il dirigente del servizio
Omissis
determina
Per le motivazioni indicate in premessa:
1) di rettificare la particella catastale n. 4252 erroneamente trascritta al punto 1) della Determinazione n. DF3/61 del 18.06.2004 inerente: Rinnovo autorizzazione Reg.le n. 6010 del 12.12.95 prorogata con (D.G.R. n. 2022 del 06.08.98; D.G.R. n. 98 del 21.02.2001; Determinazione DF3/64 del 20.07.2003; Determinazione DF3/124 del 18.12.2003 e Determinazione n. DF3/18 dell’11.03.04), per l’esercizio di attività di autodemolizione e stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, a favore della Ditta F.lli Bellia S.n.c. Via Custoza, 15 [66013 Chieti Scalo], con la particella catastale n. 4552 come esattamente riportata nella planimetria trasmessa;
2) di confermare integralmente quanto altro contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. DF3/61 del 18 giugno 2004;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento, alla Amministrazione Comunale di Chieti, alla Amministrazioni Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo – Dipartimento Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la Camera di Commercio di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) di Chieti;
4) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Ditta F.lli Bellia S.n.c. Via Custoza, 15 [66013 Chieti Scalo];
5) di disporre la pubblicazione, del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
il dirigente del servizio
Dott. Massimo Di Giacinto