IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1.   Le Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario possono, mediante apposite convenzioni con istituti di credito, agevolare la concessione di prestiti agli studenti meritevoli attraverso l’erogazione di un contributo in conto interessi e garantendo il rimborso del prestito all’istituto di credito concedente.

Art. 2
Condizioni per ottenere il prestito

1.   Possono accedere ai prestiti fiduciari gli studenti universitari capaci e meritevoli iscritti:

a)     al terzo anno dei corsi triennali;

b)    agli ultimi di tre anni dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico;

c)     ai corsi di laurea specialistica;

d)    ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;

e)     ai corsi di dottorato di ricerca;

f)     ai master di cui all’art. 3, comma 8, del decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2.   Le condizioni economiche degli studenti che richiedono il prestito agevolato devono essere tali per cui la situazione economica equivalente rientra nel limite di € 25.000,00.

Art. 3
Requisiti di accesso

1.   Gli iscritti ai corsi di laurea triennale, specialistica e specialistica a ciclo unico devono aver conseguito al momento della domanda un numero di crediti o di annualità non inferiore ai ¾, arrotondato per difetto, del numero di crediti o di annualità previsti dal piano di studi degli anni precedenti, ed una media non inferiore a 26/30. Per gli iscritti ai corsi di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca ed ai master di cui all’articolo precedente, il merito viene valutato in base alla media dei voti ottenuti nel corso di laurea di cui si sia conseguito il titolo.

2.   Gli studenti iscritti alle Accademie di belle arti e al Conservatorio devono:

a)     non essere e non essere mai stati ripetenti;

b)    avere conseguito, negli esami fondamentali dell’anno immediatamente precedente, una votazione media non inferiore a 27/30 (ventisette su trenta).

3.   Le singole Aziende possono decidere di prevedere meccanismi premianti, per gli studenti inseriti dalle Università nei programmi di mobilità internazionale.

Art. 4
Importo del prestito agevolato

1.   L’importo massimo del prestito agevolato è stabilito in € 4.200,00, rimborsabili in 36 mesi con rate semestrali.

Art. 5
Concorso negli interessi

1.   L’Azienda regionale per il D.S.U. componente concorre al pagamento del 100% degli interessi. Il contributo sarà concesso dall’Azienda ai singoli studenti e verrà corrisposto direttamente all’istituto convenzionato secondo il piano di ammortamento prestabilito.

Art. 6
Rimborso

1.      L’ammortamento del prestito inizia entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di concessione.

2.   L’istituto convenzionato può consentire l’estinzione anticipata del prestito. In tal caso il debitore è tenuto a rimborsare il residuo debito in linea capitale.

3.   La definizione delle modalità di rimborso del prestito sarà fissata in apposita convenzione.

Art. 7
Erogazione del prestito e procedura

1.      L’erogazione del prestito è soggetta alle seguenti condizioni e procedure:

a)     la concessione del prestito è subordinata all’impegno formale da parte dello studente, reso all’Azienda, di rimborsare il prestito nei termini stabiliti dalle apposite convenzioni. Ai fini della concessione del prestito, le Aziende per il diritto allo studio, valutano esclusivamente il merito ed il reddito degli studenti senza bisogno di garanzie patrimoniali o avalli e garanzie di soggetti terzi;

b)    il prestito è cumulabile con altri benefici, anche gratuiti, del diritto allo studio universitario, mentre non è possibile tenere accesi due prestiti contemporaneamente;

c)     lo studente presenta la domanda per il prestito agevolato, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal piano dell’Azienda regionale per il D.S.U.. L’Azienda, verificato il possesso dei requisiti, delibera la concessione della fideiussione e la concessione del contributo in conto interessi secondo le modalità previste nel piano di ammortamento. Entro i 15 giorni successivi trasmette tale atto, insieme alla domanda ed ai relativi documenti allegati, all’istituto convenzionato. La Banca, ricevuta la domanda e la documentazione, provvede ad erogare il prestito allo studente, dandone comunicazione all’Azienda regionale per il D.S.U. La suddetta comunicazione circa la concessione e l’erogazione del prestito sarà accompagnata dalla copia del contratto stipulato tra lo stesso istituto e lo studente nonché dalla copia del piano di ammortamento.

2.   L’Azienda, entro 10 giorni da tale comunicazione, accantona il relativo contributo in conto interessi da corrispondere all’istituto bancario secondo il piano di ammortamento prestabilito.

Art. 8
Graduatoria

1.   Le singole Aziende pubblicano annualmente il bando per la concessione del prestito d’onore, e redigono la graduatoria dei beneficiari sulla base delle risorse disponibili per il pagamento dei contributi in conto interessi. Le graduatorie sono stilate, una volta verificati i requisiti di reddito, sulla base dei requisiti di merito. Nel caso di parità dei requisiti di merito è valutata la situazione reddituale.

Art. 9
Decadenza del beneficio

1.   Le cause di decadenza del beneficio saranno identificate nelle convenzioni con gli istituti di credito convenzionati.

Art. 10
Plafond per il concorso nel pagamento degli interessi.

1.      Annualmente la Regione stanzia le risorse destinate al prestito d’onore, da ripartire alle singole Aziende sulla base dei prestiti d’onore concessi nell’esercizio precedente. Nel primo esercizio le somme stanziate per le tre Aziende ammontano a € 400.000,00 (quattrocentomila/00), che verranno ripartite in base al numero degli iscritti. Le singole Aziende possono integrare gli stanziamenti regionali con somme proprie e con stanziamenti ottenuti in seguito a convenzioni con l’Ateneo.

Art. 11
Norma finanziaria

1.   La somma di € 400.000,00 risulta iscritta per l’anno 2005 nell’ambito della UPB 10.01.002 sul capitolo di spesa 41511 denominato: Finanziamento alle Aziende regionali per il D.S.U. per spese correnti - L.R. 91/1994 art. 36, come da disposizioni approvate nella legge finanziaria 2005.

Art. 12
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 3 marzo 2005

PACE