IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA RE
GIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1.   La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche agricole di sviluppo rurale, con la presente legge incentiva il potenziamento dei servizi specialistici alle aziende zootecniche attraverso il riordino del sistema delle Associazioni Allevatori ed il sostegno delle attività connesse al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, garantendo comunque i livelli occupazionali del personale dipendente a tempo indeterminato ed in costanza di servizio alla data di entrata in vigore della presente Legge presso le Associazioni Provinciali e Regionali della Regione Abruzzo.

Art. 2
Obiettivi ed interventi

1.   Ai fini di cui all'art. 1, nel rispetto della normativa comunitaria ed in armonia con la legislazione nazionale, la Regione:

a)   sostiene la centralizzazione dei servizi del sistema Associazioni Allevatori al fine di perseguire l'unitarietà dei rapporti verso l'Amministrazione regionale e favorire una maggiore efficienza dei servizi tecnici specializzati resi agli imprenditori agricoli, con conseguente razionalizzazione della spesa pubblica;

b)  finanzia lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici di tutte le diverse specie e razze d'interesse zootecnico;

c) incentiva l'esecuzione dei controlli della produttività del bestiame allevato finalizzati all'attività di miglioramento genetico dello stesso;

d)  finanzia l'assistenza zootecnica e veterinaria;

e) promuove la diffusione dell'inseminazione strumentale e delle tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale.

2.   La Giunta regionale può finanziare, anche per il tramite dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo di cui all'art. 3, programmi ed interventi nelle seguenti materie:

a) valutazione genetica dei riproduttori destinati al miglioramento del patrimonio zootecnico allevato;

b) investimenti finalizzati al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori maschi provenienti dai centri genetici e femmine iscritte nei libri genealogici o, in mancanza degli stessi, nei relativi registri anagrafici, con esclusione delle specie avicole e suine;

c) organizzazione nell'ambito regionale e nazionale di manifestazioni fieristiche, scientifiche e divulgative, nonché partecipazione alle stesse degli allevatori interessati, ad esclusione di ogni attività pubblicitaria di cui al punto 7, degli "Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato", n. 2001/C 252/03;

d) svolgimento di corsi specialistici di formazione o di aggiornamento per tecnici ed allevatori;

e) collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di studi e ricerche in zootecnia;

f) acquisizione ed elaborazione dati inerenti alla riproduzione animale.

3.   La determinazione delle spese ammissibili al contributo pubblico e le modalità operative degli interventi di cui al presente articolo sono stabiliti ai sensi dell'art. 10.

Art. 3
Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo

1.   La Regione concede all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA), cui aderiscono le Associazioni Provinciali degli Allevatori, i finanziamenti pubblici previsti, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

2.   Il personale dipendente a tempo indeterminato ed in costanza di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Associazioni Provinciali Allevatori della Regione Abruzzo può essere collocato, a domanda degli interessati, nell'organico del personale dell'ARA senza soluzione di continuità lavorativa e conservando i diritti contrattuali acquisiti.

3.   Il personale di cui al comma 2, in relazione alle attività da svolgere ed alle esigenze e compiti individuati nel programma operativo triennale di cui all'art. 10, può operare presso le strutture territoriali dell'intero Sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo.

4.   Le Associazioni Provinciali Allevatori della Regione Abruzzo che aderiscono all'ARA assicurano l'operatività sul territorio ed il collegamento con gli allevatori secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti.

Art. 4
Tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici

1.   Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze allevate può essere concesso un contributo annuale fino al 100% delle spese sostenute e riconosciute ammissibili.

2.   La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.

Art. 5
Controlli della produttività animale

1.   Per l'effettuazione dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, finalizzati all'attività di miglioramento genetico del bestiame allevato, può essere concesso un contributo annuale fino al 70% delle spese sostenute e riconosciute ammissibili.

2.   La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.

Art. 6
Assistenza specialistica

1.   Al fine di conseguire il miglioramento delle tecniche di allevamento e delle produzioni zootecniche, nonché il benessere degli animali e l'adeguamento delle strutture ed impianti zootecnici alle norme sulla sicurezza e sulla compatibilità ambientale ed igienico-sanitaria, la Giunta regionale concede all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo aiuti fino al 100% della spesa riconosciuta per la realizzazione di programmi di assistenza specialistica zootecnica-veterinaria.

2.   L'assistenza specialistica di cui al comma 1, è finanziata a condizione che la stessa non rientri nella normale attività di gestione aziendale.

Art. 7
Riproduzione animale

1.   Allo scopo di sostenere il mantenimento ed il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico regionale, la Giunta Regionale riconosce i seguenti aiuti:

a)   fino al 40% dei costi ammissibili per investimenti in centri per la riproduzione animale;

b)  fino al 40% dei costi riconosciuti ammissibili per l'introduzione a livello di azienda di tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale;

c)   fino al 30% dei costi relativi al mantenimento di singoli riproduttori maschi di elevata qualità genetica, iscritti ai libri genealogici e destinati alla riproduzione.

Art. 8
Altri interventi

1.   La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, può finanziare i programmi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, con i seguenti massimali di contributi rapportati alla spesa ammissibile:

a)   70% per la finalità di cui alla lett. a);

b)  40% per le finalità di cui alla lett. b);

c)   100% per le finalità di cui alle lettere c), d), e), f).

Art. 9
Soggetti beneficiari

1.   Ai fini della presente legge sono considerati soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli che, in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario, esercitano l'attività zootecnica nel territorio regionale.

2.   L'importo globale degli aiuti concessi per singolo beneficiario non può superare il massimale di € 100.000,00 per un periodo di tre anni.

3.   Gli interventi ed i servizi di assistenza specialistica sono diretti a tutti gli allevatori, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno al Sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo.

Art. 10
Procedure

1.   Per l'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 4, 5, 6 e 7, la Giunta regionale provvede mediante l'adozione di un programma operativo triennale che individua le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica.

2.   Il programma operativo triennale di cui al comma 1, è predisposto dal Settore Agricoltura, sentito il parere consultivo del Comitato Zootecnico Regionale (CZR) di cui all'art. 11, ed adottato dalla Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente.

3.      L'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta, alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno.

4.   Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, la Giunta regionale, secondo le esigenze del settore zootecnico e le disponibilità di bilancio, provvede mediante l'adozione di programmi operativi che individuano le tipologie tecniche, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità per la concessione dei contributi.

5.   I programmi operativi e le loro variazioni sono predisposti dal Settore Agricoltura, sentito il parere consultivo del Comitato Zootecnico Regionale di cui all'art. 11, e sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare competente.

6.   I bandi per l'attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono di norma pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione agricoltura.

Art. 11
Comitato Zootecnico Regionale

1.   Il Comitato Zootecnico Regionale, istituito con delibera della Giunta regionale su proposta del componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura, è costituito:

a)   dal Direttore regionale della competente Direzione, che assume le funzioni di presidente;

b)  dal Dirigente del Servizio produzioni agricole e mercato che, in assenza del Direttore regionale, assume le funzioni di presidente;

c)   dal Responsabile dell'Ufficio tutela e valorizzazione delle produzioni agricole che funge da segretario;

d)  dal Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" dell'Abruzzo e del Molise, o un suo delegato;

e)   dal Dirigente del Servizio veterinario del Settore sanità, o un suo delegato;

f)   dal Direttore dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, o un suo delegato;

g)   dai titolari delle cattedre di zootecnia delle Facoltà di Agraria e Veterinaria dell'Università di Teramo, o loro delegati;

h)   dai Direttori regionali delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o loro delegati;

i)    dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

j)   dal Direttore regionale dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, o un suo delegato.

2.   Il Comitato in questione esprime un parere consultivo sul Programma operativo triennale di cui all'art. 10, comma 1 e sui programmi operativi di cui all'art. 10, comma 4.

3.   Il Comitato Zootecnico Regionale si riunisce ordinariamente entro il 31 ottobre di ogni anno e, su convocazione del suo Presidente, ogni volta che le condizioni zoo-sanitarie del territorio regionale lo richiedano.

