Il presidente della giunta regionale
OGGETTO: Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; Ordinanza di revoca della zona di protezione e sorveglianza per i focolai insorti nella Az. U.S.L. di Lanciano-Vasto: Comuni di S.Maria Imbaro Lanciano, S.Eusanio del Sangro, Cupello, Monteodorisio, San Salvo e Vasto,;
Viste le note n. 402/SA del 01/03/2005 n. 403/SA del 01/03/2005 n. 406/SA del 02/03/2005 del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Lanciano-Vasto con le quali si trasmettono le proposte di revoca della zona di sorveglianza per MVS derivante dai focolai secondari verificatosi negli allevamenti cod.az. 084CH114 situato in località Fattore del Comune di S.Maria Imbaro; cod.az. 046CH411 situato in C.da Camice, cod.az. 046CH410 situato in località Villa Elce, del comune di Lanciano, cod.az. 085CH084 situato in C.da Cotti, cod.az. 085CH222 situato in C.da Cotti, cod.az.085CH216 situato in via s.Lucia, cod.az. 085CH300 situato in via S.Lucia del Comune di S.Eusanio del Sangro; cod.az. 028CH053 situato in località Padre Pio, cod.az. 028CH061 situato in via D'Alberto, cod.az. 028CH062 situato in C.da Ramagnano, cod.az. 028CH060 situato in C.da Bufalara, del Comune di Cupello; cod.az. 055CH015 situato in C.da S.Berardino del Comune di Monteodorisio; cod.az.083CH072 situato in via Stingi, cod.az. 083CH067 situato in via Fedro del Comune di San Salvo; cod.az. 099CHO06 situato in via L. Cardone, cod.az. 099CH876 situato in località S.Antonio del Comune di Vasto. CONSIDERATA l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, in conseguenza degli esiti favorevoli degli accertamenti sierologici e clinici svolti ai sensi del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320; VISTA la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218; VISTO il D.P.R. 1 Marzo 1992 n. 229, che stabilisce misure di lotta contro l'Afta epizootica e le altre malattie comprese nella lista "A" dell'OIE;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
Vista l'O.M. 26 luglio 2001, "Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica";
Considerato che con Determine n. DG/11/54 del 15/02/2005, n. DG/11/09 del 20/01/2005, n. DG/11/45 del 27/01/2005, n. DG/11/52 del 08/02/2005 le aree dei Comuni sopra citati sono state declassate da protezione a sorveglianza in conseguenza dei controlli favorevoli effettuati dal Servizio Veterinario dell'Az. Usi di Lanciano-Vasto.
Vista la Legge Regionale n° 77/99;
Vista la Legge Regionale n° 77/99;
Vista la Legge Regionale n° 33 del 14 agosto 1981;
Vista la propria precedente Ordinanza n° 8 del 22/12/2004;
Ritenuto di procedere alla revoca parziale della citata Ordinanza per le aree sopra indicate ai sensi della Legge Regionale del 14 agosto 1981 n° 33;
Preso Atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente ordinanza che è attestata dalla firma del direttore della direzione sanità;
ORDINA
1. Di revocare parzialmente la propria precedente Ordinanza n. 8 del 22/12/2004 relativamente alle misure restrittive di carattere sanitario già emanate per i focolai dei comuni sopracitati.
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati, ai Servizi veterinari delle Az. USL della Regione Abruzzo e al Nas Regionale;
3. Di rinviare a successivi atti la ulteriore revoca dell'Ordinanza n° 8 del 22/12/2004, relativamente alla parte ancora in essere;
4. Di trasmettere la presente Ordinanza al B.U.R.A. per la pubblicazione:
I Sindaci dei Comuni, tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, il Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. 03 Lanciano-Vasto, gli Agenti delle forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
IL PRESIDENTE
On. Giovanni Pace