Il presidente della giunta regionale
Vista la nota n. 354/SA del 17/02/2005 del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL Lanciano Vasto con la quale si trasmette la proposta di revoca della zona di sorveglianza per M.V.S. derivante dai focolai 040CH108; 040CH109 e 040CG110 rispettivamente C.da Brecciola e C.da Longhi del comune di Gessopalena (CH).
Considerata l’esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni in conseguenza degli esiti favorevoli degli accertamenti sierologici e clinici svolti ai sensi del D.P.R. 362 del 17 maggio 1996;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;
Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;
Visto il D.P.R. 1 Marzo 1992 n. 229, che stabilisce misure di lotta contro l’Afta epizootica e le altre malattie comprese nella lista “A” dell’OIE;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
Vista l’O.M. 26 luglio 2001, “Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica”;
Considerato che con determina n. DG/11/50 del 03/02/2005 le aree dei comuni sopracitati sono state declassate da protezione a sorveglianza in conseguenza dei controlli favorevoli fatti dal servizio veterinario dell’Az. Usl di Lanciano/Vasto
Vista la Legge Regionale n. 77/99;
Vista la Legge Regionale n. 33 del 14 agosto 1981;
Vista la Propria precedente ordinanza n. 8 del 22/12/2004;
Ritenuto di procedere alla revoca parziale della citata ordinanza per le aree sopra indicate ai sensi della Legge Regione Abruzzo del 14 agosto 1981 n. 33;
Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, della presente ordinanza che è attestata dalla firma del direttore della direzione sanità;
ORDINA
1. Di revocare parzialmente la propria precedente Ordinanza n. 8 del 22.12.2004, relativamente alle misure restrittive di carattere sanitario già emanate per i focolai dei comuni sopra citati
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati, ai servizi veterinari delle Az. USL della Regione Abruzzo e al Nas Regionale;
3. Di rinviare a successivi atti la ulteriore revoca dell’Ordinanza n. 8 del 22.12.2004, relativamente alla parte ancora in essere;
4. Di trasmettere la presente Ordinanza al B.U.R.A. per la pubblicazione:
I Sindaci dei Comuni e di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, il Servizio Veterinario della ASL 03 Lanciano - Vasto, gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza:
- è dichiarata immediatamente esecutiva;
- sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
L’Aquila, lì 18 Febbraio 2005
Il presidente
Dott. Giovanni Pace