4.   Ai componenti del Comitato Zootecnico Regionale non compete alcuna indennità di presenza.

5.   Il rinnovo del Comitato Zootecnico Regionale avviene con le stesse modalità della sua istituzione.

Art. 12
Anticipazioni

1.      L'Amministrazione regionale, all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo annuale di attività di cui all'art. 10, comma 3, è autorizzata ad anticipare, in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, l'80% delle somme annualmente occorrenti allo svolgimento dei servizi inclusi nello stesso progetto.

2.      L'anticipazione di cui al comma 1 è erogata su apposito conto corrente bancario infruttifero vincolato, in via prioritaria, al pagamento dei costi fissi.

3.   Sul conto corrente di cui al comma 2, i pagamenti sono disposti unicamente dal legale rappresentante dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo e le eventuali giustificate economie di spesa costituiscono anticipazione per l'anno successivo.

4.      L'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo è tenuta ad utilizzare un'apposita procedura informatica che permetta di separare la contabilità relativa alle diverse attività e ai diversi programmi.

5.   La stessa Associazione è tenuta, altresì, a presentare la documentazione delle spese sostenute entro il 30 giugno dell'anno successivo per consentire l'eventuale erogazione del contributo pubblico a titolo di saldo finale.

6.   La mancata presentazione del rendiconto finale delle spese nei termini di cui al comma 5 comporta il recupero nei confronti dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo del contributo pubblico anticipato e l'esclusione della stessa dai finanziamenti regionali per l'anno in corso e per quello successivo.

7.   Le eventuali giustificate economie di spesa accertate dall'Amministrazione regionale costituiscono anticipazione per l'anno successivo.

Art. 13
Disposizione transitoria

1.   In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di non determinare soluzione di continuità nella gestione delle attività di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARA, nelle more dell'approvazione del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale di attività previsti dall'art. 10, un'anticipazione del contributo pubblico fino al 50% di quello erogato nell'anno precedente.

Art. 14
Abrogazioni

1.   Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione Europea sulla legge medesima ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato Istitutivo, sono abrogate tutte le norme incompatibili ed in contrasto con la presente legge, ed in particolare:

a)   l'art. 16, della L.R. 30 maggio 1997, n. 53 recante: Interventi nel settore agricolo e agroalimentare;

b)  tutti i riferimenti normativi relativi alle Associazioni Provinciali e Regionale degli Allevatori contenuti nella L.R. 6 settembre 1999, n. 56 recante: Disciplina della divulgazione agricola ed assistenza tecnica in agricoltura.

2.   Sono abrogati, altresì, le misure d'intervento di cui alla lett. f), dell'art. 2, della L.R. 15/2003 recante: Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie, nonché il comma 5, dell'art. 4 della stessa L.R. 15/2003.

Art. 15
Norma finanziaria

1.   La presente legge, per quanto concerne l'applicazione degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8, non comporta aumento significativo di spesa globale per la Regione, trattandosi di operazioni su personale e attività già finanziate attraverso il bilancio regionale.

2.   Per gli interventi previsti dalla presente legge di cui agli artt. 4 e 5, si fa fronte con i trasferimenti statali iscritti nel Cap. 102468 denominato: Contributi statali alle Associazioni Provinciali Allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali, UPB 07.02.014.

3.   Gli interventi di cui agli artt. 6, 7 e 8 trovano applicazione a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e ai relativi oneri si fa fronte per il primo anno con le disponibilità iscritte nell'ambito della UPB 07 02 009 sul Cap. 102400 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributi regionali all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame, per un importo complessivo di € 2.200.000,00.

4.   Per gli esercizi successivi lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 3, della presente legge è determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 3/2002.

5.      Contestualmente all'iscrizione delle somme previste dai precedenti commi 3 e 4, sul capitolo di nuova istituzione, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, lo stanziamento destinato allo svolgimento delle attività di assistenza specialistica svolte dalle Associazioni Allevatori, previsto sul Cap. 102380 denominato: Dotazione annuale all'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) per l'attuazione delle attività e delle iniziative di istituto - L.R. 87/1978, art. 21, comma 2, UPB 07.02.017 è ridotto di pari importo.

Art. 16
Compatibilità comunitaria ed effetti

1.   Gli aiuti previsti dalla presente legge decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione Europea sulla legge medesima ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato Istitutivo.

Art. 17
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente Legge sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 3 Marzo 2005

PACE