IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 di cui alla L.R. 7/2005, sono apportate le modifiche in termini di competenza e cassa sulla base dei prospetti allegati.
Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 3 marzo 2005
PACE
Segue
Allegato