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ANNO XXXVI

N. 37 Speciale

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

BOLLETTINO UFFICIALE

D E L L A

REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV                      - L’AQUILA, 8 APRILE 2005 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

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Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di  € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di  € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

 

 


SOMMARIO

 

 

 

COMUNE DI CARAMANICO TERME

(Provincia di Pescara)

 

 

 

STATUTO COMUNALE

 

 


 


comune di CARAMANICO TERME
(Provincia di Pescara)

 

STATUTO COMUNALE

INDICE

 

titolo i
ELEMENTI
COSTITUTIVI

Art.  1

Principi fondamentali………..

Pag. 4 

Art.  2

Finalità…..…………………..

Pag. 4 

Art.  3

Programmazione e forme di cooperazione……………….

Pag. 4

Art.  4

Territorio e sede

comunale.................................

Pag. 4

Art.  5

Albo Pretorio…...………...…

Pag. 5

Art.  6

Stemma e Gonfalone…..….....

Pag. 5

titolo ii
ORDINAMENTI
STRUTTURALI

capo i

Art.  7

Organi………………....…….

Pag. 5

Art.  8

Consiglio Comunale.....……...

Pag. 5

Art.  9

Competenze del Consiglio………...............................

Pag. 5

Art. 10

Sessioni e convocazione……...

 Pag. 6

Art. 11

Commissioni Consiliari……....

 Pag. 6

Art. 12

I Consiglieri comunali………..

 Pag. 7

Art. 13

Il Presidente…………....…….

 Pag. 7

Art. 14

Gruppi consiliari….......……...

 Pag. 7

Art. 15

Decadenza………….………..

 Pag. 8

Art. 16

Dimissioni…………….……...

 Pag. 8

Art. 17

Pari opportunità……….……..

 Pag. 8

Capo ii

Art. 18

Giunta comunale..……...……

 Pag. 8

Art. 19

Elezione, composizione e durata in carica……….……..

 Pag. 9

Art. 20

Competenze….……………...

 Pag. 9

Art. 21

Funzionamento..…………….

Pag. 10

Art. 22

Deliberazioni……………..…

Pag. 10

Art. 23

Sindaco…..……….…………

Pag. 11

Art. 24

Dimissioni, rimozione, decadenza o decesso

del Sindaco………….............

Pag. 11

Art. 25

Competenze…………………

Pag. 11

Art. 26

Divieto di incarico e

consulenze…………………....

Pag. 12

Art. 27

Vice Sindaco…………………

Pag. 12

Art. 28

Mozione di sfiducia……..…...

Pag. 12

capo iii

Art. 29

Segretario Comunale….

Pag. 13

Art. 30

Responsabili degli uffici e dei servizi……………………..

Pag. 13

Art. 31

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi….…..……

Pag. 13

Art. 32

Responsabilità del Segretario e dei funzionari responsabili dei servizi………..………..……

Pag. 14

Art. 33

Parere su atti per i quali il Segretario ed il funzionario sono direttamente interessati…

Pag. 14

Art. 34

Uffici Principi strutturali ed organizzativi..…………….....

Pag. 15

Art. 35

Struttura………….….……....

Pag. 15

Art. 36

Organizzazione degli uffici e del personale…………....…...

Pag. 15

Art. 37

Servizi pubblici comunali……

Pag. 15

Art. 38

Aziende speciali – Struttura………………………….....

Pag. 16

Art. 39

Istituzioni……………………

Pag. 16

 

titolo iiI
FINANZA E
CONTABILIT
À

Art. 40

Ordinamento………………..

Pag. 17

Art. 41

Bilancio…..……………...….

Pag. 17

Art. 42

Controllo finanziario interno ed esterno……………………

Pag. 18

Art. 43

Disciplina dei contratti......…..

Pag. 18

titolo iV
forme
COllaborative

 

Art. 44

……………….………………

Pag. 18

Art. 45

Convenzione...……………….

