il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

1)   di procedere alla rettifica dell'ordinanza dirigenziali n. DF2/61 del 21.6.2002, e della determinazione dirigenziale n. DF2/192 del 7.1.2003, ricomprendendo nell'autorizzazione anche i punti di emissione E8, E18, E5, E15, E9, E19, E2=E12 ed E3=E13, che per un mero errore materiale non erano stati inclusi nei succitati provvedimenti, ma che erano stati autorizzati in prima istanza con ordinanza dirigenziale n. 12 del 9.6.2000;

2)   di concedere l'autorizzazione limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 21.1.1998 -parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n.1) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per il dirigente del servizio
il direttore regionale

Dott. Franco Costantini