IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 di cui alla L.R. 7/2005, sono apportate le modifiche in termini di competenza e cassa sulla base dei prospetti allegati.

Art. 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 3 marzo 2005

PACE

Segue Allegato