Pag. 18

Art. 46

Consorzi………….….………

Pag. 18

Art. 47

Unione dei Comuni………….

Pag. 19

Art. 48

Accordi di programma……….

Pag. 19

 

titolo V
istituti di
partecipazione

capo I

Art. 49

Interventi nel procedimento amministrativo…………….…

Pag. 19

Art. 50

Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione………..……….…

Pag. 20

Art. 51

Forme di consultazione della popolazione..………………..

Pag. 20

Art. 52

Consulte……………………..

Pag. 20

Art. 53

Procedura per l’ammissione

 di istanze, petizioni e proposte…….………..……………

Pag. 20

capo iI

Art. 54

Referendum…………….……

Pag. 21

Art. 55

Effetti del referendum.………

Pag. 21

Art. 56

Pubblicità degli atti..………...

Pag. 21

Art. 57

Diritto di prendere visione……………………….……

Pag. 21

Art. 58

Modalità per l’esercizio del diritto di visione.………….…

Pag. 22

Art. 59

Difensore civico…...………...

Pag. 22

 

titolo VI
disposizioni finali

Art. 60

Statuto..…………….……….

Pag. 22

Art. 61

Regolamenti.……….……….

Pag. 22

Art. 62

Norme transitorie e finali…...

Pag. 22

Art. 63

Revisione dello Statuto……...

Pag. 23




TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1.   La comunità di Caramanico Terme è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2.      L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1.   Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2.   Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali dell’amministrazione.

3.   Il Comune concorre alla promozione della funzione sociale di cura e sviluppo dell’economia del proprio territorio, anche attraverso le forme di associazionismo e di cooperazione economica.

4.   Il Comune riconosce  carattere prioritario alle risorse termali; l’azione programmatico-amministrativa degli organi comunali deve essere indirizzata al potenziamento dell’economia termale al fine di assicurare alla comunità locale il più alto grado di qualità della vita.

5.   Il Comune promuove lo sviluppo del turismo termale con iniziative rivolte al mercato nazionale ed estero intese alla tutela, valorizzazione e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel suo territorio.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1.   I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione e gli altri Enti territoriali sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

2.   Al fine di raggiungere una migliore qualità in alcuni servizi il Comune può delegare, previa delibera consiliare, proprie funzioni alla Comunità Montana di appartenenza.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1.   La circoscrizione del Comune è costituita da:

CAPOLUOGO: Caramanico Terme, con le seguenti sue contrade: Case delle Monache, S. Nicolao, Canale.

FRAZIONI: Decontra, con le seguenti sue contrade: Valli, Riga e Piccervo.

- Scagnane, con le seguenti sue contrade: S.Elia, Case Tobia, Case Scalpelli, Colle Arena.

-    San Tommaso, con le seguenti sue contrade: Fontenatale, Fonte S.Croce, Selva.

-    S. Vittorino, con le seguenti sue contrade: Casale di Sopra, Casale di Sotto, Morrone, Case del Barone.

2.   Il territorio del Comune si estende per kmq. 84,55 confinante con i Comuni di Salle, Bolognano, S. Valentino, Abbateggio, Roccamorice, Pennapiedimonte, Fara  S.Martino, S. Eufemia a Majella, Sulmona.

3.   Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro urbano; in esso si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali. In caso del tutto eccezionale e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi in luogo diverso.

Art. 5

Albo Pretorio

1.   Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2.   La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facile lettura.

Art. 6

Stemma e Gonfalone

1.   Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Caramanico Terme.

2.   Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il Gonfalone nella foggia così descritta: colore azzurro e bianco, stemma riportante una torre bianca con zampilli laterali di acqua in campo rosso, fregio con rami di olivo e quercia, corona sovrapposta a cinque punte.

3.   L’uso e riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

TITOLO II

ORDINAMENTI STRUTTURALI

CAPO I

Art. 7

Organi

1.   Sono organi  del Comune:

il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8

Consiglio Comunale

1.   L’elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2.   La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale è riservata alla convalida degli eletti ed alla comunicazione dei componenti la Giunta, tra i quali il vice-Sindaco ed alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3.   Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

4.   La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono parteciparvi i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5.   Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 9

Competenze del Consiglio

1.   Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Il Consiglio ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

 

1)  Gli Statuti dell’Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, eccetto quello sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

2)  I programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i Piani territoriali  ed urbanistici,  i programmi annuali e pluriennali per le loro attuazioni, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

3)  Le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

4) L’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

5) L’organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la  concessione dei servizi pubblici, la partecipazione del Comune a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

6) L’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

7)  Gli indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e degli Enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

8)  La contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l’emissione di prestiti obbligazionari;

9)  Le spese che impegnino i Bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

10) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;

11) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge.

2.   Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di Bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 10

Sessioni e convocazione

1.   Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie,  straordinarie e d’urgenza.

2.   Le sessioni ordinarie sono convocate due volte l’anno per l’approvazione rispettivamente del Bilancio di previsione e del rendiconto.

3.   La convocazione del Consiglio è fatta dal Sindaco, che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. Può essere prevista sia la prima che la seconda convocazione.

4.   Gli adempimenti previsti dal 3° comma, in caso di elezione del Presidente del Consiglio Comunale, sono assolti da quest’ultimo.

5.   La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

 

Art. 11

Commissioni consiliari

1.   Per il miglior utilizzo delle funzioni il Consiglio può istituire nel suo seno, con criterio proporzionale, commissioni permanenti, temporanee e speciali.

2.   Compito delle Commissioni è l’esame degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

3.   Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

Art. 12

I Consiglieri comunali

1.   I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

2.   Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze.

3.   Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l’attività dell’ente. Tali incarichi non comportano oneri finanziari per il Comune.

4.   Le funzioni del Consigliere Anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco. A parità di voti, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

5.   I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed Enti dipendenti tutte le notizie ed informazioni del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6.   Lo stato giuridico, le dimissioni, e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

7.   I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalle vigenti norme, un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli e alle Commissioni consiliari. Il Consigliere, previa richiesta, può ottenere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’Ente pari o minori oneri finanziari.

Art. 13

Il Presidente

1.   Per maggior coinvolgimento e più efficace distribuzione dei compiti istituzionali in seno alla gestione dell’Ente, è istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale.

2.   Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale procede all’elezione nel proprio seno di un Presidente del Consiglio, con votazione a scrutinio segreto. In sede di prima attuazione, l’elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore dello Statuto

3.   Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) dei Consiglieri assegnati. Nel caso di assenza e/o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.

4.   Il Presidente del Consiglio può essere revocato dalla carica, con motivato provvedimento, dal Consiglio Comunale e con le stesse modalità di voto con cui è stato eletto.

5.   Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 14

Gruppi consiliari

1.   I Consiglieri possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2.   Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio Comunale.

Art. 15

Decadenza

1.   Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:

a)   per il verificarsi di uno degli impedimenti o delle incompatibilità o delle incapacità contemplare dalla legge;

b)  per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre Consigli consecutivi.

2.   La decadenza di cui alla lettera b) del precedente comma  è pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 16

Dimissioni

 

1.   Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2.   Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’art. 141 del D.L.vo n. 267/2000.

Art. 17

Pari opportunità

E’ promossa la presenza del sesso femminile nella Giunta e negli Organi Collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed istituzioni indipendenti.

 

CAPO II

Art. 18

Giunta Comunale

 

1.   La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2.   La Giunta adotta tutti gli atti concernenti e idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e delle gestione degli indirizzi impartiti.

3.   La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulle sue attività

Art. 19

Elezione, composizione e durata in carica

1.   I componenti la Giunta sono nominati dal Sindaco, tra i quali  un vice-Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2.   La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori, che possono essere anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. L’assessore esterno partecipa al Consiglio Comunale con funzioni di relazioni e  diritto di intervento, senza diritto di voto nello stesso.

3.   Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4.   Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2°, non possono  far parte della Giunta il coniuge,  gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Sindaco.  Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5.   La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

6.   Il Sindaco può revocare gli assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

7.   Chi ha ricoperto la carica di assessore per due mandati consecutivi non può essere ulteriormente nominato assessore nel mandato successivo.

Art.20

Competenze

1.   La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1-2, del D.L.vo n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2.   La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.   La Giunta in particolare nell'esercizio delle sue attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)   propone al consiglio i regolamenti;

b)  approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati ai responsabili dei servizi comunali;

c)   elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d)  assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e)   modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f)   nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;

g)   propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e/o persone;

h)   approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i)    nomina e revoca il direttore generale e autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

j)   dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k)  fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l)    esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m)  approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n)   decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

o)  fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali  di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;

p) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

q) autorizza la resistenza in giudizio.

Art. 21

Funzionamento

1.   La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogni qualvolta si renda necessario o il Sindaco lo giudichi opportuno.

2.   Nel caso di assenza  del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco.

3.   La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti assegnati e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

4.   Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari invitati da incarichi da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Art. 22

Deliberazioni

1.   Il Consiglio e la Giunta deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge e da norme statutarie o regolamentari. Per le sole deliberazioni della Giunta votate in modo palese e che hanno riportato egual numero di voti favorevoli e contrari, prevale il voto del presidente.

2.   Tute le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando  venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

3.   L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute  del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Quando il segretario comunale non può  prendere parte alle sedute per motivi di incompatibilità , le sue funzioni sono svolte in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

4.   I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 23

Sindaco

1.   Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale ed è membro del Consiglio. Presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale  ai sensi dell’art. 50, comma 11, del D.L.vo n. 267/2000. Assume le funzioni quale Capo dell’amministrazione all’atto della proclamazione. Deve essere sottoposto unitamente agli altri Consiglieri a convalida e ove non risulti convalidato si va al rinnovo della consultazione elettorale.

2.   Il Sindaco è organo responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta  l’Ente, convoca e presiede la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

3.   Il Sindaco provvede sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, alla nomina, alla designazione, alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 24

Dimissioni, rimozione, decadenza
o decesso del Sindaco

1.   In caso di dimissioni, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco.

2.   Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili producendo effetti di cui al comma 1°  trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio.

3.   Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 25

Competenze

1.   Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all’esecuzione degli atti.

2.   Svolge inoltre i seguenti compiti:

Attribuzioni di Amministrazione:

-    ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune;

-    dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

- promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

-    convoca i comizi per i referendum di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 267/2000;

-    esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

-    emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica di carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5-6, del D.L.vo n. 267/2000;

-    nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;

- conferisce e revoca il segretario comunale se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, conferisce le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per detta nomina;

-    nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Attribuzioni di Vigilanza:

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale;

-    compie atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o tramite il Segretario comunale,  indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

- promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Attribuzioni di organizzazione:

- stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la Convocazione del Consiglio Comunale, ove non sia eletto il Presidente del Consiglio;

-    esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;

-    propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;

-    riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 26

Divieto di incarico e consulenze

1.   Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti e istituzioni dipendenti o comunque  sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 27

Vice Sindaco

1)   Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco tra  gli Assessori e lo sostituisce in caso di assenza o inadempimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni intervenuta ai sensi dell'art. 56 del D.L.vo n. 267/2000.

2)   Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Art. 28

Mozione di sfiducia 

1.   Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni.

2.   Il Sindaco e la Giunta cessano della carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.

3.   La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione  non prima di dieci giorni  e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO III

Art. 29

Segretario comunale

1.   Il Segretario Comunale è nominato dal sindaco, da cui  dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2.   Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3.   Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4.   Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

5.   Il Segretario comunale svolge le seguenti funzioni:

a) partecipa alle riunioni di giunta e di consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco;

b)  può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime le valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri;

c)   riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico;

d)  presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

e)   roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento o dal Sindaco.

Art. 30

Responsabili degli uffici e dei servizi

1.   I responsabili degli uffici e dei servizi  sono individuati nel regolamento per organizzazione degli uffici e dei servizi.

2.   I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla giunta comunale.

3.   Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 31

Funzioni dei responsabili degli uffici

e dei servizi

1.   I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2.   Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni: a) presiedono le commissioni di gara e di concorso e assumono le responsabilità dei relativi procedimenti; b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni; c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi ad esempio i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici; d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni; e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione, f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco; g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D. L.vo n. 267/2000; h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste  dalla legge e dal regolamento; i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco; j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le feriue, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal sindaco; k) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune.

3.   I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 32

Responsabilità del Segretario e dei

funzionari responsabili dei servizi

1.   Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

2.   I pareri sono inseriti nella deliberazione.

3.   Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica dell’Ente attraverso il coordinamento dell’attività dei responsabili dei servizi interessati, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatagli.

4.   Risulta inoltre responsabile unitamente al funzionario preposto degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al precedente 1° comma.

Art. 33

Parere su atti per i quali il Segretario ed il funzionario sono direttamente interessati

1.   Il Segretario Comunale ed i funzionari responsabili dei singoli servizi possono esprimere il parere di competenza anche sugli atti deliberativi concernenti liquidazioni di competenza loro dovute per legge; possono altresì esprimere il loro parere su tutti gli atti per i quali sono interessati fatta eccezione per quelli meramente discrezionali. Il Segretario deve comunque astenersi dal partecipare alla parte di seduta ove si effettua la discussione e la votazione dell’argomento che lo riguarda.

Art. 34

Uffici

Principi strutturali ed organizzativi

1.      L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e per programmi,

b)  analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra uffici.

Art. 35

Struttura

1.      L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 36

Organizzazione degli uffici e del personale

1.   Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e , in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e unzioni di gestione amministrativa attribuite ai responsabili degli uffici e servizi.

2.   Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3.   I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4.   Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il  miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 37

Servizi pubblici comunali

1.   Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità sociale.

2.   I servizi da gestirsi con diritto di privativa  sono stabiliti dalla legge.

3.   Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a)   secondo la disciplina recata dall'art. 113 del D.L.vo n. 267/2000, con riferimento alla gestione delle reti e all'erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica;

b) mediante affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali anche consortili,  società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, con riferimento ai servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;

c)   in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui alla lettera b), sempre con riferimento ai servizi privi di rilevanza economica;

d) mediante affidamento diretto anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune, con riferimento ai servizi culturali e del tempo libero.

4.   I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.

Art. 38

Aziende speciali - Struttura

1.   Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e  imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2.   Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità ad hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico  da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

3.   I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità del servizio.

4.   Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività, i controlli.

5.   Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

6.   Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche e private o per uffici ricoperti.

7.   Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. n. 2578/1925 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

8.   Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per al determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

9.   Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

10. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 39

Istituzioni

1.   Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

2.   Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3.   Gli organi delle istituzioni sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazione di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4.   Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per le fruizioni di beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5.   Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6.   Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

TITOLO III

FINANZA E CONTABILITA’

Art. 40

Ordinamento

1.   E’ riservato alla legge e , nei limiti da essa previsti, al regolamento l’ordinamento della finanza locale: il Comune ha una propria autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2.   Le entrate finanziarie del Comune sono le seguenti:

a)   imposte proprie

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;

c)   tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f)   altre entrate di natura patrimoniale;

g)   risorse per investimenti;

h)   altre entrate stabilite per legge o per regoalmento.

3.   Al Comune è riconosciuta con legge, una propria potestà impositiva per l’applicazione di imposte, tasse e  tariffe. Per la istituzione e la gestione dei servizi pubblici di propria competenza il Comune determina le tariffe o i corrispettivi da porsi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato.

