10 lavoratori asu, aventi i requisiti di cui al successivo art. 2);
c) unioni di comuni per la gestione di uno o più servizi o funzioni ai sensi
dell’art.32 del D.Lgs 267/2000, in numero non inferiore a tre e con un bacino
minimo totale di n. 10 lavoratori asu,
aventi i requisiti di cui al successivo art. 2).
d) comunità montane cui fanno parte comuni con un bacino
minimo totale di nr. 10 lavoratori asu utilizzati dalla comunità montana e/o dai comuni della
comunità montana medesima
ART. 2 destinatari
I soggetti destinatari sono i lavoratori definiti dall’art. 2 - comma 1 -
del D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva
nota di indirizzo del Ministero Del Lavoro e P.S. del 21.04.2000 prot. 187.
ART. 3 natura e finalita’
Ai soggetti di cui all’art. 1 che, nel periodo temporale compreso tra il
01.01.04 ed il 28.02.05, stabilizzino almeno il 50% dei lavoratori A.S.U. dei
comuni associati, consorziati o uniti e che ne propongano istanza ai sensi
degli articoli che seguono, viene corrisposto un contributo di €. 25.800,00=.
ART. 4 durata ed erogazione
Il contributo di cui all’art. 3 è
erogabile per tutte le stabilizzazioni che abbiano una durata minima di 36 mesi
e che concernano un numero di soggetti
pari al 50% dei lavoratori asu dei comuni associati, consorziati o uniti,
aventi i requisiti di cui al precedente art.2
Tale contributo, con riferimento
ai soggetti contemplati dal precedente art. 1 :
- viene erogato al comune indicato nell’istanza e da questi
ripartito ai comuni
associati sulla
base della convenzione tra loro stipulata;
- viene ripartito in proporzione alla quota di capitale apportato al consorzio;
- viene erogato direttamente all’Unione dei comuni e/o alla comunità montana,
in
quanto soggetto
giuridico autonomo.
ART 5 aspetti documentali e procedurali
I soggetti beneficiari presenteranno istanza in carta semplice, a mezzo plico
raccomandato, a decorrere dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni e, comunque, entro e non oltre il 30.09.2005, alla
Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione - Servizio
Programmazione Interventi
Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione - Ufficio Programmazione Interventi
Ricollocazione Occupazionale - Via Raffaello nr.137 allegando:
a) per i comuni associati:
copia della convenzione tra loro stipulata ai sensi dell’art. 30 D.Lgs
267/2000;
b) per i comuni consorziati: copia
della convenzione e dello statuto del consorzio previsti dal comma 2 dell’art.
31 D.lgs 267/2000;
c) per i comuni uniti e per le comunità montane: copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Unione dei
Comuni o della Comunità Montana, previsti dall’art. 32 del D.Lgs 267/2000;
PUNTO 7) PROMOZIONE DI SOCIETA’ MISTE
ART. 1 beneficiari
Enti Locali che concorrono alla costituzione o all’avvio di società miste per i fini e con le modalità di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e comma 2 del D.Lgs 1.12.97 n. 468.
Sono destinatari i lavoratori definiti dall’art.
2 – comma 1 – del D.Lgs 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero Del Lavoro e P.S. del 21.04.2000
prot. 187
Ai soggetti
beneficiari, di cui all’art. 1,
che ne propongano istanza in conformità alle disposizioni degli articoli
successivi, che, nel periodo temporale compreso tra il 01.01.04 ed il 28.02.05,
concorrano alla costituzione o all’avvio di società miste, viene corrisposto un
contributo a fondo perduto complessivamente non superiore ad €. 51.600,00
ripartito in proporzione alla quota di capitale sociale sottoscritto in forma
liquida da ciascun Ente.
ART. 4 durata ed erogazione
Il contributo di cui all’art. 3 è erogabile
in un’unica soluzione per le società
miste costituite o avviate nell’arco temporale compreso tra il 01.01.04 ed il
28.02.05.
