IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA RE
GIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Ulteriori modifiche all’art. 5 della L.R. 146/1998

1.   All'art. 5 della L.R. 16.12.1998, n. 146, così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 10.8.2002, n. 20 e dalla L.R. 26.7.2004, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a)   la lettera c) del comma 2 è abrogata;

b)  al punto 1 della lettera d) del comma 2, le parole "dei rifiuti speciali" sono sostituite con le parole "non pericolosi";

c)   al punto 2 della lettera d) del comma 2, le parole "per i rifiuti urbani e per gli scarti non recuperabili provenienti da rifiuti urbani prodotti in ogni Comune" sono sostituite dalle parole "per i rifiuti urbani trattati e per le frazioni non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata nei Comuni";

d)  al punto 3 della lettera d) del comma 2, dopo le parole "operazioni di recupero di rifiuti" sono inserite le parole "urbani e". Dopo la parola "pericolosi" sono abrogate le parole "e/o assimilati agli urbani";

e)   alla lettera e) del comma 2, dopo la parola "pericolosi" sono aggiunte le parole "per una percentuale non superiore al 10% in peso dei rifiuti complessivamente trattati, certificate a seguito di accertamento effettuato dal competente organo di controllo, attestante l'effettivo avvio a riutilizzazione in altro ciclo produttivo delle frazioni di rifiuto movimentate";

f)   alla lettera f) del comma 2 sono abrogate le parole "e non recuperabili secondo le vigenti norme";

g)   la lettera g) del comma 2 è così sostituita: "in euro 15 per i rifiuti urbani trattati e per le frazioni non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata nei Comuni che non conseguono l'attestazione di cui al punto 2".

La presente Legge sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 3 Marzo 2005

PACE