la giunta regionale
Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 481 del 19.06.2003, così come integrata dalla D.G.R. n. 140 del 12.03.2004 con la quale è stato sospeso, nelle more della predisposizione degli atti di programmazione sanitaria, l’esame delle richieste concernenti l’accoglibilità delle autorizzazioni all’esercizio delle attività sanitarie di cui alle tipologie delle strutture previste dall’art. 8 ter del D.L.gs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
Preso atto che tra le strutture previste dal citato art. 8 ter del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni sono da ricomprendere anche i poliambulatori, i laboratori di diagnostica per immagini e gli stabilimenti termali, rimanendo, pertanto, anche per dette tipologie di strutture sanitarie sospeso ogni atto autorizzatorio;
Considerata l’estrema carenza sul territorio regionale di strutture sanitarie quali i poliambulatori e i laboratori di diagnostica per immagini, ben lungi dall’aver raggiunto il limite di una ogni 20.000 abitanti fissato dal Piano Sanitario Regionale vigente, e che sono invece da potenziare nel numero e nelle prestazioni specialistiche offerte, anche in funzione della riduzione sia delle liste di attesa che del ricorso a ricoveri ospedalieri, atteso anche che l’autorizzazione di nuove Strutture di tali specie non comporta, in assenza di accreditamento, un aumento della spesa sanitaria;
Tenuto conto della particolare valenza delle strutture termali, così come ribadito dalla L.R. 15/02, che all’art. 64 “Incentivazioni” recita testualmente: “La Regione Abruzzo incentiva l’apertura degli stabilimenti termali ai fini terapeutici e la valorizzazione di quelli esistenti”, valenza che si estende, oltre che al profilo squisitamente sanitario, anche a quello socio-economico, evidenziato dalla stessa L.R., al Capo II “Promozione del Turismo Termale”;
Ritenuto, pertanto, di dover svincolare dette tipologie di strutture sanitarie dalle limitazioni autorizzatorie stabilite dalla richiamata D.G.R. n. 481 del 19.06.2003;
Vista la L.R. 37/99 recante Piano Sanitario Regionale – Triennio 1999-2001;
Vista la L.R. 10 luglio 2002, n. 15 recante “Disciplina delle acque minerali e termali”;
Preso atto del parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché di legittimità del presente provvedimento espresso dal Dirigente del Servizio competente e dal Direttore Regionale della Direzione Sanità, mediante sottoscrizione dello stesso;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni addotte in premessa:
1. Di revocare parzialmente quanto stabilito con D.G.R. n. 481 del 19.06.2003 per quanto attiene alla sospensione dell’esame delle richieste concernenti l’accoglibilità delle autorizzazioni all’esercizio delle attività sanitarie, limitatamente per le strutture termali, di poliambulatori e di laboratori di diagnostica per immagini.