IL CONSIGLIO COMUNALE

… Omissis …

DELIBERA

Lo Statuto del Comune di Turrivalignani, approvato con delibere nn. 15 del 10 Ottobre 1991 e 4 del 10 Aprile 1992, è modificato come segue:

1)   i commi 3 e 4 dell’art. 23 sono abrogati;

2)   dopo l’art. 23 è inserito il seguente: “Art. 23 bis. Presidente del Consiglio Comunale. Elezione, ruolo e funzioni”.

1.   Il Consiglio Comunale elegge, tra i consiglieri, a scrutinio segreto, il proprio Presidente del Consiglio.

2.   Il Presidente del Consiglio rappresenta l’assemblea nei rapporti con gli altri Organi istituzionali ed all’esterno dell’amministrazione, ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni alle problematiche ad essi correlate, ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale, interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.

3.   Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le assemblee consiliari e le conferenze dei Capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari.

4.   Il Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5.   E’ facoltà del Presidente dell’assemblea intervenire, nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, nei rapporti istituzionali fra organi del Comune al fine di conseguire un migliore e più rapido sviluppo dell’attività amministrativa e dei processi decisionali inerenti le principali linee d’azione dell’ente.

3)   Dopo l’art. 23 bis è inserito il seguente: “Art. 23 ter. Vice Presidente del Consiglio Comunale”.

1.   Il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale, qualora questi sia stato eletto, della collaborazione del Vice Presidente.

2.   Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo o quando venga espressamente delegato.