IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo, con la presente legge riconosce un ruolo essenziale, anche sotto il profilo turistico, allo sviluppo della cultura attraverso la promozione delle attività culturali e la valorizzazione dei beni presenti sul proprio territorio.
2. La presente legge, ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale e della promozione e organizzazione delle connesse attività culturali, disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti i beni culturali, così come definiti dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42: Codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Per le finalità della presente legge, la Regione opera congiuntamente agli enti locali e persegue ogni possibile intesa con gli organi centrali e periferici dello Stato e con gli altri soggetti pubblici e privati, anche mediante accordi di programma e altre forme pattizie.
Art. 2
Costituzione Consorzi dei Beni Culturali
nelle Province dell’Abruzzo
1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui all’art. 1 e, nel contempo, di promuovere lo sviluppo del turismo, la Regione favorisce la costituzione dei Consorzi dei Beni Culturali delle province abruzzesi, per la valorizzazione e la gestione dei beni culturali presenti nel proprio territorio e ne sostiene e promuove le attività.
2. I consorzi di cui al comma 1:
a) Sono costituiti da Province, Comuni, Comunità montane e altri Enti, pubblici e privati, ricadenti nei territori provinciali;
b) Hanno durata non inferiore a venti anni;
c) Il loro patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i contributi ordinari e straordinari, conferiti dagli associati e da quelli acquisiti con mezzi finanziari propri;
d) Lo statuto di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali" prevede:
- lo scopo è preminentemente quello della valorizzazione, della promozione e della gestione dei beni culturali rientranti nel patrimonio consortile, degli associati e, comunque, di quelli esistenti nei loro territori, di seguito denominati beni culturali, e della promozione delle attività culturali nei loro territori;
- l’applicazione delle norme previste per le aziende speciali.
3. I Consorzi dei Beni Culturali delle Province di L’Aquila e Teramo già costituiti adeguano i loro statuti e convenzioni alle norme della presente legge.
Art. 3
Ruolo della Regione e delega di funzioni
ai Consorzi dei Beni Culturali
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con deliberazione-quadro triennale, aggiornabile annualmente, definisce i criteri fondamentali di intervento in materia di beni, attività e servizi culturali, tenuto conto dei contesti territoriali, dello sviluppo e della valorizzazione del patrimonio culturale delle comunità locali.
2. Con successivi atti amministrativi, la Giunta regionale elabora, promuove e sostiene iniziative e progetti di rilevanza regionale in materia culturale.
3. Sono delegabili ai Consorzi dei Beni Culturali le funzioni e i compiti di valorizzazione, che comprendono le attività concernenti:
a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni culturali e della loro sicurezza, integrità e valore;
b) il miglioramento dell’accesso ai beni culturali;
c) la diffusione della conoscenza dei beni culturali mediante:
- pubblicazione o concorso alla pubblicazione di cataloghi, studi e ogni altro strumento di informazione relativo ai beni culturali;
- l’organizzazione e la realizzazione di mostre ed eventi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- l’organizzazione e la realizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni culturali o a operazioni di recupero, restauro o ad acquisizioni;
- l’organizzazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e istituzioni di ricerca;
- l’organizzazione di attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con istituti di istruzione;
- l’organizzazione di itinerari culturali, in collaborazione con gli enti e gli organi competenti per il turismo;
d) sono, inoltre, delegabili ai Consorzi dei Beni Culturali le funzioni e i compiti di promozione, che comprendono le attività concernenti:
- l’equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree del loro territorio e, in collaborazione con i Consorzi dei Beni Culturali delle altre province, della regione;
- l’organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali e a favorirne la diffusione;
- l’organizzazione di iniziative dirette a favorire l’integrazione delle attività culturali con quelle relative all'istruzione scolastica.
4. I Consorzi dei Beni Culturali sono altresì competenti a stipulare i contratti di sponsorizzazione, di cui all’art. 120 del D.Lgs. 42/2004, relativi alla progettazione o all’attuazione di iniziative nel campo della valorizzazione dei beni culturali.
5. I Comuni e le Province, con propri atti, possono trasferire la gestione di musei e di altri beni culturali ai Consorzi dei Beni Culturali.
Art. 4
Finanziamento
1. A ciascuno dei consorzi di cui all’art. 2, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti secondo quanto stabilito dalla presente legge, è destinato un finanziamento regionale annuo.
2. Per quanto attiene le modalità di concessione e di liquidazione del finanziamento di cui al comma 1, si rinvia a quanto disposto dall’art. 11, commi da 2 a 5, della L.R. 7/2003: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2003).
Art. 5
Norma finanziaria
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il Cap. 61530 (FO 10.01.004): Contributo a favore dei Consorzi dei Beni Culturali delle Province di L’Aquila e Teramo, dello stato di previsione della spesa assume la seguente denominazione: Contributo a favore dei Consorzi dei Beni Culturali.
2. All’onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l’anno 2005 in € 200.000,00, si fa fronte mediante lo stanziamento di cui al Cap. 61530 (FO 10.01.004) denominato: Contributo a favore dei Consorzi dei Beni Culturali.
3. Per la determinazione dell’onere relativo agli esercizi futuri si rinvia alla legge finanziaria regionale ai sensi dell’art. 8 della L.R. 3/2002: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 3 marzo 2005
PACE