LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante “attuazione delle Direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183”;
Atteso che per l’art. 4 del D.P.R. n. 203/88 spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;
Visto il D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 recante “recepimento della Direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 203/88”;
Visti gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 di disciplina del rilascio di preventiva autorizzazione alla costruzione di un nuovo impianto, alla modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, al trasferimento di un impianto in altra località;
Visto il DPR 25 luglio 1991 che al capo III definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico e stabilisce che le stesse Regioni possono predisporre procedure semplificate di autorizzazione;
Vista la D.C.R. 28/5 del 06.02.2001 recante “DPR 203/88 artt. 6, 15, 17 – riordino e riorganizzazione delle procedure delle autorizzazioni e autorizzazione di carattere generale di cui al DPR 25 luglio 1991 art. 5 comma 1”;
Visti i documenti allegato 1A, parte integrante e sostanziale il presente provvedimento, “modulo per il calcolo delle emissioni totali diffuse e al camino ai sensi del DM n. 44/2004” e allegato 1B, parte integrante e sostanziale il presente provvedimento, “il DM n. 44/2004: il Decreto COV. Prove pratiche di applicazione (guida alla compilazione della modulistica predisposta, esempi numerici)” proposto dall’ARTA-Abruzzo sede Centrale al competente Servizio regionale politica energetica, qualità dell’aria, inquinamento acustico, elettromagnetico, rischio industriale e SINA;
Richiamato il D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 che all’art. 9 comma 2 disciplina il rilascio dell’autorizzazione carattere generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
Considerato che il D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 all’allegato I individua al punto 4) la “Pulitura a secco” senza alcuna indicazione di soglia minima di consumo di solvente e pertanto tutti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso debbono essere autorizzati;
Considerato che gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso erano esenti da autorizzazione ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 25 luglio 1991, il legislatore ha previsto all’art. 9 del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 che le autorità competenti rilascino autorizzazioni di carattere generale per tali impianti ed è pertanto necessario procedere a tale adempimento;
Considerato che l’art. 2, comma 1, lettera s) del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 dispone che si considerino esistenti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio al 12 marzo 2004 e che entro il 12 marzo 2005 comunichino di avvalersi della detta autorizzazione generale emanata dalla Regione;
Ritenuto di potersi ottemperare all’obbligo, previsto all’art. 6, comma 3 del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44, di presentare, entro il 12 marzo 2005, una relazione tecnica contenente la descrizione dell’attività e delle tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento, della qualità e quantità delle emissioni e, qualora necessario, un progetto di adeguamento, tramite presentazione di apposita domanda di autorizzazione in via generale da parte degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso esistenti al 12 marzo 2004;
Ritenuto che gli enti e le imprese che intendano avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso debbano presentare domanda secondo i modelli di cui agli allegati 2A o 2B, parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;
Visto l’allegato 3, parte integrante e sostanziale il presente provvedimento, predisposto dal competente Servizio regionale contente i requisiti tecnico-gestionali di seguito elencati:
A) Caratteristiche tecnico-costruttive delle macchine lavasecco a ciclo chiuso;
B) Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio;
C) Documentazione tecnica.
a riscontro del disposto di cui all’art 3, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44;
Considerato che gli enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo i modelli di cui agli allegati 2A o 2B e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 3 sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 12, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 anche in relazione a quanto disposto dal D.M. 16 gennaio 2004, n. 44, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione-Direzione Turismo Ambiente Energia;
Ritenuto opportuno
- Emanare la modulistica e il relativo modulo per il calcolo delle emissioni totali ai sensi del DM 44/04 nonché la guida alla compilazione della modulistica con anche esempi numerici (allegati 1A e 1B) al fine di rendere uniforme e coerente ai dettami del decreto stesso le metodologie di calcolo delle emissioni diffuse e puntiformi di COV, nonché fornire alle aziende e/o Enti interessati un utile strumento operativo;
- per quelle attività ricomprese nel campo di applicazione del DM 44/2004, di integrare l’allegato 3 alla DCR 28/5 del 06.02.2001 con le informazioni da riportare nella modulistica approvata con il presente provvedimento (allegati 1A 1B);
Dato atto che la DCR 28/5 del 06.02.2001 al punto 10 del dispositivo “autorizza la Giunta Regionale a predisporre appositi provvedimenti per specifiche categorie di impianti con indicazione dei criteri tecnici atti a garantire il contenimento delle emissioni attraverso il ricorso alla migliore tecnologia disponibile…omissis…”;
Dato atto che il Direttore della Direzione Regionale Ambiente Turismo Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che in questa sede si intendono riportate:
1. ai fini dell’applicazione uniforme e coerente ai dettami del Decreto 44/04 delle metodologie di calcolo delle emissioni diffuse e puntiformi di COV su tutto il territorio della Regione Abruzzo, di adottare la modulistica e il relativo modulo per il calcolo delle emissioni totali ai sensi del DM 44/04 riportato nell’elaborato intitolato “modulo per il calcolo delle emissioni totali diffuse e al camino ai sensi del DM n. 44/2004” (allegato 1A) e il manuale dal titolo “il DM n. 44/2004: il Decreto COV. Prove pratiche di applicazione (guida alla compilazione della modulistica predisposta, esempi numerici)” (allegato 1B);
2. di attivare la procedura semplificata di autorizzazione prevista all’art. 9, comma 2 del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
Gli Enti e le Imprese che intendono avvalersi di tale procedura semplificata devono presentare al competente Servizio della Giunta Regionale-Servizio politica energetica, qualità dell’aria, inquinamento acustico, elettromagnetico, rischio ambientale e SINA della Direzione Turismo Ambiente Energia (di seguito Regione) la domanda secondo i modelli di cui agli allegati 2A o 2B, parte integrante e sostanziale il presente provvedimento, e rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale il presente provvedimento.
Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Regione deve essere contestualmente inviata alla Provincia, al Sindaco e al Dipartimento provinciale dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambientale (A.R.T.A.) competenti per territorio.
Gli Enti e le Imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui agli allegati 2A o 2B, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 3, sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 12, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 anche in relazione a quanto disposto dal D.M. 16 gennaio 2004, n. 44, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione.
L’autorizzazione ottenuta in via generale ai sensi degli art. 6, 15 e 7 del D.P.R. 203/88 da un Ente o Impresa può essere revocata dalla Regione competente per territorio sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988.
Gli Enti e le Imprese che eserciscono o che intendano installare, modificare o trasferire impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nell’allegato 3, devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/1988 ai fini di ottenere l’autorizzazione, rilasciata esplicitamente dalla Regione.
Le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all’allegato 3 sono affidate ai Dipartimenti provinciali o subprovinciali dell’A.R.T.A.-Abruzzo competenti per territorio.
In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Regione procederà secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. 203/1988.
Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Gli Enti e le Imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell’A.R.T.A. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale.
Gli Enti e le Imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell’A.R.T.A. competenti per territorio la cessazione dell’attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l’eventuale smantellamento degli stessi.
3. di integrare l’allegato 3 alla DCR 28/5 del 06.02.2001 con le informazioni da riportare nella modulistica approvata con il presente provvedimento (allegato 1A);
4. di demandare la competente Direzione Turismo Ambiente Energia allo svolgimento di ogni altro atto necessario per la completa applicazione del DM 44/2004.
5. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U. della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it
Segue Allegato