IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Istituzione

1.   La Regione Abruzzo istituisce i distretti culturali al fine di sviluppare le potenzialità del territorio regionale in campo culturale.

Art. 2
Definizione

1.   Un distretto culturale è un sistema territoriale definito e delimitato di relazioni, che integra il processo di valorizzazione delle datazioni culturali, siano esse materiali che immateriali; con le infrastrutture e con gli altri settori produttivi che a quel processo sono connessi.

Art. 3
Obiettivi

1.   La realizzazione di un distretto culturale, ha l’obiettivo, da un lato, di rendere più efficiente ed efficace il processo di produzione di "cultura" e dall’altro di ottimizzare, su scala locale, i suoi impatti economici e sociali.

Art. 4
Soggetti partecipanti

1.   Al distretto culturale possono partecipare gli Enti locali e/o soggetti privati (gli uni e gli altri, tanto in forma singola che in forma associata).

2.   Si possono costituire distretti culturali appartenenti anche a regioni diverse.

3.   Alle Agenzie per la promozione culturale si può affidare territorialmente un ruolo di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti partecipanti al distretto stesso.

Art. 5
Finanziamento dei progetti

1.   I soggetti promotori che partecipano alla costituzione dei singoli distretti culturali devono richiedere il riconoscimento alla Regione Abruzzo, impegnandosi a compartecipare al finanziamento dei progetti presentati anche per lotti funzionali.

2.   La Regione Abruzzo interviene a favore dei distretti culturali attraverso l’erogazione di fondi previsti dagli strumenti di programmazione ordinaria e straordinaria che rendano concreti i programmi e le finalità.

3.   Ai progetti possono, comunque, concorrere finanziamenti ulteriori provenienti da risorse statali e/o comunitarie.

Art. 6
Finalità dei progetti

1.   I progetti presentati dai distretti culturali devono avere le seguenti finalità:

a)          migliorare le capacità d’informazione e di assistenza culturale dei territori interessati;

b)    attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari al potenziamento dell’offerta culturale, alla riqualificazione della cultura e del territorio delle località interessate, rendendo efficace la fruibilità culturale dell’intero territorio;

c)          sostenere la riqualificazione dell’offerta culturale con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la promozione di certificazioni di qualità ed ecologiche, nonché, la promozione della produzione culturale locale;

d)          promuovere marketing telematico per favorire collegamenti tra i vari organismi regionali del settore.

Art. 7
Indirizzi

1.   La Regione Abruzzo entro 90 (novanta giorni) dall’entrata in vigore della presente legge predispone le linee d’indirizzo e le procedure per il riconoscimento dei distretti culturali, nel rispetto della presente legge.

2.   Le linee d’indirizzo dovranno avere, per l’esame dei progetti presentati dai soggetti promotori dei distretti culturali, un nucleo di valutazione composto da rappresentanti della Direzione regionale qualità della vita, rappresentanti delle Agenzie per la promozione culturale territoriali e da esponenti di Associazioni culturali, territoriali e di rappresentanti di Enti locali.

3.   Le linee di indirizzo dovranno essere indicate, per il parere, alla competente Commissione consiliare.

Art. 8
Consulenza e sostegno tecnico ai distretti culturali

1.   Oltre alle funzioni già attribuite, le Agenzie per la promozione culturale, forniscono consulenza e sostegno tecnico a favore dei distretti culturali.

2.   Con il fine di rendere operativo quanto stabilito nel precedente comma, in aggiunta alle Agenzie per la promozione culturale già in essere, sono istituite le nuove Agenzie per la promozione culturale di Giulianova, Atri e Nereto.

Art. 9
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 3 marzo 2005

PACE