TITOLO I
AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE
Art. 1
Autonomia del Comune
Il Comune è l’ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
Il Comune di Villetta Barrea rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell’ordinamento della Repubblica.
Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
E’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione Abruzzo, secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale. Un apposito regolamento disciplinerà le modalità operative per l’attuazione del principio di sussidiarietà.
Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse della comunità locale.
Assicura che i cittadini residenti e non residenti abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità e favorisce l’accoglienza e l’integrazione di tutti i possibili fruitori.
Nella cura degli interessi della comunità, gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l’identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
Il Comune di Villetta Barrea si propone di rafforzare lo spirito europeo anche attraverso i gemellaggi e l’adesione ad Associazioni che hanno come fini statutari, tra l’altro, la promozione di azioni dirette ad assicurare la partecipazione e la rappresentanzione degli Enti locali negli organismi europei ed internazionali, a favorire la conoscenza aggiornata delle incidenze dell’integrazione europea sulla realtà locale, a promuovere “gemellaggi” e scambi fra Enti locali di diversi paesi.
Art. 2
Sede, stemma e gonfalone
Il territorio del Comune di Villetta Barrea è ricompreso nell’ambito del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, della Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia e della Provincia dell’Aquila.
Si estende in Km 23 e confina con i Comuni di Civitella Alfedena, Barrea, Scanno ed ha altitudine di m. 975 s.l.m..
La sede comunale è stabilita nel palazzo Municipale individuata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione adottata con i 2/3 dei consiglieri eletti.
Ha lo stemma ufficiale riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 06.08.1988.
Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.
Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.
Art. 3
Funzioni
Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza organizzativa.
Il Comune favorisce l’esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, prioritariamente attraverso la Comunità Montana, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi, la promozione di forme di unione con i Comuni contermini, appartenenti alla stessa Provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri.
Onde dare attuazione alla L. 05.02.92, n. 142, il Comune promuove forme di collaborazione con gli altri Comuni e le Aziende Sanitarie Locali dando priorità agli interventi di riqualificazione, riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore dei soggetti portatori di handicap con i servizi sociali, sanitari ed educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte anche i responsabili dei servizi medesimi.
All’interno del predetto Comitato viene istituita una Segreteria che provvede a tenere i rapporti con i soggetti portatori di handicap ed i loro famigliari.
Un apposito regolamento disciplina l’attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.
Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell’anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.
Art. 4
Pari opportunità
1. Il Comune, al fine di garantire le pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso fermo restando il principio di cui all’art. 8, lett. d) del D.Lgs. 03.02.93, n. 29 e successive modificazioni.
L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità per uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta previo eventuale esame con le organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all’art. 10 del D.lgs. 03.02.93, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione l’art. 25 del presente Statuto concernente la nomina di detto Organo.
Art. 5
Statuto comunale
Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.
Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta gironi dalla pubblicazione all’Albo Pretorio successiva all’esame dell’Organo di controllo.
Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.
Art. 6
Regolamenti
Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi
comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione ed
in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale
entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di
un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci
giorni, da effettuare successivamente all’esecutività delle relative
deliberazioni di approvazione.
Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all’albo pretorio.
I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.
Art. 7
Albo Pretorio
Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
Il Messo Comunale cura la tenuta dell’Albo e l’affissione degli atti soggetti a pubblicazione.
Art. 7 bis
Il consiglio comunale dei ragazzi
Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’Unicef.
Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
Gli organi istituzionali
Art. 8
Organi
Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
Capo II
Il Consiglio
Art. 9
Elezione, composizione e durata
Il Consiglio Comunale di Villetta Barrea è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 12 Consiglieri.
L’elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
Art. 10
I Consiglieri
I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all’inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.
Art. 11
Prerogative delle minoranze consiliari
Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.
Art. 12
Prima seduta del Consiglio
La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.
E’ presieduta dal Consigliere anziano o, in caso di sua assenza, o impedimento dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco ed all’elezione del Presidente e del Vice Presidente.
La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Art. 13
Presidente del Consiglio ed attribuzioni
Il Consiglio Comunale ha un Presidente ed un Vicepresidente eletti tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti il consesso.
Non possono essere eletti il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri in conseguenza dell’esito della consultazione elettorale.
Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.
Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità entrano in ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età.
Risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.
E’ facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo.
Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.
Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all’ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.
Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
Al Presidente e al Vicepresidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all’interno dell’ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competa loro per effetto della carica rivestita.
Il Presidente del Consiglio:
a) rappresenta il Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
c) decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’ente.
Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
Art. 14
Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente
Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - al Consiglio Comunale per l’approvazione entro sessanta giorni dall’insediamento dello stesso.
Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d’indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.
La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l’azione di governo inizialmente definita ed approvata.
Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrative e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del consiglio.
Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l’azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.
Art. 15
Competenze del Consiglio
Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) atti normativi
- Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni
- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare
b) atti di programmazione
- programmi
- piani finanziari
- relazioni previsionali e programmatiche
- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
- conti consuntivi
c) atti di decentramento
- tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini
d) atti relativi al personale
- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
- convenzioni fra comuni e fra Comune e provincia
- accordi di programma
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali
f) atti relativi a spese pluriennali
- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, concessioni ed appalti
- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- assunzione diretta di pubblici servizi
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
- concessioni di pubblici servizi
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione
i) atti relativi alla disciplina dei tributi
- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici
- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta
l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio
- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario
m) atti di nomina
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
- nomina d’ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari
- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d’inchiesta
n) atti elettorali e politico - amministrativi
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
- surrogazione dei consiglieri
- approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
- nomina della commissione elettorale comunale
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.
Art. 16
Commissioni consiliari permanenti
Il Consiglio per l’esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti.
Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
I lavori delle commissioni consiliari non sono pubblici.
Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
Le commissioni consiliari permanenti nell’ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
Esse esercitano altresì il controllo politico – amministrativo sull’andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
Le commissioni consiliari permanenti possono
disporre per l’esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici
amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli
Assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali
hanno l’obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento
degli obiettivi delle commissioni.
Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento l’approvazione da parte del Consiglio di atti d’indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.
Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d’ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.
Il regolamento può prevedere l’esercizio di poteri deliberativi delle commissioni, anche in materia di pareri o per delega del Consiglio.
Art. 17
Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e
speciali
Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.
I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.
E’ in facoltà dei
commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme
e termini della relazione della commissione.
La relazione della
commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all’esame
del Consiglio per l’assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta
successiva a quella dell’avvenuto deposito.
Art. 18
Adunanze del Consiglio
Le sedute del Consiglio
Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento
preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per
ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata
delle persone.
Il Consiglio si riunisce con
l’intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.
Nelle sedute di seconda
convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il
consesso.
Nel computo del numero dei
componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si
considera il Sindaco.
Le deliberazioni sono
validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi,
escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le
schede bianche e nulle.
Le deliberazioni per le quali
sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge
o dallo Statuto e dai regolamenti.
Per gli atti di nomina è
sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la
maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di
voti.
Art. 19
Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio Comunale è dotato
di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il Consiglio disciplina con
proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni
permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
Il regolamento disciplina
altresì l’esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi
ai principi statutari e perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale.
Il regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in
particolare:
a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
c) la formazione dei gruppi consiliari e l’istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.
Capo III
Il Sindaco
Art. 20
Il Sindaco
Il Sindaco è il capo
dell’amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio
universale e diretto.
Il Sindaco rappresenta il
Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’Ente.
Sovrintende all’andamento
generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi
comunali e ne coordina l’attività.
Il Sindaco dirige i lavori
della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del
Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
Il Sindaco assume le funzioni
di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni
delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo
statuto.
Per l’esercizio di tali
funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
Prima di assumere le funzioni,
il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima
riunione dopo l’elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la
Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire
per il bene di tutti cittadini”.
Distintivo del Sindaco è la
fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a
tracolla.
Art. 21
Competenze del Sindaco
Il Sindaco convoca e presiede
la Giunta Comunale e ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste
dal regolamento.
Sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi
comunali.
Il Sindaco coordina ed
organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi
espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili
delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli
uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei
servizi alle esigenze degli utenti.
Il Sindaco può modificare gli
orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il
traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa
di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza.
Il Sindaco provvede alla
designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del
precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da
disposizioni normative, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
Il Sindaco nomina il
Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali
e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione
esterna, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il Sindaco indice i referendum
comunali.
Gli atti del Sindaco non
diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di
decreti.
Il Sindaco promuove, conclude
e sottoscrive gli accordi di programma.
Ove non sia diversamente
stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune
nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in
giudizio dell’Ente e la proposizione delle liti.
Il Sindaco informa la
popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di
protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi
di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
Esercita tutte le altre
funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende
all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o
delegate al comune.
Art. 22
Il Vice Sindaco
Il Vice Sindaco sostituisce in
tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla
carica.
Art. 23
Deleghe ed incarichi
Il Sindaco ha facoltà di
assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.
Le funzioni di Ufficiale di
governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti
dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che
restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
Il Sindaco non può delegare la
propria competenza generale di capo e responsabile dell’amministrazione o
ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
La delega può essere
permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale
per il compimento di singoli atti o procedimenti.
L’atto di delega – in forma
scritta obbligatoria – indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in
cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi
generali in base ai quali deve essere esercitata.
La potestà del delegato
concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo
aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e
competenze senza alcuna limitazione.
La delega può comprendere la
potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà
delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza
esterna.
La delega può essere revocata
dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo
concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.
Le deleghe per settori
omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
Il Sindaco può attribuire ad
Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di
determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni
nell’interesse dell’Amministrazione.
Tali incarichi non
costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento
amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
Non è consentita la mera
delega di firma.
Art. 24
Cessazione dalla carica di Sindaco
L’impedimento permanente, la
rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza
della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio e la Giunta
restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
Nei casi previsti dal primo
comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
Le dimissioni del Sindaco sono
presentate per iscritto al Consiglio.
Una volta decorso il termine
di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state
ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo
all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta
ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Di tale evenienza il
Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi
possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento
del consiglio e la nomina del commissario.
Capo IV
La Giunta
Art. 25
Composizione della Giunta
La Giunta è composta dal
Sindaco che la presiede e da un numero variabile di assessori compreso il Vice
Sindaco, da un minimo di due ad un massimo di quattro assessori.
Il Sindaco nomina il Vice
Sindaco e gli Assessori prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, tra i
cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a
consigliere comunale.
Possono essere nominati
Assessori sia i consiglieri comunali sia i cittadini non facenti parte del
Consiglio; il numero degli assessori esterni non può essere superiore a uno e
non devono aver partecipato come candidati alle lezioni amministrative in cui è
stato eletto il Sindaco dal quale hanno ricevuto l’investitura.
La carica di Assessore non è
incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
Non possono far parte della
Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti,
discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti,
i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
Gli stessi non possono essere
nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni ed
organismi interni ed esterni all’ente, se non nei casi espressamente previsti
dalla legge ed in quelli in cui ciò competa loro per effetto della carica
rivestita.
La Giunta all’atto
dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri
componenti.
Gli Assessori non Consiglieri
Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari
senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la
validità delle riunioni. Hanno diritto
di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di
depositare proposte rivolte al Consiglio.
Gli assessori comunque
nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Art. 26
Funzionamento della Giunta
Nello svolgimento della
propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
Il Sindaco dirige e coordina i
lavori della giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli assessori e la
collegiale responsabilità delle decisioni.
La giunta è convocata e
presieduta dal Sindaco.
Per la validità delle sedute è
richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
La Giunta delibera a
maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o
di chi presiede la seduta in sua vece.
Le sedute della Giunta non
sono pubbliche.
A discrezione del Sindaco possono
essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del
comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli
argomenti in discussione.
Il regolamento disciplina il
funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.
Art. 27
Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il
Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi
generali di governo. Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del
Consiglio.
La Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al
Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di
decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei
servizi.
Rientra altresì nella
competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in
materia di organizzazione e di personale.
Art. 28
Revoca degli Assessori
Nel corso del mandato
amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più Assessori,
provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
La revoca è sinteticamente
motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed
è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei
nuovi Assessori.
Capo V
Norme comuni
Art. 29
Mozione di sfiducia
Il voto del Consiglio Comunale
contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni
degli stessi.
Il Sindaco e la Giunta cessano
dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia,
sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a
tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir
meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci
giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
Nel caso in cui la mozione di
sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini
dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e
di nomina del Commissario.
Art. 30
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di
astensione
Al Sindaco, al Vice Sindaco,
agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e’ vietato ricoprire incarichi ed
assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso
enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed
alla vigilanza dello stesso.
E’ fatto altresì divieto ai
medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell’Ente
donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il
periodo di espletamento del mandato.
I componenti della Giunta
aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono
astenersi dall’esercitare attività professionale in materie di edilizia privata
e pubblica nell’ambito del territorio comunale.
Tutti gli amministratori hanno
altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla
votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o
affini fino al quarto grado.
L’obbligo di astensione non si
applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se
non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il
contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro
partenti ed affini fino al quarto grado.
Il medesimo obbligo di
astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei
servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli
atti di gestione di propria competenza.
TITOLO III
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE
Capo I
Circoscrizioni comunali
Art. 31
Libere forme associative
Il Comune riconosce e
valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismioperanti
nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti
di espressione e di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.
A tal fine il Comune:
a) sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all’attività di programmazione dell’Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;
d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
Per essere ammesse a fruire
del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune,
le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria
attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà
d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed
assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonché la
pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
Art. 32
Consulte tecniche di settore
Il Consiglio Comunale può
istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l’attività, consulte
permanenti con la finalità di fornire all’Amministrazione il supporto tecnico e
propositivo nei principali settori di attività dell’ente.
Sono chiamati a far parte
delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione
alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e
sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.
Le consulte di settore possono
essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.
Art. 33
Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione
della popolazione
Gli elettori del Comune in
numero non inferiore a 50 possono presentare al Consiglio Comunale proposte per
l’adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale
organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio
preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di
adozione degli strumenti di pianificazione.
Le procedure e le modalità di
presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi
essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l’indicazione
dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario,
sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo e la
partecipazione.
Ai soggetti legittimati alla
presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è
assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.
Le proposte di iniziativa
popolare sono portate all’esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro
presentazione.
Il Comune promuove forme di
consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati
argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini
interessati.
La consultazione dei cittadini
può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d’opinione da
affidare di norma a ditte specializzate.
Art. 34
Referendum comunali
Nelle materie di competenza
del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale,
ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all’organizzazione degli uffici e
dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, al P.R.G. e strumenti
urbanistici attuativi possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo
di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per
l’abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti
normativi, già adottati dal Consiglio.
Non sono ammessi referendum
abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi
diretti sui cittadini.
I referendum consultivi ed
abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale,
assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di
almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al
momento dell’inizio della raccolta delle firme.
Il Difensore Civico decide
sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
Il Difensore Civico può essere
chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e
sull’attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione
referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la
sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme
regolamentari.
Le consultazioni referendarie
potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15
aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
I referendum possono avere
luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle
tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.
Il referendum è valido se vi
partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S’intende
approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente
espressi.
Nei referendum abrogativi,
l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o
delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo
giorno successivo dalla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il
consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari
per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la
disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito
dalla consultazione.
Nei referendum consultivi, il
consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell’esito
della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle
indicazioni espresse dagli elettori.
Il mancato recepimento delle
indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le norme dello statuto
comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale possono essere sottoposte
esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l’orientamento dei
cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.
Le modalità di presentazione
dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini
per l’indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i
principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la
partecipazione.
Art. 35
Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini
Il Comune esercita l’attività
amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.
Le norme regolamentari
stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d’ufficio - deve essere
emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
In mancanza di termini
specifici il termine per l’emissione del provvedimento amministrativo s’intende
di trenta giorni.
Tutti gli atti e provvedimenti
che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono
essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a
garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine
entro il quale è possibile proporre ricorso e l’Autorità giudiziaria o
amministrativa a cui il gravame va presentato.
I cittadini hanno diritto -
nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti
amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai
quali per legge debbono intervenire.
L’attività amministrativa si
svolge con trasparenza ed imparzialità.
I cittadini che vi hanno un
interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti
amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
Il regolamento individua le
categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato in ragione della
tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l’accesso è
differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento
dell’attività amministrativa.
TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I
L’organizzazione amministrativa
Art. 36
Ordinamento degli uffici e dei servizi
L’organizzazione degli uffici
e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale,
le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati
in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello
statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro
per il personale degli enti locali.
I regolamenti di cui al
precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati
dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi
approvati dal consiglio comunale.
Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti
espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva
nazionale e decentrata.
L’organizzazione degli uffici
e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed
economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e
responsabilità.
La struttura organizzativa si
articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti
o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio
di funzioni tra loro omogenee.
La dotazione organica e
l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente
dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei
servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate
dell’ente.
Il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono
forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per
il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i
criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell’incarico.
Negli stessi regolamenti sono
altresì previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché
disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale,
perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità
tra di vari settori di attività dell’ente.
Art. 37
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale
determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i
criteri direttivi cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Nell’esercizio di tale
attribuzione in particolare il consiglio comunale provvede a:
a) definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo;
b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
c) fissare i limiti del ricorso al personale esterno a contratto;
d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell’attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del sindaco e degli assessori, ove istituiti, per l’esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con l’attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al consiglio stesso;
Gli atti di indirizzo in
materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le
linee programmatiche dell’Amministrazione da sottoporre alla approvazione del
Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.
Nel corso del mandato
amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta,
adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al
divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane
e finanziarie ed al fabbisogno di personale.
Art. 38
Incarichi ed indirizzi di gestione
“Gli organi istituzionali
dell’ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei
compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli
uffici e dei servizi.
Stabiliscono in atti
provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive
generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le
priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle
attribuzioni.
Il Sindaco definisce ed
attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congua capacità gli incarichi
di direzione degli uffici e dei servizi.
La direzione degli uffici e
dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti
e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno
dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Gli incarichi di direzione
degli uffici e servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella
del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere
anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti
dell’ente.
Il provvedimento di revoca è
assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le
modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
Il Comune può associarsi con
altri enti locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o per
l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci
rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i
compiti del personale impiegato.
Gli atti dei responsabili dei
servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del
Sindaco.
In caso d’inerzia o ritardo
nell’assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi
gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per
l’adempimento ed attribuisce al Segretario comunale/Direttore Generale il compito
di assumere l’atto dovuto ove l’inerzia permanga ulteriormente.
E’ in ogni caso fatta salva
l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del dirigente
inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare
l’incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
Fermo restando quanto previsto
al comma precedente, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all’azione
amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di
carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione
delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
Art. 39
Il Segretario comunale
Il Comune ha un Segretario
comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti
degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario assicura il
necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa
alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su
richiesta, attraverso l’apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
Il Segretario partecipa con
funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e
della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei
relativi verbali. Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono
definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell’ente.
Il Segretario comunale
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei
servizi e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
Al fine di assicurare
unitarietà e complementarità all’azione amministrativa nei vari settori di
attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei
responsabili degli uffici e d’intesa con l’Amministrazione, modalità di
snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive
operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di
carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di
irregolarità, omissione o disfunzione, per l’adozione dei conseguenti
provvedimenti.
Il Segretario adotta
provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
Il Sindaco può affidare al
segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa
dell’ente.
Il Segretario è capo del
personale e ne è responsabile.
Il Segretario ha la direzione
complessiva della struttura operativa dell’ente secondo modalità e direttive
impartite dal sindaco, nel rispetto dell’autonoma responsabilità settoriale dei
responsabili degli uffici e dei servizi.
