Allegato “A”
SERVIZI NEL CAMPO ENERGETICO 2004
BANDO DI CONCORSO
“EFFICIENZA ENERGETICA NELL’INDUSTRIA”
Approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n.
1379 del 29/12/2004;
Rettificato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 226 del 28/02/2005
PREMESSE
La Regione Abruzzo, nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, ha deliberato di destinare la somma di euro 1.000.000,00 per sostenere, con appositi contributi, le imprese che intendono attuare interventi finalizzati al risparmio energetico.
Sono ammessi al beneficio le imprese ricomprese nelle categorie C-D-F (*) della classificazione delle attività economiche ISTAT 1991, in forma singola. Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento CE n. 69/2001, sono esclusi dalla partecipazione al presente bando le imprese e i consorzi attivi nel settore dei trasporti.
ARTICOLO 1
(Soggetti finanziabili)
Sono soggetti finanziabili le imprese di cui alle categorie C-D-F della classificazione delle attività economiche ISTAT 1991 che, sia al momento della presentazione della domanda che al momento della concessione del contributo:
a) siano iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA e all’Albo delle Imprese e siano attive;
b) abbiano unità operativa destinataria dell’investimento nella Regione Abruzzo. Nel caso di imprese edili in luogo dell’unità operativa si considera la sede legale;
c) non siano in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
d) siano in regola con il regime “de minimis”, come meglio precisato nel successivo art. 4.
Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento CE n. 69/2001, sono esclusi dalla partecipazione al presente bando le imprese e i consorzi attivi nel settore dei trasporti.
ARTICOLO 2
(Spese ammissibili)
Saranno agevolate le spese effettivamente sostenute (fa fede la data della fattura o di altro documento di spesa) a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURA per l’acquisto e l’applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza. In particolare sono agevolate le spese che riguardano:
1) acquisto e applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza;
2) formazione del personale per il corretto utilizzo dei componenti elettrici di cui al punto 1;
Sono escluse dal contributo le spese sostenute dai concorrenti per costi interni, imposte, tasse, tributi e spese notarili, nonché le spese per acquisti effettuati con contratti di locazione finanziaria.
I contributi sono concessi a condizione che i componenti elettrici acquistati garantiscano un risparmio di almeno il 30% sulle precedenti attrezzature installate.
Ciascuna impresa può presentare elusivamente una richiesta di co-finanziamento.
ARTICOLO 3
(Entità del contributo)
Il contributo è erogabile solamente per spese documentate di valore superiore a euro 400,00 al netto dell’IVA, ed è pari al 50% dell’extracosto dei prodotti ammessi.
Per extracosto si intende la differenza tra il costo della tecnologia promossa e il costo della tecnologia media sostituita. La tecnologia promossa è la tecnologia sul mercato da un punto di vista di risparmi energetici e ambientali ottenibili per l’applicazione individuata; La tecnologia media sostituita è la tecnologia maggiormente venduta nell’ultimo anno (o 2 anni) sul mercato nazionale o regionale per l’applicazione individuata.
Il contributo non potrà comunque essere superiore a euro 5.000,00.
Tale contributo non è cumulabile con qualsivoglia agevolazione prevista da norme statali, regionali o comunitarie sullo stesso investimento e concessa da enti od istituzioni pubbliche.
ARTICOLO 4
(Regime de minimis)
I contributi concessi sulla base del presente regolamento si intendono concessi in regime de minimis (Regolamento CE n. 69/2001 del 12.01.01 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 10/30 del 13.01.2001). Il regime de minimis consiste nel fatto che un'impresa non può ottenere aiuti di fonte pubblica per un importo superiore a euro 100.000 nell'arco di 3 anni, e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere, anche nello stesso arco di tempo, altri aiuti pubblici in base a regimi autorizzati dalla Commissione.
Ai fini dell'applicazione di tale regime il rappresentante legale dell'azienda istante rilascerà, in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione (su apposito modulo) attestante tutti i contributi ricevuti in regime de minimis nel triennio antecedente. Il legale rappresentante si impegna inoltre a comunicare in forma scritta tutti gli aiuti in regime de minimis ricevuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della richiesta per il presente contributo e quella di concessione.
ARTICOLO 5
(Presentazione delle domande di contributo)
La domanda di contributo, come da modello appositamente predisposto, va spedita esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. alla Direzione Turismo Ambiente Energia, via Passolanciano n. 75, 65124 Pescara - Servizio Politica Energetica . La domanda va inviata, a pena di nullità, entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi <a partire dal 30°> giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURA. Per la data di presentazione farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Alla domanda di contributo dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- relazione tecnica dell’intervento con anche l’indicazione degli interventi e dei materiali utilizzati;
- preventivo di spesa dell’intervento con indicazione dei tempi necessari per realizzarlo;
- auto-dichiarazione di rispetto del regime “de minimis” ai sensi dell’art. 4 del Bando, o dichiarazione di cumulo ex decisione C.E. 62/2001;
- fotocopia fronte-retro di un valido documento di identità del sottoscrittore.
ARTICOLO 6
(Esame delle domande di contributo)
Le domande di contributo saranno esaminate dal Servizio regionale competente che si avvarrà, eventualmente, della collaborazione di esperti. Il Servizio regionale competente può richiedere, quando lo ritenga opportuno, della documentazione integrativa.
L’ordine di precedenza nella graduatoria dei concorrenti è determinato dal criterio cronologico dettato dalla data di spedizione della domanda.
ARTICOLO 7
(Rendiconto dei programmi realizzati)
I concorrenti ammessi a contributo riceveranno apposita comunicazione, con invito a presentare entro e non oltre 6 (sei) mesi esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. (per la data di presentazione farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante) il rendiconto composto da:
- una relazione scritta del programma realizzato, in modo che sia possibile verificare se esso corrisponde a quello per il quale il concorrente era stato ammesso ad usufruire dei contributi;
- certificato redatto da tecnico abilitato che attesta l’avvenuta installazione e la rispondenza dei materiali e dei modi a quanto dichiarato nella domanda e che attesti, altresì, l’aumento dell’efficienza energetica di almeno il 30%;
- una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente in materia (DPR n. 445/2000), resa dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, corredata da una copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, contenente l’elenco delle fatture e degli altri documenti di spesa riferiti al programma realizzato, con tutti i dati per la loro individuazione e con allegate le fotocopie degli atti suddetti.
ARTICOLO 8
(Esame dei rendiconti ed erogazione dei contributi)
Il Servizio regionale competente esamina i rendiconti pervenuti; può chiedere eventuali integrazioni o regolarizzazioni della documentazione. Sulla base di tale istruttoria adotta una determinazione nella quale è contenuta la graduatoria finale dei beneficiari e la liquidazione dei contributi cui hanno diritto.
I contributi sono erogati ai concorrenti collocati nella graduatoria finale fino all’esaurimento della somma di euro 1.000.000,00.
ARTICOLO 9
(Avvertenze generali)
- la presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento. Il titolare dei dati forniti è la Regione Abruzzo - Direzione Turismo Ambiente energia-Servizio Politica energetica;
- le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti, e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia;
- ai sensi del DPR n. 445/00, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, il dirigente chiederà, a campione, l’esibizione dell’originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti;
- ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando di concorso è assegnato all’Ufficio Attività Tecniche Ecologiche della Regione Abruzzo - Direzione Turismo Ambiente Energia;
- per avere qualsiasi chiarimento e informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Attività Tecniche Ecologiche della Regione Abruzzo - Direzione Turismo Ambiente Energia. Il presente bando e il modulo della domanda sono altresì scaricabili dal sito Internet della Regione Abruzzo/ARAEN: www.regione.abruzzo.it/energia/araen.
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Note
(*) CLASSIFICAZIONE
ATTIVITA’ ECONOMICHE ISTAT 1991:
C: Estrazione di
minerali
D: Attività
manifatturiere
F: Costruzioni