4.   Le entrate fiscali sono utilizzate per i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 41

Bilancio

1.      L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2.   Il Comune delibera entro il 31 dicembre, salvo proroga disposta con decreto ministeriale,  il Bilancio di Previsione  per l’anno successivo, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico finanziario. Il Bilancio è corredato di una relazione revisionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione di appartenenza. Il Bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura dei programmi, servizi ed interventi.

3.   Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

4.   I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del Bilancio e il conto del patrimonio.

5.   Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime la valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti nonché la relazione del revisore dei conti. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell’anno successivo.

6.   In caso di mancata approvazione del Bilancio di Previsione nei termini di legge, è stabilito l’intervento del Prefetto competente per territorio in sostituzione degli organi locali inadempienti. Il Prefetto procede alla nomina di apposito commissario ad acta che provvederà alla deliberazione del bilancio con conseguente avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 42

Controllo finanziario interno ed esterno

1.   Il Consiglio Comunale elegge con le modalità e con i poteri e facoltà di cui all’art. 234  del D.L.vo n. 267/2000 il Revisore dei conti.

2.   Con il  regolamento di contabilità sono disciplinate le forme per il controllo interno della gestione economico-finanziaria del Comune.

Art. 43

Disciplina dei contratti

1.   Ogni contratto deve essere preceduto da apposita determinazione  avente il seguente contenuto:

a)   il fine che il contratto intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)   le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni dello Stato e le regioni che ne sono alla base.

2.   Il Comune dovrà inoltre attenersi alle procedure previste dalla normativa CEE recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

3.   L’apposito regolamento comunale contiene la disciplina per la stipulazione e la gestione dei contratti.

TITOLI  IV

FORME COLLABORATIVE

Art. 44

1.   L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed interessi di cooperazione.

Art. 45

Convenzione

1.   Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2.   Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 46

Consorzi

1.   Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala quando non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto dall’articolo precedente.

2.   La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 45, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3.   Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4.   Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendano gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 47

Unione dei comuni

1.   In attuazione del principio di cui al precedente art.45 e dei principi dell’ordinamento delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e nelle finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti alla collettività.

2.   Il Comune può proporre la trasformazione della Comunità Montane in  unioni di comuni costituenti tali enti.

Art. 48

Accordi di programma

1.   Il Comune per realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitino dell’attivazione di un procedimento complesso e per il coordinamento ed l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2.   L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3.   Il Sindaco definisce e stipula l’accordo previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

 

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

CAPO I

 

Art. 49

Interventi nel procedimento

amministrativo

1.   Il Comune garantisce la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell’interesse comune e dei destinatari.

2.   I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

3.   Un apposito regolamento stabilisce le modalità di intervento nel procedimento  amministrativo nonché i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Art. 50

Valorizzazione delle forme associative

ed organi di partecipazione

1.      L’amministrazione comunale favorisce le attività delle associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

2.   A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell’Ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni Consiliari, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3.      L’amministrazione potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi  ed ausilii finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al 1° comma predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

Art. 51

Forme di consultazione della popolazione

1.   In quelle materie di esclusiva competenza locale che l’amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2.   In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo  la forma del confronto  diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3.   L’organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno  essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale e/o i mezzi audiovisivi.

4.   Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell’organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

5.   Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 52

Consulte

1.   Nell’ottica del miglior raggiungimento dei fini enunciati nell’articolo precedente in relazione a settori della vita comunale ritenuti particolarmente significativi per la crescita e l’arricchimento socio-culturale della collettività di Caramanico Terme, sono istituite:

a)  la Consulta per lo Sport;

b)  la Consulta per la Cultura;

c)   la Consulta Giovanile.

2.   Le modalità di elezione e il funzionamento delle suddette Consulte sono stabilite con appositi regolamenti.

Art. 53

Procedura per l’ammissione di istanze,

petizioni e proposte

1.   I cittadini, singoli o associati , possono presentare all’amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi  collettivi.

