IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 18 della L.R. 15/2000 per l’anno 2005 la scadenza fissata al 30.11.2004 è prorogata fino al 60° giorno dall’entrata in vigore della presente legge.
2. In ogni caso la proroga non incide sull’erogazione e quantificazione delle somme dell’Associazioni che hanno presentato nei termini.
Art. 2
1. Nell'allegato 6 alla L.R. 6/2005 l'indicazione "Consorzio Universitario di Sulmona" è sostituita con "Consorzio per il polo universitario di Sulmona e del Centro Abruzzo".
Art. 3
1. All’art. 43 della L.R. 6/2005 è aggiunto il comma 3:
«3. Al punto 1 dell’art. 1 della L.R. 118/1998 è aggiunto dopo le parole "pubblico concorso" "o a seguito di procedura di mobilità".»
Art. 4
1. L'allegato 6 (L.R. 49/1999) alla L.R. 6/2005 è così modificato:
- il contributo concesso all'Associazione "Amici della montagna" di Tornimparte di € 2.500 è sostituita dalla "Cooperativa sociale Il Melograno" di Avezzano per lo stesso importo;
- il contributo concesso all'Associazione "sportiva-ricreativa" di Avezzano di € 2.000 è sostituita dall'Associazione "Donne 2000" di Canistro per lo stesso importo;
- i contributi concessi a:
Associazione culturale "Le Mura" di Tornareccio" per € 1.000
Associazione culturale "Martinese" di San Martino alla Marrucina per € 1.000
Coro polifonico "Pretaro" per € 5.000 sono sostituiti dall'Associazione culturale "Il Fino" di Bisenti (TE) per la somma degli importi pari ad € 7.000.
Art. 5
1. L'allegato 6 di cui al comma 1 dell’art. 252 della L.R. 6/2005 è così modificato ed integrato:
Espressione d’Arte (L’Aquila) |
€ 4000,00 |
Società Sportiva "Verdetre" (L’Aquila) |
€ 3000,00 |
Amici dei Musei (L’Aquila) |
€ 10000,00 |
Abruzzo Fiera di Arischia (L’Aquila) |
€ 10000,00 |
A.S. Paganica Volley (L’Aquila) |
€ 4000,00 |
F.I.T.E.T.R.E.C. - ANTE Com. Reg. Abruzzo |
€ 4000,00 |
Sagittario Abruzzo (Corfinio) |
€ 5000,00 |
Officina Musicale (L’Aquila) |
€ 10000,00 |
Associazione Arte e Spettacolo (Avezzano) |
€ 5000,00 |
Centro Studi Musicali "Boheme" (Popoli) |
€ 5000,00 |
A.N.A. (Pratola Peligna) |
€ 5000,00 |
Sporting Club Il Camoscio (Ovindoli) |
€ 5000,00 |
2. L'allegato 7 di cui al comma 1 dell’art. 252 della L.R. 6/2005 è così modificato:
- Tione degli Abruzzi (L’Aquila) le parole "Recupero Chiesa di S. Giusta" sono sostituite con le parole "Recupero sede Municipale";
- Comune di Pineto le parole "Verde pubblico ed arredo urbano € 35.000,00" sono sostituite con le parole "Riqualificazione sottopassi pedonali a mare € 35.000,00".
Art. 6
1. All'art. 55 (Interventi straordinari di protezione civile) della L.R. 6/2005 sono aggiunti i seguenti commi:
Il Cap. 152189 UPB 05.02.010 è incrementato di € 1.000.000,00 finalizzati per interventi urgenti ai Comuni di Città S. Angelo (€ 300.000,00), Comune di Bellante (€ 400.000,00), Comune di Atri (€ 300.000,00) per i danni provocati dalle nevicate del gennaio 2005.
Il Cap. 152188 UPB 05.02.010 è incrementato di € 2.000.000,00.
Il Cap. 12484 UPB 02.02.010 è contestualmente ridotto di € 3.000.000,00.
Art. 7
1. Il comma 1 dell'art. 104 della L.R. 6/2005 è così integrato:
dopo le parole «Legge 865/1971 (VAM-Valori Agricoli Medi)» è aggiunta la seguente frase: «Identico valore di incolto produttivo è attribuito ai terreni che abbiano definitivamente perso la natura agricola a seguito di regolare concessione edilizia».
Art. 8
1. All’art. 106 della L.R. 6/2005 dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma 8:
«8. All’art. 57 della L.R. 10/2004 dopo il comma 5 inserire i seguenti commi 6 e 7:
6. Al fine di contribuire al rilancio dell’economia delle zone interne mediante il turismo cinofilo, i Comuni ricompresi negli Enti Parco presenti in Regione possono istituire, d’intesa con gli organi di direzione degli Enti Parco medesimi, aree cinofile di estensione minima pari a 2000 ettari. Dette aree saranno adibite esclusivamente all’addestramento dei cani da caccia di proprietà di coloro che faranno permanenza turistica nei Comuni interessati durante il periodo estivo. In tali zone saranno altresì consentite, nell’arco dell’anno prove zootecniche per il miglioramento delle razze canine riconosciute dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana.