Oltre alle funzioni
espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al
Segretario, con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni
anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze
organizzative dell’ente ed agli obiettivi programmatici dell’amministrazione.
Il Segretario per l’esercizio
delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale
dell’Ente.
Art. 40
Il Direttore Generale
Il Comune può convenzionarsi
con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a
15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.
L’incarico deve essere
conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori
della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente
il mandato amministrativo del Sindaco.
La convenzione disciplina le
modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione
anticipata dall’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento
economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e
quant’altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni,
regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari
responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell’ufficio per
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
Il Direttore Generale risponde
del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed
indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma
dell’amministrazione.
Egli è responsabile dell’andamento
complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza ed efficacia dell’azione
di governo dell’ente.
A tal fine il Direttore:
a) collabora con l’amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
b) predispone, d’intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
c) verifica nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
d) sovrintende alla gestione e coordina l’attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
e) definisce i criteri per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;
Entro quindici giorni dalla
chiusura dell’esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla giunta
sull’andamento della gestione dell’anno precedente per ciascun settore di
attività dell’ente.
La Giunta entro i successivi
quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al
Direttore o adottando l’eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei
risultati non risulti soddisfacente.
Ove il Direttore Generale non
sia nominato, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale, può
attribuire le relative funzioni al Segretario comunale per l’intero periodo del
mandato amministrativo.
Compete in tal caso al
Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell’incarico.
Art. 41
Gestione amministrativa
I funzionari direttivi
incaricati dal Sindaco sono preposti, secondo l’ordinamento dell’ente, alla direzione
degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi
approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale
dell’attività delle strutture che da essi dipendono.
A tal fine ai funzionari sono
riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del
personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano
nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d’indirizzo.
Nell’ambito dei servizi cui
sono preposti, i funzionari in particolare:
a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all’espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all’attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all’ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale;
d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell’ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.
Sono di competenza dei
funzionari direttivi gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza,
gli atti ricognitori, di valutazione, d’intimazione e di comunicazione, gli
accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le
diffide.
Fermi restando i compiti
riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed
al Consiglio, i dirigenti nell’esercizio delle loro attribuzioni assumono, con
le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti
di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti
e valutazioni anche di carattere discrezionale.
Art. 42
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei
funzionari direttivi
Oltre ai compiti indicati al
precedente articolo, spettano ai funzionari incaricati dal Sindaco nelle
materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
b) l’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l’adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l’ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
Le attribuzioni del Sindaco
nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai
funzionari dell’ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.
Art. 43
Le determinazioni ed i decreti
Gli atti dei dirigenti e dei
responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre, assumono la
denominazione di “determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni del
presente articolo.
Gli atti del Sindaco non
diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”.
Le determinazioni ed i decreti
hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino
spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.
A tal fine sono trasmessi
all’ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione
dell’impegno contabile, entro cinque giorni.
Entro i successivi tre giorni
sono pubblicati all’Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso
la segreteria comunale.
Tutti gli atti del Sindaco e
dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati
unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la
materia e l’ufficio di provenienza.
Capo II
I servizi pubblici locali
Art. 44
I servizi pubblici locali
Il Comune provvede alla
gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale,
civile ed economico della comunità locale.
Il Comune eroga i servizi
pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti
degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
Il Consiglio Comunale
individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite
dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e
secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
La gestione dei servizi può
essere perseguita anche attraverso ferme di collaborazione od in consorzio con
altri enti pubblici.
I servizi possono essere
erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso
società miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati
che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
Fatta salva la disciplina
legislativa in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza
il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da
conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
La compartecipazione alla
spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo
conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando
agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
Anche in tale ipotesi il
gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi,
considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e
privati e le altre entrate finalizzate.
Il Sindaco riferisce al
Consiglio Comunale sull’attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti
e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all’anno, in
occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne
l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze dei
cittadini.
Art. 45
L’Azienda Speciale
L’Azienda Speciale è ente
strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
Sono organi dell’azienda il
Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la
responsabilità gestionale.
Il Presidente ed i componenti
del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri
stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze
consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere
comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa,
preferibilmente nello stesso settore di attività dell’azienda.