Le istanze finalizzate alla fruizione
dell’incentivo sono sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente Locale che
concorre nella Società e, in caso di pluralità di Enti, da quello che riveste
ruolo di capofila. L’istanza evidenzia l’ammontare complessivo del capitale
sottoscritto in forma liquida da tutti gli Enti interessati e la sua
distribuzione tra essi, ed è presentata in carta semplice, a mezzo plico raccomandata,
a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni e,
comunque, entro e non oltre il
30.09.2005, alla Regione Abruzzo –
Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione –
Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed
Istruzione Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale
- Via Raffaello 137 Pescara allegando:
a) statuto ed atto costitutivo della società mista;
b) documentazione relativa all’avvio di attività;
c) dichiarazione attestante il rispetto della percentuale minima del 40% stabilita dall’art. 10 comma 1 - lett. a) del D.Lgs. n.468/97;
PUNTO 8) INCENTIVO PER LA DEFINITIVA
FUORIUSCITA DAL BACINO A.S.U.
ART. 1 beneficiari
I soggetti beneficiari sono i lavoratori definiti dall’art. 2 - comma 1 -
del D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva
nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.04.2000 prot. 187, che
nel corso del periodo 01.01.2004/28.02.2005 non hanno maturato il diritto a
percepire il trattamento minimo di pensione.
ART. 2 natura e finalità
Contributo a fondo perduto di € 12.000,00= a favore di ogni soggetto di cui al precedente art. 1 che rinuncia volontariamente e definitivamente ad ogni ulteriore partecipazione alle attività socialmente utili e ad eventuali misure ed agevolazioni che dovessero essere individuate per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1.
ART. 3 durata ed erogazione
Il contributo è erogato in un’unica soluzione per le rinunce volontarie intervenute nel corso dell’arco temporale compreso tra il 01.01.2004 ed il 28.02.05.
ART. 4) aspetti documentali e procedurali
1)I soggetti beneficiari presenteranno istanza intesa ad ottenere il contributo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni e, comunque, entro e non oltre il 30.09.2005, a mezzo plico raccomandato A.R. indirizzato alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione – Servizio Programmazione Interventi Politiche del lavoro, della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale - via Raffaello n. 137 , Pescara.
Alla
stessa dovrà essere allegata la copia della comunicazione di rinuncia
volontaria e definitiva a ogni ulteriore partecipazione alle attività socialmente
utili e ad eventuali misure ed agevolazioni che dovessero essere individuate
per i lavoratori transitoristi, indirizzata, entro la data del 28.02.2005, all’ente
utilizzatore, al Centro per l’Impiego, all’I.N.P.S., e, per conoscenza ad
Italia Lavoro.
C) INCENTIVI A FAVORE DELLA
STABILIZZAIZONE DEI SOGGETTI ULTRACINQUANTENNI
a) datori di
lavoro privati, comprese le cooperative
ed i loro consorzi nonché enti ed
associazioni no profit , che applichino il contratto c.n.l. di categoria, enti
pubblici
b) lavoratori definiti
dall’art. 2 - comma 1- del D.Lgs 81/2000 e dalla successiva nota di
indirizzo del Ministero del Lavoro e
P.S. del 21.04.2000 prot.187 impegnati in asu
che alla data del 31.12.2000 hanno compiuto 50 anni di età
ART. 2 natura , finalità,
importo e durata
Contributo a fondo perduto di € 10.000,00= quale maggiorazione di ciascuno degli importi previsti sotto la
lettera B) delle presenti disposizioni,
relative ai precedenti punti :
n. 1 - incentivi alla stabilizzazione occupazionale “- lettere a) b) c)
d) , n. 2 – incentivi all’autoimpiego -
, n. 8 – incentivi per la definitiva
fuoriuscita dal bacino a.s.u. -, per la stabilizzazione occupazionale dei
soggetti beneficiari di cui al precedente punto 1 ) lettera b), realizzata nel corso del periodo temporale
compreso tra il 01.01.04 ed il 28.02.05.