7. Ad ulteriore incremento dell’economia locale e al fine di dotare gli A.T.C. della Regione della possibilità di approvvigionamento di selvaggina autoctona possono essere istituite, all’interno delle aree protette dei Parchi presenti in Regione, zone di riproduzione di selvaggina di interesse cinofilo-venatorio. La realizzazione e gestione di tali strutture sarà prevalentemente affidata a cooperative di giovani residenti nei Comuni interessati e/o a imprenditori agricoli singoli o associati. Tali zone non potranno avere una estensione inferiore a 2000 ettari, il cui 10% potrà essere riservato alla realizzazione di centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica di interesse cinofilo-venatorio.»
Art. 9
1. Al comma 1 dell’art. 228 della L.R. 6/2005, sostituire la cifra € 250.000,00 con la cifra € 150.000,00.
Art. 10
1. Dopo l’art. 162 della L.R. 6/2005 aggiungere l’art. 162bis:
«Art. 162bis
1. La Regione Abruzzo allo scopo di promuovere e valorizzare le attività teatrali nel territorio frentano concede un contributo straordinario di € 100.000,00 per l'anno 2005 alla Deputazione Teatrale "Fedele Fenaroli" di Lanciano.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 100.000,00 si provvede con la reiscrizione ed il rifinanziamento del Cap. 61402 denominato: Contributo straordinario alla Deputazione Teatrale "Fedele Fenaroli" di Lanciano, nell'ambito della UPB 10.01.004.»
Art. 11
1. Dopo il comma 2 dell’art. 94 della L.R. 6/2005 aggiungere il comma 3, che recita testualmente:
«3. Con l’obbiettivo di individuare un modello ed un metodo per il governo dei servizi assolti indirettamente dalla Regione attraverso i propri enti strumentali, le società partecipate, le aziende che erogano servizi di pubblica utilità operando nel rispetto delle convenzioni sottoscritte dalla Regione ed in osservanza delle norme di settore di cui la Regione è anche soggetto regolatore è concesso per l’anno 2005 un contributo di € 100.000,00 all’Istituto di Ricerche e Formazione denominato anche I.R.F.O. per l’attuazione del progetto "Modello di governance della Regione Abruzzo".»
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati per l’anno 2005 in € 100.000,00 trovano copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 02.01.012 sul Cap.11824 di nuova istituzione ed iscrizione.
Art. 12
1. L’art. 37 della L.R. 6/2005 è abrogato.
Art. 13
1. All’art. 6 della L.R. 6/2005 è aggiunto il seguente comma 5:
«5. Nell’allegato 7 della L.R. 15/2004, pag. 129, rigo 8 la dizione:
Frazione di Collecorvino - Comune Cappelle sul Tavo (PE) Strade Comunali € 40.000,00, è sostituita con "Comune di Collecorvino (PE) Strade Comunali € 40.000,00;
inoltre
al rigo 15 la dizione Frazione Collecorvino - Comune Cappelle sul Tavo (PE) Arredo Urbano € 5.000,00 è sostituita con "Comune di Collecorvino (PE) Arredo Urbano € 5.000,00".»
Art. 14
1. Al comma 1 dell’art. 34 della L.R. 6/2005, modificativo dell’art. 20, comma 6 della L.R. 77/1999, dopo le parole "6 bis. Al termine dell’incarico di cui al comma 6, secondo capoverso" sono aggiunte le parole "il Direttore e".
Art. 15
1. Dopo l’art. 212 della L.R. 6/2005 aggiungere l’art. 212bis:
«Art. 212bis
A pag. 271 del P.S.R. (L.R. 37/1999) dopo "ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA" aggiungere "MALATTIE RARE"
La Regione Abruzzo, in attesa di organizzare un Centro regionale per le Malattie Rare, inserisce nell’elenco delle patologie e gruppi di malattie, di cui al DM 279/2001, la patologia "Sensibilità chimica multipla" (anche definita "MCS"), garantendone l’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria individuando nel reparto di Endocrinologia dell’Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti il centro regionale di riferimento.»
Art. 16
1. Dopo l’art. 212 della L.R. 6/2005 aggiungere l’art. 212ter:
«Art. 212ter
A pag. 159 del P.S.R. (L.R. 37/1999) modificare CENTRI AUTORIZZATI:
- Centro per la prevenzione e lo studio della dislipidemia e dell’aterosclerosi;
in
- Centro regionale per la prevenzione dell’aterosclerosi e la diagnosi delle malattie rare del metabolismo lipidico.»
Art. 17
1. Dopo l’art. 212 della L.R. 6/2005 aggiungere l’art. 212quater:
«Art. 212quater
Alla rubrica "Regolamentazione fase transitoria" dell’allegato A della L.R. 72/1994 recante: Piano sanitario regionale 1994-1996, si richiede l’accreditamento provvisorio di ulteriori 10 posti letto di riabilitazione e lungodegenza per la Casa di Cura S. Francesco di Vasto (CH).»