Lo statuto dell’azienda può
prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori,
oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.
Il Sindaco può revocare
dall’incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione,
anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo
contestualmente alla loro sostituzione.
La nomina, conferma e revoca
del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell’azienda.
Il Comune conferisce
all’azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi,
ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della
gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
I Revisori dei conti
dell’Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino
la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della
minoranza.
Art. 46
L’Istituzione
L’Istituzione è un organismo
strumentale dell’ente per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
Sono organi dell’Istituzione
il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
Essi sono nominati dal
Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la
rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l’intero
periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca
anticipata.
Il Consiglio Comunale
disciplina in apposito regolamento le finalità dell’istituzione, l’ordinamento
interno, le prestazioni all’utenza e le modalità di finanziamento dei servizi
gestiti.
I bilanci preventivi e
consuntivi dell’Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
L’organo di revisione del
Comune esercita la vigilanza anche sull’attività dell’Istituzione.
Art. 47
Gestione dei servizi in forma associata
Il comune ricerca e promuove
forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali
per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi
di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza
organizzativa, l’economicità della gestione
e la piena soddisfazione per gli utenti.
Possono essere gestite in
forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di
uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in
luogo e per conto degli enti aderenti.
Il Comune può, altresì,
delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed
a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse
proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature
degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.
I rapporti tra gli enti, le
modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri
economici saranno regolati da apposita convenzione.
Per l’esercizio di servizi a
carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.
Nelle convenzioni e negli atti
costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere
previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo
degli enti aderenti.
L’approvazione delle
convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative,
comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.
Art. 48
Unione dei Comuni
Il Comune può dar luogo ad
unioni tra due o più Comuni di norma contermini, al fine di svolgere
congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
Sono organi dell’Unione il
Presidente, il Consiglio e la Giunta.
Il Consiglio Comunale approva
l’atto costitutivo e lo Statuto dell’unione con le maggioranze e le procedure
stabilite dalla legge per l’approvazione dello Statuto Comunale
Lo Statuto dovrà prevedere le
modalità di costituzione degli organi dell’unione, garantendo la rappresentanza
delle minoranze.
TITOLO V
DIFENSORE CIVICO
Art. 49
Il Difensore Civico
E’ istituito l’ufficio del
Difensore Civico.
Su deliberazione del
Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico
Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell’ufficio
operante presso altri comuni.
Il Consiglio Comunale può
valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il Difensore civico venga
eletto, d’accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal Consiglio della
Comunità ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.
Il Difensore Civico assolve al
ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività
dell’amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo
le procedure disciplinate nell’apposito regolamento approvato dal Consiglio
Comunale.
Egli esercita altresì il
controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e
della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
Il Difensore Civico opera in
condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell’esclusivo
interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di
situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
Il Difensore Civico ha diritto
di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili
degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni
notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l’espletamento del mandato.
Il Difensore Civico è tenuto
al segreto d’ufficio e riveste nell’esercizio delle attribuzioni la qualifica
di pubblico ufficiale.
Prima di assumere le funzioni
presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: “Giuro di adempiere il mandato ricevuto
nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale
e delle norme regolamentari dell’ente”.
Il Difensore Civico riferisce
periodicamente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del
proprio mandato sull’attività svolta indicando gli interventi effettuati e
segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell’amministrazione e
degli uffici nei confronti dei cittadini.
Il Sindaco deve iscrivere la
relazione del Difensore Civico all’ordine del giorno dei lavori consiliari
entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il consiglio comunale adotta
apposito regolamento per il funzionamento dell’ufficio del Difensore Civico,
assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie,
personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.
Al difensore civico compete
un’indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all’atto della nomina
in misura non superiore a quella assegnata agli assessori.
Art. 50
Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico
All’ufficio del Difensore
Civico è preposta persona, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
o altra laurea equipollente, che, per esperienza acquisita, offra garanzie di
competenza, probità ed obiettività di giudizio.