ART . 3 aspetti documentali
e procedurali
I soggetti beneficiari presenteranno istanza
in carta semplice unitamente alla documentazione prevista per gli incentivi di
cui alla lettera B) delle presenti disposizioni relativi ai punti
descritti nel precedente art. 2, in relazione alla fattispecie di
stabilizzazione realizzata, entro gli stessi termini e con gli stessi mezzi ivi previsti, alla medesima Direzione della Regione
Abruzzo.
D) INCENTIVI
A FAVORE DELLA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI A.S.U. PRESENTI IN ENTI CHE
UTILIZZINO FINO AD UN MASSIMO DI 5 UNITA’ CON ESCLUSIONE DEI SOGGETTI
ULTRACINQUANTENNI CONTEMPLETI NELLA PRECEDENTE LETTERA C)
Art. 1 beneficiari
a) Datori di lavoro
privati, comprese le cooperative ed i loro consorzi nonché enti ed associazioni
no profit, che applichino il contratto c.n.l. di categoria, enti pubblici
b) I lavoratori
definiti dall’art. 2 – comma 1 – del D.Lgs 81/2000 e dalla successiva nota di
indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.4.2000 prot. 187, impegnati in
asu presso enti che utilizzano al
massimo cinque soggetti, diversificati in rapporto al
numero della popolazione residente, come di seguito specificato:
1) comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
2) comuni con
popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti;
3) comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, enti diversi dai comuni quali comunità montane, asl, parchi, consorzi di comuni e ipab.
ART. 2 natura e finalità
Contributo a fondo perduto pari all’importo descritto al successivo
art. 3, inversamente proporzionale alla grandezza per popolazione residente
degli enti utilizzatori, quale maggiorazione degli incentivi previsti sotto la
lettera B) relativi ai precedenti punti :
1) – incentivi alla stabilizzazione occupazionale- lettere a) b) c) d) ,
2) – incentivi all’autoimpiego - , 8) - incentivo per la definitiva fuoriuscita
dal bacino a.s.u. - , per la stabilizzazione
occupazionale di tutti i lavoratori impegnati .
ART. 3 importi e durata
a) € 10.000,00= per
ogni soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli
enti di cui al punto 1) lettera b) del precedente art. 1;
b) € 7.500,00= per ogni
soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli enti di cui al punto 2 lettera b) del
precedente art. 1;
c) € 5.000,00= per ogni
soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli
enti di cui al punto 3 - lettera b) del precedente art. 1;
ART. 4 aspetti documentali e
procedurali
I soggetti beneficiari presenteranno istanza unitamente alla documentazione
prevista per gli incentivi di cui alla lettera B) delle presente disposizioni
attuative relative ai punti descritti nel precedente art. 2, in relazione alla
fattispecie di stabilizzazione realizzata, entro gli stessi termini e con gli
stessi mezzi ivi previsti, alla
medesima Direzione della Regione Abruzzo.
2)
PROGETTO DI MISURE A SOSTEGNO DI LAVORATORI
NON RIENTRANTI NEL BACINO REGIONALE ASU
IN QUANTO NON IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 2 – C.1 - DEL D.LGS. 81/2000, COME CHIARITO DAL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE P.S. CON LE NOTE DI INDIRIZZO SULLO STESSO.
A) PROSECUZIONE DELLE
ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI PER IL PERIODO DAL 1.10.2004 AL 28.02.2004 - B) TIROCINI FORMATIVI
a) enti utilizzatori di
lavoratori impegnati in attività socialmente utile, così come
definiti dall’art. 1 del decreto l.vo 81/2000;
b) imprese private.
ART. 2 destinatari
Lavoratori che alla data del 31.12.1999 risultavano impegnati in lavori socialmente utili e che
a tale data avevano o meno maturato 12 mesi in detti lavori.
ART. 3 natura e
finalita’
Erogazione del 100% dell’
assegno asu previsto per legge, così come definito dall’art. 4 del D.Lgs.
