LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che:

-    ai sensi dell’art. 8-bis, comma 1, del D.lgs. N°502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le Regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1 del richiamato Decreto, avvalendosi anche di strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies;

-    ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n° 724, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla Regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull’accreditamento;

-      l’accreditamento opera comunque in via provvisoria, nei confronti dei soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n° 502/1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe predeterminate dalla Regione;

-    L’Art. 2, comma 8 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegata alla Legge Finanziaria 1996), per il quale le Regioni e le Unità Sanitarie Locali contrattano, con le strutture pubbliche e private, un piano annuale preventivo delle prestazioni che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;

-    l’art. 1, comma 32, della legge n°662/1996 (collegata alla legge finanziaria 1997) secondo cui le Regioni, per l’esercizio 1997, nell’ambito delle funzioni previste dall’art. 2, comma 2, del più volte citato decreto legislativo n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, devono individuare, nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l’anno precedente, la quantità e la tipologia delle prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private;

-    l’art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n° 449 (collegata alla legge finanziaria 1998), secondo cui le Regioni – in attuazione della programmazione sanitaria – devono individuare preventivamente per ciascuna struttura sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi di spesa sostenibile con il Fondo Sanitario Regionale (F.S.R.) e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1 comma 32, della legge n° 662/1996 su richiamata;

-    il comma 9 dello stesso art. 32 della legge n° 449/1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma ;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 666 del 1 agosto 2002 con la quale sono state approvate le linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalle strutture di specialistica ambulatoriale accreditate per l’anno 2002;

Considerato che per gli anni 2003 – 2004 la gran parte degli erogatori non ha sottoscritto alcun accordo negoziale con le ASL di riferimento;

Richiamato il verbale trasmesso dalla Segreteria del Componente la Giunta con nota 49/S del 18/02/05, acquisita al protocollo della Direzione il 23/02/05 al n. 4842/DG-5 relativo all’incontro con le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale quali: laboratori di analisi, laboratori di diagnostica per immagini,stabilimenti di fisiokinesiterapia e poliambulatori, tenutosi presso la Direzione Regionale Sanità in Pescara il giorno 10 febbraio 2005, del quale si riporta in allegato (allegato 1) copia del verbale sottoscritto dagli intervenuti erogatori accreditati e dal Componente la Giunta, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Vista a tal proposito anche la nota prot. n. 4344/DG5 del 17.02.05 che si allega in copia autentica formante parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 2) con cui il Responsabile del Servizio competente ha trasmesso il prospetto riepilogativo di quanto fatturato alle competenti Aziende USL da dette strutture negli anni 2003 e 2004, elaborato sulla base dei dati comunicati dalle medesime strutture accreditate;

Ritenuto che gli stessi erogatori siano intervenuti anche quali aderenti alle Organizzazioni di categorie interessate;

Visto il D.L.vo 502/1992 e successive modificazioni e interazioni;

Vista la L.R. 2.7.1999, n. 37 (P.S.R. 1999-2001);

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Legge finanziaria regionale 2004) che all’art. 117 di modifica dell’art. 32 della L.R. 146/1996, istituisce l’Ufficio Unico degli Acquisti;

Dato Atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte

1)   Di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con le quali procedere alle negoziazioni sono quelle relative ai laboratori di analisi, laboratori di diagnostica per immagini, stabilimenti di fisiokinesiterapia e poliambulatori, provvisoriamente accreditati ai sensi del D.L.vo.502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

2)   Di fissare il budget complessivo invalicabile relativo alla spesa 2005 per le prestazioni di laboratori di analisi, laboratori di diagnostica per immagini, stabilimenti di fisiokinesiterapia e poliambulatori, in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, nella misura di € 20.088.635,10 (ventimilioniottantottomilaseicentotrentacinque/10 ) , precisando che il tariffario applicato alle prestazioni di cui al presente provvedimento è riferito in via esclusiva al nomenclatore tariffario nazionale vigente, così come recepito dalla Giunta regionale e al nomenclatore tariffario vigente per la fisiokinesiterapia come da DGR n. 1361 del 29.12.04.

3)   Di non fissare altresì alcun budget per le prestazioni erogate a pazienti residenti in altre regioni del territorio nazionale, richiamando nel contempo quanto sancito nella Legge 30 dicembre 2004, n° 311 (Finanziaria dello Stato 2005) all’art. 1 comma 171.

4)   Di approvare, relativamente alle prestazioni rese a pazienti residenti nella regione Abruzzo, il Piano Preventivo Annuale, costituito dal budget 2005 complessivo per ciascun erogatore, così come risultante dall’Allegato 3 al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale, stabilendo, altresì che detto “budget complessivo” rappresenta per ciascun erogatore il tetto massimo di spesa invalicabile.

5)   Di stabilire la verifica su base campionaria delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità attraverso una commissione ispettiva permanente, nominata dalla Direzione Regionale Sanità. Il campione oggetto di verifica non potrà essere inferiore al 5% del numero di prestazioni erogate.

6)   Di approvare la scheda di contratto negoziale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private,  riportato  in  allegato ( Allegato 4 ),  già condiviso con gli erogatori accreditati come  risultante  dal  citato verbale ,di cui all’ allegato 1.

7)   Di stabilire che i suddetti contratti dovranno essere sottoscritti dagli erogatori accreditati di prestazioni di cui al precedente punto 1), entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, a seguito di formale convocazione presso la Direzione Regionale Sanità, e che, in caso di mancata sottoscrizione, sarà temporaneamente sospeso l’accreditamento dell’erogatore inadempiente, mediante atto della Giunta Regionale.

8)   Di autorizzare alla sottoscrizione  dei contratti il Dirigente competente in materia di Ufficio Unico degli Acquisti – UUA.

9)   Di stabilire che annualmente, relativamente al 2006 e 2007, entro il 30 novembre dell’anno precedente, si provvederà all’approvazione del piano preventivo annuale, nel rispetto del presente deliberato, con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Ufficio Unico degli Acquisti.

10) Di stabilire che ciascun Direttore Generale / Legale Rappresentante delle Aziende Sanitarie Locali,  proceda all’adozione di tutti gli atti amministrativi che si rendessero necessari in relazione al contratto di cui all’Allegato 4, su richiesta del Responsabile dell’U.U.A. entro sette giorni dalla richiesta medesima. La mancata adozione da parte dei Direttori Generali / Legali rappresentanti di tali eventuali atti costituisce grave motivo ai fini della risoluzione del contratto con il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3 bis comma 7 Dlgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

11) Di dare mandato alla Direzione Sanità affinché il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL..

12) Di dare mandato affinchè il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo