IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA RE
GIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1.   La Regione Abruzzo sostiene l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, mettere in rilievo l'origine e le qualità della produzione, perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica.

Art. 2
Definizioni

1.   Ai fini della presente legge si intende:

a)   per "sistema di rintracciabilità" la possibilità di ricostruire, seguire e comunicare il percorso di un prodotto agricolo e di un alimento con una determinata qualità ed origine, attraverso le fasi della raccolta, produzione, trasformazione, confezionamento e distribuzione;

b)  per "unità consumatore", l'unità minima dell'atto d'acquisto;

c)   per "per filiera agroalimentare", l'insieme delle imprese che concorrono alla produzione, raccolta della materia prima agricola, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un prodotto agroalimentare.

Art. 3
Progetti ammessi a contributo

1.   Ai fini di cui all'art. 1 la Regione Abruzzo concede contributi per l'attuazione di progetti finalizzati all'introduzione di sistemi di rintracciabilità per:

a)   filiera completa, dall'azienda agricola all'unità consumatori;

b) segmenti di filiera, realizzati su almeno due fasi a condizione che individuino l'origine della materia prima.

2.   I progetti previsti al comma 1 ed art. 4 devono essere conformi alla norma UNI in materia di rintracciabilità. Tale conformità deve essere attestata da parte di organismi accreditati, secondo le norme EN 45012 o EN 45011, entro due anni dalla data di concessione, pena la revoca del contributo.

Art. 4
Produzione di qualità regolamentata

1.   Per le produzioni di qualità regolamentata di cui al comma 2 la Regione concede contributi, in relazione alle fasi sottoposte a certificazione, esclusivamente per l'implementazione informatica del sistema di rintracciabilità.

2.   Sono considerate produzioni di qualità regolamentata quelle ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori ed in ossequio alle seguenti normative:

a)   Reg. CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

b)  Reg. CEE 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

c)   Reg. CEE 2082/92 relativo all'attestazione di specificità dei prodotti agricoli alimentari.

3.   Sono inoltre considerate di qualità le produzioni vitivinicole DOC, DOCG e IGT ottenute ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova disciplina delle denominazione d'origine dei vini".

Art. 5
Beneficiari

1.   Possono ottenere i contributi previsti dall'art. 6 i seguenti soggetti:

a)   le imprese agricole singole o associate e le imprese alimentari che svolgono almeno una delle seguenti attività:

a.1         raccolta di prodotti agricoli spontanei;

a.2         produzione di prodotti agricoli o alimentari;

a.3         trasformazione di prodotti agricoli o alimentari

a.4         confezionamento di prodotti agricoli o alimentari

b)  le organizzazioni dei produttori riconosciute a livello regionale;

c)   le organizzazioni dei produttori riconosciute dalla Regione ai sensi dell'art. 11 e del Regolamento CE 2200/96;

d)  le organizzazioni interprofessionali riconosciute dalla Regione;

e)   le società di servizi specificamente qualificate per la realizzazione di progetti di rintracciabilità.

2.   Le imprese che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione possono ottenere i contributi solo se presentano il progetto congiuntamente ad alcuno dei soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1.

3.   Le società di cui alla lett. e) del comma 1 devono;

a) prevedere statutariamente la partecipazione maggioritaria di soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1;

b) presentare progetti che coinvolgono i soci di maggioranza, come individuati alla lett. a) del presente comma;

c) consentire la partecipazione ai progetti di rintracciabilità, in condizione di parità, di tutti i soggetti della filiera appartenenti alle categorie di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1.

Art. 6
Programma degli interventi

1.   La Giunta regionale, in attuazione della presente legge, approva un programma annuale di interventi. Il programma individua gli obiettivi e può stabilire ulteriori priorità rispetto a quelle previste dall'art. 5, nonché eventuali esclusioni tra le categorie di beneficiari di cui all'art. 4.

2.   Il programma di cui al comma 1 deve essere conforme alle linee programmatiche della politica agricola comunitaria.

Art. 7
Contributi

1.   I contributi per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 4, comma 1, non possono superare il 50% della spesa ammissibile. Essi devono in ogni caso essere contenuti entro i limiti stabiliti dall'unione europea e non superare la cifra di € 900.000,00 per soggetto.

2.   Per le imprese di produzione, trasformazione e confezionamento di prodotti non elencati all'Allegato 1 dell'art. 32 del Trattato d'istituzione della Comunità Europea, nonché per le imprese che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione, l'importo massimo totale del contributo non potrà superare gli € 100.000,00.

Art. 8
Priorità

1.   Nell'ambito delle richieste di contributo viene data priorità ai soggetti che prevedono il completamento della filiera, dall'azienda agricola all'unità consumatori.

2.   Fermo restando quanto previsto al comma 1, è accordata preferenza ai progetti che:

a) contengono elementi di qualificazione delle produzioni previsti dalla deliberazione della Giunta di cui all'art. 10;

b) prevedono l'utilizzo di una quota prevalente di produzioni agricole ottenute in Abruzzo;

c) garantiscono una ricaduta adeguata e duratura dei vantaggi, derivanti dalla realizzazione del progetto sulle imprese agricole;

d) provvedono accordi aziendali, già conclusi, finalizzati alla riorganizzazione e valorizzazione del lavoro e delle risorse umane.

Art. 9
Spese ammissibili

1.   Sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le spese per:

a) consulenze esterne, fino ad un massimo del 30% della spesa complessiva ammissibile;

b)  apporto professionale specialistico del personale dipendente, fino ad un massimo del 30% della spesa complessiva ammissibile;

c)   acquisto di software finalizzato al sistema di rintracciabilità;

d)  acquisto di beni strumentali finalizzati a prove e controlli su prodotto o processo ed utilizzati per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche;

e) formazione del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, fino ad un massimo del 15% della spesa complessiva ammissibile;

f) personale destinato all'inserimento dei dati riguardanti il sistema di rintracciabilità, fino ad un massimo del 20% della spesa ammissibile;

g)   attività mirata ad introdurre elementi di innovazione nelle metodologie, nelle tecnologie e per la valorizzazione delle risorse umane e innovazione organizzativa, fino ad un massimo del 15% della spesa ammissibile;

h)   test finalizzati al sistema di rintracciabilità, fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile; i test devono essere eseguiti da laboratori accreditati per le analisi effettuate;

i)    tarature di strumenti per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche effettuate da laboratori o centri accreditati;

j)   tariffa richiesta dall'organismo di certificazione per la concessione del primo certificato di conformità di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 2.

2.   Le spese previste alle lett. a) e b) del comma 1 non possono complessivamente superare il 30% del totale della spesa ammissibile.

3.   Non sono comunque, ammissibili le spese di cui al comma 1, qualora effettuate per l'applicazione di norme prescrittive comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 10
Revoche e sanzioni

1.   Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3, la Regione Abruzzo revoca i contributi concessi ai sensi della presente legge nei casi e con le modalità previste.

Art. 11
Norma finale

1.   La Giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalità attuative della presente legge. Con il medesimo atto sono indicate le necessarie specificazioni delle priorità e preferenze di cui all'art. 7.

Art. 12
Norma finanziaria

1.   Per la prima applicazione della presente legge per l’anno 2005, non si prevedono oneri a carico del bilancio della Regione.

2.   Per gli esercizi successivi al 2005 gli oneri saranno determinati dalle rispettive leggi finanziarie, così come disposto dall’art. 8 della L.R. 25.3.2002, n. 3, successivamente all’emanazione del Regolamento.

Art. 13
Esame comunitario

1.   Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del trattato.

La presente Legge sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 3 Marzo 2005

PACE