81/2000, e, del 100% dell’assegno per
il nucleo familiare, ove spettante, per lo svolgimento di attività socialmente
utili e/o per lo svolgimento di tirocini formativi presso imprese private così come
previsti dal citato D.Lgs. all’art. 7 - comma 12 - lettera b).
ART. 5 aspetti documentali e
procedurali
Per la prosecuzione delle
asu, i soggetti beneficiari di cui alla lettera
a) dell’art. 1 invieranno copia della
delibera assunta ai sensi dell’art. 5
del D.Lgs. 81/2000 anche alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del
Lavoro della Formazione e dell’Istruzione – Servizio Programmazione Interventi
Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione
Interventi Ricollocazione Occupazionale -
Via Raffaello n. 137 Pescara, nella quale dovrà essere fatto specifico
riferimento al requisito soggettivo dei lavoratori utilizzati previsto dal precedente art. 2)
Per l’attivazione dei
tirocini formativi , i soggetti beneficiari di cui alla
lettera b) del precedente art. 1)
stipuleranno apposita convenzione con
l’Ente Utilizzatore, da trasmettere
alla Direzione Regionale
competente .
C) INCENTIVI ALLA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE
Datori di lavoro privati, comprese le
cooperative ed i loro consorzi nonché enti ed associazioni no profit che
applichino il c.c.n.l. di categoria e gli enti pubblici.
I soggetti destinatari sono i lavoratori di cui all’art. 2 delle precedenti lettera A
Contributo a fondo perduto di €. 5.200,00=
per ciascun soggetto stabilizzato attraverso contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, parasubordinato di
durata minima di 36 mesi e/o autonomo. In caso di contratti a tempo parziale
inferiori alle 30 ore settimanali, detto importo è erogato in misura
proporzionalmente ridotta in relazione
al numero delle ore costituenti l’orario a tempo pieno previsto dal CCNL del
datore di lavoro e/o del committente.
Il contributo di cui all’art. 3 è erogabile
per le stabilizzazioni effettuate entro l’arco temporale compreso tra il
01.01.2004 ed il 28.02.05.
ART. 5 aspetti documentali e procedurali
I soggetti beneficiari trasmetteranno istanza
in carta semplice, a mezzo plico raccomandato, a decorrere dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni e, comunque, entro e non oltre il 30.09.2005, alla Regione Abruzzo Servizio -
Direzione Politiche Attive del Lavoro, della
Formazione e dell’Istruzione – Servizio Programmazione Interventi Politiche del
Lavoro, della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione Interventi
Ricollocazione Occupazionale - Via Raffaello 137 Pescara allegando:
d) copia del contratto
individuale di lavoro da cui risulti l’assunzione a tempo indeterminato oppure
l’incarico lavorativo di contratto di collaborazione o di lavoro autonomo;
e) dichiarazione del
lavoratore resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, attestante il possesso del
requisito soggettivo di cui al precedente art. 2.
3
PROGETTO DI INCENTIVI
FINALIZZATI ALLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA STIPULATI AI SENSI DELL’ART. 6 – COMMA 2 - DEL D.LGS.
81/2000
Imprese private ed Enti utilizzatori di lavoratori impegnati in attività socialmente utile così come definiti dall’art. 1 del D.Lgs 81/2000, quali committenti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi dell’art. 6 – comma 2 – del D.Lgs. 81/2000 con i soggetti destinatari di cui al successivo art. 2. diversificati in ragione dei seguenti criteri e relativa attribuzione di punteggi:
1) attribuzione punti 1 per enti utilizzatori con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
2) attribuzione punti 2 per enti utilizzatori con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
3) attribuzione punti 1 per proroghe di contratti con impegno lavorativo inferiore alle
30 ore settimanali;
4) attribuzione punti 2 per proroghe di contratti con impegno lavorativo settimanale
superiore alle 30 ore;
5) attribuzione punti 1 per proroghe di durata inferiore a 30 mesi;
6) attribuzione punti 2 per proroghe di durata superiore a 30 mesi;
Lavoratori, definiti dall’art. 2 – comma 1 – del D.Lgs.81/2000 e successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.4.2000 n. 187, già stabilizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi dell’art. 6 – comma 2 – del citato decreto legislativo.
