il dirigente del servizio

Omissis

DECRETA

La ditta INERTI VALFINO s.r.l., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in C.da Madonna Degli Angeli n. 132-65010 ELICE (PE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località "C. D'Ettore" del Comune di Montesilvano (PE) individuata in Catasto al foglio 14 particelle n. 73-74-93-94-273 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta deve osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione sarà valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura, di Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 106407403 emessa in data 17.02.2005 dalla società ALLIANZ SUBALPINA S.p.A.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    I lavori di coltivazione dovranno essere effettuati mantenendo una distanza di metri 10.50 dalla condotta ITALGAS, e metri 12.00 dalla proprietà AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.;

-    Mantenere una distanza di metri 5 (cinque) di rispetto dalla parte esterna della roverella (lotto 1);

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 9.337 e complessivamente di mc. 18.675 per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a)   n.1 escavatore;

b)   n.1 ruspa;

c)   vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, allegato "E" art.6 L.R.67/87.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta