la giunta regionale

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa

1.   Di approvare quanto proposto dalla Commissione tecnica ad ultimazione dei propri lavori e che viene riassunto nell’Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e pertanto, per quanto riguarda le prestazioni terapeutiche di Medicina Fisica e Riabilitazione ambulatoriali:

a)     di ammettere a carico del Servizio Sanitario unicamente le prestazioni di cui ai “Protocolli base”, come dal richiamato Allegato 1, tra le quali il Sanitario dei Centri specialistici pubblici o privati convenzionati valuterà le prestazioni più appropriate da erogare ai singoli pazienti;

b)    di stabilire che dette prestazioni vengano ammesse a carico del Servizio Sanitario solo se erogate per le tipologie di patologie indicate nei sei protocolli di cui al richiamato Allegato 1;

c)     di stabilire inoltre che dette prestazioni ammesse a carico del Servizio Sanitario vengano erogate in cicli di massimo dieci sedute eventualmente ripetibili;

d)    di approvare le tariffe segnate a fianco di ciascun Protocollo base, da intendersi per ciascuna seduta omnicomprensiva delle varie tipologie di prestazioni terapeutiche erogate, così come individuate all’interno del Protocollo base medesimo, a seguito di valutazione del Sanitario del Centro, nonché degli opportuni controlli preventivi o in corso di terapia, tariffe che non comportano aumento della spesa sanitaria per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione, determinata invece dalla negoziazione da parte dell’Amministrazione regionale, prevista dalla normativa vigente, dei tetti massimi di spesa annui riconoscibili per ogni singola struttura di fisiokinesiterapia convenzionata;

e)     di non riconoscere a carico del Servizio Sanitario le prestazioni di mesoterapia e laserterapia antalgica, già incluse nell’Allegato 2 B) punto c) del DPCM 29 novembre 2001, che vengono ora ricomprese, nell’Allegato 2 A) di detto DPCM “Prestazioni totalmente escluse dai LEA”.

2.   Di revocare, pertanto, parzialmente quanto stabilito con DGR 152 del 22 marzo 2002 e successive modificazioni, per quanto attiene alle prestazioni ammesse nell’Allegato 2 B).

3.   Di revocare in parte qua la DGR 504 del 1 luglio 2003, in ordine a quanto già oggetto di sospensione stabilita con DGR 378 del 26 maggio 2004.

4.   Di procedere alla notifica del presente provvedimento a tutte le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Regionale, tramite le Aziende USL competenti per territorio.

5.   Di autorizzare la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Segue allegato