2.   Le richieste dovranno essere presentante per iscritto ed in duplice copia alla segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

3.   Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro sessanta giorni.

4.   Il Sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l’iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei quindici giorni successivi al parere dell’organo competente dell’esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali con l’indicazione degli Uffici preposti e responsabili.

5.   Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dell’organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l’istruttoria da farsi entro trenta giorni.

6.   Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i quindici giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedimentali con l’indicazione degli Uffici preposti e responsabili.

CAPO II

Art. 54

Referendum

1.   Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2.   Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio, in materia di bilancio annuale o pluriennale, sullo statuto comunale, sul regolamento del consiglio comunale, sul piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3.   Si da luogo a referendum consultivi:

a)   nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b)  quando vi sia richiesta di 1/10 degli elettori.

4.   Il regolamento, approvato dal Consiglio comunale, disciplina le procedure di ammissibilità, le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 55

Effetti del referendum

1.   Il Consiglio Comunale proclama il risultato del referendum nella prima seduta utile successiva al suo svolgimento ed entro i successivi 60 giorni delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2.   Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 56

Pubblicità degli atti

1.   Tutti gli atti dell’amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione o per effetto di una temporanea e motivata  dichiarazione del Sindaco.

Art. 57

Diritto di prendere visione

1.   Ogni cittadino ha diritto di prendere visione di tutti gli atti e provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco e quelli di rilevanza esterna adottati dal Segretario Comunale e dai Dirigenti.

2.   Ogni cittadino ha diritto di avere copia dei regolamenti e dei provvedimenti di carattere generale dietro pagamento del solo costo della copia.

Art. 58

Modalità per l’esercizio del diritto di visione

1.   Il cittadino che intende esercitare il diritto di cui all’articolo precedente deve presentare domanda su apposito formulario fornito gratuitamenter dal Comune, al Segretario Comunale, il quale previa acquisizione del visto del Sindaco o dell’Amministratore delegato provvederà entro tre giorni  dal ricevimento della domanda a far visionare alla sua presenza o di un dipendente di sua fiducia gli atti ed i provvedimenti richiesti.

2.   Il Segretario o il Capo Ufficio è tenuto altresì a fornire tutte le informazioni  e delucidazioni che gli vengono richieste direttamente. Nessun diritto è dovuto per la consultazione ed informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

Art. 59

Difensore civico

1.   Il Consiglio Comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, d’accordo con altri comuni  del Consiglio della Comunità, che venga eletto un difensore civico che assolva le funzioni per tutti i cittadini della Comunità stessa. Il Consiglio della Comunità ne  regolamenterà l’elezione, le prerogative ed i mezzi, nonché i suoi rapporti con i Consigli Comunali aderenti all’accordo.

2.   Nel caso che non si raggiunga l’accordo con gli altri Comuni della circoscrizione il Consiglio Comunale potrà provvedere ad autonoma istituzione del Difensore civico.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

Statuto

1.   Lo Statuto contiene norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti del Comune.

2.   E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il 10% dei cittadini per proporre modificazioni alla Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 61

Regolamenti

1.   Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2.   Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 giorni presso l’Ufficio di Segreteria dell’Ente e del deposito verrà  dato congruo avviso al pubblico con avviso pubblicato nell’Albo Pretorio, a mezzo stampa ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

3.   Il regolamento resterà pubblicato dopo l’adozione per 15 giorni all’albo Pretorio comunale e diventerà obbligatorio nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti  specificatamente disposto.

Art. 62

Norme transitorie e finali

1.   Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2.   Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto.

Art. 63

Revisione dello Statuto

1.   Il presente Statuto può essere modificato con le stesse procedure di cui all’art. 6 del D.L.vo n. 267/2000.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore Responsabile: Dr. Giuseppe PLACIDI – Vice Direttore: Virginio SCAFATI

Stab. Tipografico G.T.E. – Fossa (L’Aquila)