Non possono essere nominati
alla carica di Difensore Civico coloro che:
a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) abbiano ricoperto nell’anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali;
c) i membri ed i funzionari degli organi regionali di controllo;
Il Difensore Civico è eletto
dal consiglio comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; dura in carica quattro anni
decorrenti dalla data del giuramento e non può essere nominato per più due
mandati consecutivi.
Ove l’Ufficio non sia
tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il difensore civico in
carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del
successore e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via
generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi.
Il Difensore Civico può essere
revocato dall’incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi
violazioni di legge, con deliberazione motivata del consiglio comunale,
adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri
assegnati.
Ove si verifichi nel corso del
mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore
civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla
legge per i consiglieri comunali.
TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 51
Autonomia finanziaria
Nel rispetto dei principi
costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia
finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune è titolare di
potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte
e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per
l’erogazione dei servizi comunali.
Entro il mese di dicembre di
ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale
delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.
Il bilancio è corredato della
relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed
interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la
spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
Prima dell’inizio
dell’esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione,
attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e
quantitativo dei servizi e delle prestazioni all’utenza ed assegna ai
responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale
necessaria per l’ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi
programmati.
Nel corso dell’esercizio
l’azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento
dell’equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed
aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all’andamento
della spesa.
I risultati della gestione
sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del
patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di
contabilità.
La Giunta municipale entro il
trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l’approvazione il
bilancio consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione
illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche
conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
I contenuti significativi e
caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi
della partecipazione con adeguati mezzi informativi.
Art. 52
Demanio e patrimonio
I beni di proprietà del Comune
sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime
giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
La gestione dei beni comunali
s’ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell’utilità
pubblica.
I beni non impiegati per i
fini istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione dei servizi,
sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a
canoni tali da conseguire un’adeguata redditività.
I beni comunali, mobili ed
immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità
alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità
patrimoniale. L’inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal
Sindaco.
Il funzionario incaricato
della tenuta dell’inventario dei beni ha altresì l’obbligo di conservare i titoli,
gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
Art. 53
Revisione economico-finanziaria
Un Revisore dei Conti,
nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile,
economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.
Il Revisore attesta la
veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la
proposta di deliberazione del conto consuntivo.
La relazione deve evidenziare
i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività
ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a
migliorarne l’efficienza ed i risultati.
Nell’esercizio delle sue
attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per
effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l’espletamento
dell’incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli
atti e dei documenti necessari.
Il regolamento di contabilità
definisce le funzioni del Revisore di Conti e può attribuire allo stesso
ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla
legge, nonché di supporto all’attività degli organi amministrativi dell’ente.
Il regolamento di contabilità
disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’organo, le modalità di
presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della
gestione e specifica i rapporti del Revisore dei Conti con gli organi elettivi
e burocratici.
Il Comune mette a disposizione
del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento
dei propri compiti.
Art. 54
Controllo di gestione e controllo di qualità
Al fine di verificare lo stato
d’attuazione degli obiettivi programmati, nonché l’efficienza, l’efficacia e
l’economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le
norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
Per i servizi gestiti
direttamente dall’ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni,
deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi
secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto
dell’articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
Per l’esercizio del controllo
di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all’ente o di società
ed organismi specializzati.
Nei servizi erogati all’utenza
il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e
determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati
conseguiti.
Il livello qualitativo e quantitativo
dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme
di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle
esigenze e della domanda.
TITOLO VII
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 55
Disposizione finale
Il Comune adegua tutti i
regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in
vigore.
- Regolamento di contabilità
- Regolamento degli uffici e dei servizi
- Regolamento dei concorsi e dotazione organica del personale
- Regolamento del diritto di accesso e d’informazione
- Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
- Regolamento per l’attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap
- Regolamento per le modalità operative per l’attuazione del principio di sussidiarietà e decentramento amministrativo
- Regolamento per le pari opportunità
- Regolamento per le finalità dell’Istituzione, ordinamento interno, prestazioni all’utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
Dalla Residenza comunale lì, 29
Novembre 2004
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Di Domenico Dott.ssa Maria Leonilde
D’Achille