ART. 3 natura e finalità
Contributo a fondo perduto pari all’importo
descritto al successivo art. 4 modulato
in ragione del punteggio attribuito con i criteri di cui al precedente
art. 1) per proroghe di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per il periodo utile a raggiungere i 60 mesi previsti dall’art. 6 comma 2 del
D.Lgs.81/2000
ART. 4 importi e durata
Il contributo di cui all’art. 2, per le
fattispecie nello stesso evidenziate, che si realizzino nel corso del periodo
temporale compreso tra il 01.01.04 ed il 28.02.05, è erogabile in unica soluzione, ed è così modulato:
1) €. 2.500,00= a favore di committenti per proroghe di contratti con punteggio 3;
2) €. 3.000,00= a favore di committenti per proroghe di contratti con punteggio 4;
3) €. 3.500,00= a favore di committenti per
proroghe di contratti con punteggio 5;
4) €. 4.000,00=a favore di committenti per
proroghe di contratti con punteggio 6;
I soggetti beneficiari presenteranno apposita richiesta, in carta semplice, a
mezzo plico raccomandato, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni e, comunque, entro e non oltre il 30.09.2005, alla Regione Abruzzo –
Direzione Politiche Attive del Lavoro- Servizio Programmazione Interventi
Politiche del Lavoro della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione
Interventi Ricollocazione Occupazionale - Via Raffaello n. 137 Pescara,
allegando copia del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa prorogato.
B)
INCENTIVI FINALIZZATI ALLA
TRASFORMAZIONE DEI CO.CO.CO.
ART. 1 beneficiari
Datori di lavoro privati, comprese le cooperative ed i loro consorzi nonché enti ed associazioni no profit che applichino il c.c.n.l. di categoria , enti pubblici.
ART. 2 destinatari
Lavoratori, definiti dall’art. 2 – comma 1 – del D.Lgs. 81/2000 e successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.4.2000 n. 187, stabilizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi dell’art. 6 – comma 2- del citato decreto
ART. 3 natura, importo e finalità
Contributo a fondo perduto di €. 10.000,00= per l’assunzione di soggetti, di cui al precedente art. 2, intervenuta entro l’arco temporale compreso tra il 01.01.2004 ed il 28.02.2005, attraverso contratti a tempo pieno e indeterminato. Nel caso di contratti a tempo parziale inferiori alle 30 ore settimanali, l’incentivo sarà erogato in misura proporzionalmente ridotta, in relazione al numero delle ore costituenti l’orario a tempo pieno previsto dal C.C.N.L applicato dal datore di lavoro.
ART. 4 aspetti documentali e procedurali
I soggetti beneficiari presenteranno apposita richiesta, in carta semplice, a mezzo plico raccomandato, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. delle presenti disposizioni e, comunque, entro e non oltre il 30.09.2005, alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro – Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione ed Istruzione – Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale - Via Raffaello n. 137 Pescara, allegando:
a) copia del contratto individuale di lavoro;
b) copia della comunicazione di assunzione inviata agli organi competenti in materia;
d)dichiarazione attestante il possesso da parte del lavoratore dei requisiti previsti dal precedente art. 2
CUMULABILITA’ DEGLI
INCENTIVI
L’incentivo a favore della prosecuzione dei co.co.co, previsto alla lettera A) del presente progetto è cumulabile con quello a favore della trasformazione dei co.co.co. previsto nelle lettera B) del presente progetto.
DISPOSIZIONI
FINALI
Tutto ciò che dovesse residuare da una delle
ipotesi di incentivazione considerate, potrà essere utilizzato per le restanti
ipotesi a fronte di un
monitoraggio degli interventi.
Per quanto non previsto espressamente trovano
applicazione le disposizioni generali vigenti in materia di attività di lavoro socialmente utile.