IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Istituzione

1.   La Regione Abruzzo istituisce i distretti rurali quali strumenti di sviluppo e di corretta gestione del territorio in aree fortemente caratterizzate dall'attività agricola. (Legge di Orientamento agricolo n. 228 del 6.4.2001).

Art. 2
Definizione

1.   I distretti rurali sono sistemi locali caratterizzati da identità storiche e territoriali omogenee, derivanti dall'integrazione tra attività agricole ed altre attività locali (agriturismo, turismo rurale, artigianato, valori legati all'ambiente e alla tradizione contadina, attività turistico-culturali), nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con storia e variazioni naturali del territorio.

Art. 3
Finalità

1.   La Regione Abruzzo, al fine di promuovere i distretti rurali, interviene con politiche finalizzate a:

a)          favorire i processi di riorganizzazione interna del distretto, rafforzando e consolidando il coordinamento e le relazioni tra le imprese;

b)          adeguare le strutture produttive esistenti e le infrastrutture di servizio alle necessità economiche ambientali e territoriali;

c)          migliorare la qualità di conformità dei processi e delle aziende;

d)          promuovere la sicurezza degli alimenti;

e)          sostenere la presenza sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;

f)          valorizzare la produzione agricola;

g)          migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;

h)          contribuire al mantenimento e alla crescita dell'occupazione.

2.   La Regione Abruzzo realizza le finalità previste dal presente progetto di legge con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei soggetti operanti sul territorio del distretto, anche con l'utilizzo di strumenti di programmazione negoziata.

Art. 4
Individuazione dei distretti rurali

1.   I distretti rurali sono individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta delle province interessate, che sentono le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali.

Art. 5
Piano di distretto

1.   La Provincia competente per territorio, o le province, d'intesa tra loro, laddove il distretto comprenda territori di diverse province, elaborano il piano di distretto, entro novanta giorni dall'individuazione del Distretto medesimo.

2.   La provincia o le province interessate assicurano la partecipazione delle Istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale attraverso strumenti permanenti di concertazione istituzionale.

Art. 6
Contenuti e procedure del piano

1.   Il Piano di distretto è adottato dalla provincia o dalle province, d'intesa fra loro, laddove il distretto comprenda territori di diverse province.

2.   Il Piano di distretto deve prevedere almeno:

a)     l'analisi sintetica della situazione esistente e delle prospettive della produzione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto, nonché delle problematiche ambientali e territoriali;

b)    la descrizione della situazione esistente ed una valutazione delle prospettive delle diverse forme di interrelazione e interdipendenza tra imprese della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli ed altri soggetti locali;

c)          l'indicazione delle politiche agricole e rurali significative per il distretto, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio e delle tradizioni rurali;

d)    la definizione di progetti di innovazione.

3.   Il Piano di distretto è trasmesso dalla provincia alla Giunta regionale, che lo approva, previo parere della Commissione consiliare competente entro sessanta giorni.

4.   Il Piano di distretto ha validità triennale e può essere modificato viste le procedure di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7
Consulenza e sostegno tecnico

1.   La Regione si avvale per l'attivazione del presente progetto di legge della consulenza, collaborazione e supporto tecnico dell'ARSSA.

Art. 8
Controllo

1.   Le Province trasmettono, ogni semestre, alla Giunta regionale, apposita relazione sull'attività svolta.

2.   La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Art. 9
Norma finanziaria

1.   Per la prima applicazione della presente legge per l'anno 2005, non si prevedono oneri a carico del bilancio della Regione.

2.   Per gli esercizi successivi al 2005 gli oneri saranno determinati dalle rispettive leggi finanziarie, così come disposto dall'art. 8 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, successivamente all'emanazione del Regolamento.

Art. 10
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 3 marzo 2005

PACE