il dirigente del servizio
Omissis
determina
1) di Revocare, per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, l’Ordinanza n. 15/2000 e la Determinazione n. DF3/28/2004, relativamente alla fase di esercizio dell’impianto indicato in oggetto;
2) di Prorogare, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, l’autorizzazione reg.le rilasciata con Ordinanza dirigenziale n. 15/2000, già prorogata con Determinazione dirigenziale n. DF3/38/2003, per il completamento dei lavori di realizzazione della piattaforma in argomento;
3) di Stabilire che la proroga dell’autorizzazione di cui al punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di adozione del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo-Ambiente-Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 – 65100 Pescara;
4) di Autorizzare la Ditta CIAF Ambiente S.r.l., ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i., al raggruppamento, deposito e trattamento dei rifiuti identificati con i codici CER indicati nell’Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le limitazioni e le prescrizioni di cui alle lettere seguenti:
a) i rifiuti ammessi al trattamento (D9), in considerazione dell’attuale consistenza impiantistica richiamata in narrativa, sono quelli dell’Allegato C contrassegnati dalla sigla ED (Evaporazione-Distillazione);
b) i rifiuti non contrassegnati dalla sigla ED e riportati nel suddetto Allegato C, trattabili presso uno degli impianti in corso di realizzazione [impianto chimico-fisico e di depurazione biologica (sigla CF), impianto di inertizzazione e stabilizzazione fanghi (sigla IS)], potranno essere avviati al trattamento (ivi comprese le operazioni relative alla fase D8 di cui all’Allegato B del D.Lgs. n. 22/97) solo dopo presentazione da parte della Ditta della documentazione prevista dall’art. 22, commi 3 e 4, della L.R. 83/2000 relativa ad ogni specifico impianto;
c) i rifiuti ammessi allo stoccaggio (D13 e D15), per un periodo non superiore ad un anno, sono quelli contrassegnati da una X nella rispettiva colonna. In considerazione dell’attuale consistenza delle strutture destinate allo stoccaggio, i rifiuti ad oggi stoccabili sono quelli definiti dai codici indicati in Allegato C e caratterizzati da uno stato fisico liquido o fangoso pompabile; i rifiuti allo stato solido potranno invece essere ammessi allo stoccaggio (D13 e D15), per un periodo non superiore ad un anno, solo dopo presentazione da parte della Ditta della documentazione prevista dall’art. 22, commi 3 e 4, della L.R. 83/2000 relativa alle aree di stoccaggio, ad oggi non ancora realizzate;
d) per i rifiuti destinati al deposito preliminare (D15), non trattabili presso la piattaforma CIAF, è vietata la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G del D.Lgs. n. 22/97 ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
5) di Prescrivere, secondo le indicazioni fornite dall’ARTA, le seguenti modalità gestionali:
a) dovranno essere conservati, a disposizione delle Autorità competenti, i controlli previsti per verificare la compatibilità del rifiuto allo specifico impianto di trattamento e le analisi successive al trattamento per verificarne l’efficacia, effettuati secondo le modalità comunicate con i chiarimenti e le precisazioni inviate dalla ditta CIAF Ambiente e registrate dall’ARTA in data 14.06.04, prot. n. 2325, allegati al parere prot. n. 3591 del 16.09.04 (Allegati A e B);
b) i dati rilevati dal sistema di monitoraggio delle emissioni del camino della Centrale Termica dovranno essere messi a disposizione del Dipartimento ARTA di Chieti con modalità da concordare con lo stesso Dipartimento;
c) le zone di carico e scarico dei serbatoi siano tutte poste sotto tettoia, di dimensioni adeguate a coprire completamente l’automezzo in fase di carico/scarico. Le suddette zone devono essere dotate inoltre di cordolature idonee al contenimento del liquido trasportato da un’autobotte, di caditoia e di pendenze tali da convogliare eventuali sversamenti, e le acque utilizzate per il loro lavaggio in uno dei serbatoi per l’opportuno trattamento. Tutte le pompe poste sui piazzali devono essere dotate di cordolature di contenimento, ed eventuali sversamenti devono essere raccolti e inviati nei serbatoi. Analoga gestione deve essere fatta delle acque raccolte nei bacini di contenimento dei serbatoi;
d) la correzione del PH al fine di preservare le apparecchiature dalla corrosione e di garantire la migliore resa del processo dovrà essere realizzata esclusivamente secondo le modalità già in uso e richiamate dalla citata nota ARTA prot. n. 3591/04;
e) il registro di carico e scarico, relativamente ai rifiuti liquidi o pompabili, dovrà essere accompagnato da un elenco che riporti, per ogni codice in entrata, il relativo serbatoio di stoccaggio;
f) le aree di stoccaggio relative ai rifiuti solidi dovranno essere predisposte in due settori distinti: uno per il solo deposito preliminare (D15) e successivo conferimento ad altra piattaforma e l’altro per i rifiuti destinati al trattamento nella piattaforma CIAF;
g) le altre modalità di gestione, sia per quanto concerne il trattamento che lo stoccaggio di rifiuti nella piattaforma, dovranno rispettare rigorosamente quanto illustrato nelle relazioni tecniche fornite dalla Ditta ed allegate al parere tecnico dell’ARTA prot. n. 3591/04 (Allegati A e B);
6) di Prescrivere, secondo le indicazioni fornite dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Chieti, che vengano messe in atto tutte le possibili misure di compensazione ambientale previste dalle norme in vigore, non ultima la piantagione di filari di piante d’alto fusto (si consigliano Leccio, Pioppo cipressino femmina, Platano, Tiglio, Frassino maggiore, Cipresso comune, etc.) con opportuno corteggio di arbusti (si consigliano Alloro, Acero minore, Albero di Giuda, Viburno Tino, Corbezzolo, etc.) lungo i confini di proprietà;
7) di Stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, l’autorizzazione di cui al punto 4) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
8) di Prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9) di Stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
10) di Richiamare la Ditta autorizzata agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all’Amm.ne Prov.le di Chieti – Settore n. 6 Servizio Ecologia T.A. Energia – e all’A.R.T.A. Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Pro.le di Chieti -, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
11) di Confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;
12) di Stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 del D.Lgs. n. 22/97;
13) di Obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti – Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 1.033.000,00 (un milione trentatremila euro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
14) di Trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Atessa (CH), all’Amministrazione Prov.le di Chieti – Settore n. 6 Servizio Ecologia T.A. Energia, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la Camera di Commercio di L’Aquila;
15) di Notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta CIAF Ambiente S.r.l. – C.da Piazzano n. 89 – 66041 Atessa (CH);
16) di Disporre la pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
il dirigente del servizio
Dott. Massimo Di Giacinto