il dirigente del servizio

Omissis

determina

La ditta Effecci s.n.c. con sede legale C/da Cesi Castiglione M.R. (TE), è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia sita in località “Castelluccio” nel Comune di Collecorvino (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 23 Particelle nn. 174 e 629, alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 6 (sei) dalla data di notifica del provvedimento. Il nulla-osta della Direzione Territorio Urbanistica e BB.AA. dopo i 5 anni dalla sua emissione deve essere rinnovato. L’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni di proroga per giustificati motivi. Al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie dovrà essere presentata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59 ed idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96. La presente Determina s’intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 giorni.

Articolo 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, è garantito mediante deposito cauzionale per un importo della misura di Euro 160.000,00 (centosessantamila/00). La predetta garanzia è stata presentata con polizza fidejussoria n. PT0501833 emessa da Società Italiana Cauzioni “Atradius” in data 03.01.05.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e Controllo i mezzi necessari per visitare i lavori, comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1.      la dimensione del terrazzo intermedio previsto nelle scarpate pari ad 1 mt. deve essere portato a 2 mt.;

2.      il passaggio dei lavori di coltivazione del Lotto successivo, può avvenire solo dopo aver effettuato il collaudo, da parte dell’Ufficio Cave, del Lotto precedente;

3.      il materiale utilizzato per il ritombamento dell’area di cava, deve essere terreno idoneo e non compreso nell’elenco allegato al decreto L.vo n. 22/97;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 25.000 e complessivamente di mc. 150.000 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a)   escavatore;     b)   ruspa;       c)      autocarri.

Articolo 10

La ditta è tenuta, circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, a rispettare, il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87.

Articolo 11

La presente Determina dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

Il dirigente del servizio

Ing. Ezio Faieta