Art. 18
1. Dopo l’art. 212 della L.R. 6/2005 aggiungere l’art. 212quinquies:
«Art. 212quinquies
Al paragrafo 4.1 del Capo 4 della L.R. 72/1994 recante: Piano sanitario regionale 1994-1996, la frase "quattro membri nominati dalla Giunta regionale" è sostituita dalla seguente "otto membri nominati dalla Giunta regionale".»
Art. 19
1. Dopo il comma 1 dell’art. 130 della L.R. 6/2005 è aggiunto il seguente comma 1bis:
«1bis. Sono ammessi al contributo in c/interessi sia gli investimenti con o senza scorte e sia le spese di gestione nei limiti stabiliti dalla L.R. 39/1998.»
Art. 20
1. Dopo l’art. 20 della L.R. 6/2005 inserire l’art. 20bis:
«Art. 20bis - Istituzione di borse di studio medico-specialistiche regionali
1. Al fine di far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali la Regione Abruzzo assegna apposite risorse all’Università degli Studi di L’Aquila - Facoltà di Medicina e Chirurgia - al fine di finanziare otto borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato, da attivare a decorrere dall’anno accademico 2004/2005, di cui si assume l’onere finanziario per l’intero corso degli studi.
Le borse di studio aggiuntive afferiscono ai corsi di:
- Ematologia n. 2 borse di studio
- Neurochirurgia n. 2 borse di studio
- Medicina Fisica e Riabilitazione n. 2 borse di studio in essere presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di L’Aquila.
L’importo della borsa di studio è pari a quello indicato nell’art. 39 del D.Lgs. 368/1999.
2. La Direzione Sanità della Giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo, di cui al precedente comma 1, all’Università beneficiaria per ciascun anno accademico, con le seguenti modalità:
a) per le borse di studio relative al 1° anno del Corso di specializzazione, gli importi devono essere erogati in unica soluzione entro il 30 aprile dell’anno 2005;
b) per quelle relative agli anni successivi al primo, gli importi devono essere erogati anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun anno, data antecedente all’inizio degli anni accademici di riferimento.
La quota del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non viene utilizzata per il previsto finanziamento della borsa di studio a favore dell’avente titolo, deve essere restituita alla Regione Abruzzo, che ne sospende l’ulteriore erogazione, anche nel caso di rinuncia, dell’avente titolo medesimo, alla prosecuzione, in qualsiasi momento, della frequenza del corso di specializzazione.
3. I corsi di cui al comma 1 si svolgono presso le strutture che concorrono a costituire la rete formativa della Scuola di specializzazione di interesse, così come individuate nel protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Abruzzo e l’Università degli Studi di Chieti, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini dell’attivazione del corso il rettore dell’Università di L’Aquila accerta e certifica il possesso dei requisiti di idoneità di cui al Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 17.12.1997.»
Art. 21
1. L’art. 202 della L.R. 6/2005, è sostituito dal seguente:
«Art. 202 - Interventi a favore dei soggetti non udenti
1. La Regione tutela il diritto alla salute dei soggetti non udenti e rimuove gli ostacoli che si frappongono alla loro piena integrazione nel sistema scolastico e sociale.
2. Per la diagnosi precoce dell’ipoacusia, i neonati sono sottoposti, entro sei giorni dalla nascita, a screening audiometrici per la funzione auditiva mediante idonea apparecchiatura presso il presidio o l’azienda ospedaliera in cui è avvenuto il parto.
Nel caso il parto non sia avvenuto in presidio o in un’azienda ospedaliera, l’esame di cui al comma 1 viene effettuato nell’unità operativa di neonatologia o pediatria o otorinolaringoiatria dell’Azienda USL di competenza.
3. E’ istituito presso il presidio ospedaliero "Santo Spirito" dell’Azienda USL di Pescara, il "Centro di Audiologia" con compiti di:
a) accertamento precoce delle ipoacusie infantili e dei danni uditivi attraverso l’esame dei "potenziali evocativi uditivi del troncoencefalo";
b) studi e ricerche in merito al trattamento riabilitativo delle sordità;
c) raccolta dei dati patologici ai fini cognitivi e invio degli stessi alla Direzione regionale Sanità per l’elaborazione statistica ed organizzativa.
4. Le Aziende USL in cui è residente il minore non udente provvedono:
a) alla protesizzazione acustica e ai normali controlli periodici medico-specialistici;
b) alla riabilitazione precoce del sordo con specifici interventi di recupero foniatrico, attuati da logopedisti dell’Azienda stessa.
In casi clinicamente selezionati di sordità, le Aziende USL inviano il paziente al Centro di cui al precedente comma per l’impianto cocleare.
5. I Comuni adottano ogni idonea iniziativa volta a prevenire e a recuperare gli svantaggi nella comunicazione dei non udenti anche avvalendosi della collaborazione di Enti morali ed Associazioni di volontariato. In particolare i comuni organizzano idonei corsi per i genitori e per il personale di sostegno del minore audioleso.
6. Per le spese di cui al presente articolo si provvede con la finalizzazione di € 100.000,00 nell’ambito della UPB 12.01.001, Cap. 81500 quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente.»
Art. 22
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 3 marzo 2005
PACE