il dirigente del servizio
Omissis
determina
La ditta CICCOTELLI Mario con sede legale via Collesecco, 49 Tollo (CH), è autorizzata alla coltivazione di una cava di sabbia sita in località "Collesecco" nel Comune di Tollo (CH), individuata in Catasto al Foglio n°12 Particelle nn°108, 152, 512 e 519 alle seguenti norme e condizioni:
Articolo 1
La ditta è obbligata all'osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale N. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.
Articolo 3
L'autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. L'attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni di proroga per giustificati motivi. Al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie dovrà essere presentata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n°128/59 ed idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96. La presente Determina s'intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 giorni.
Articolo 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all'attività estrattiva e finale, è garantito mediante deposito cauzionale per un importo della misura di Euro 90.000,00 (novantamila/00). La predetta garanzia è stata presentata con polizza fidejussoria N° 394367 emessa da Istituto Assicurativo "Cattolica" in data 14.01.05.
Articolo 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e Controllo i mezzi necessari per visitare i lavori, comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.
Articolo 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
1. il materiale utilizzato per il ritombamento deve essere terreno idoneo e non compreso nell'elenco allegato al decreto L. vo N°22/97;
2. le scarpate finali di ripristino devono essere perfettamente raccordate con i terreni circostanti l'area di cava ed avere una pendenza non superiore ai 25° sull'orizzontale;
3. l'area boscata deve essere interamente salvaguardata.
Articolo 7
La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 13.200 e complessivamente di mc. 26.400 per l'intera durata dell'attività.
Articolo 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) escavatore;
b) ruspa;
c) autocarri.
Articolo 10
La ditta è tenuta, circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87.
La presente Determina dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
Il dirigente del servizio
Ing. Ezio Faieta