Giunta regionale

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119, recante: “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, recante “Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

Visti in particolare, l’articolo 3, della richiamata legge n. 119/2003, e l’articolo 4, del citato decreto 31 luglio 2003, che, fra l’altro, stabiliscono che:

a.   i quantitativi di riferimento resisi disponibli a seguito di revoche o riduzioni effettuate ai sensi della normativa vigente confluiscono nella riserva nazionale;

b.   i quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di montagna o nelle zone svantaggiate sono riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano per essere riassegnati ad aziende ubicate nelle zone di montagna o nelle zone svantaggiate;

c.   i quantitativi confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui alla precedente  lettera b., sono riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell’ultimo periodo contabilizzato;

Atteso che, ai sensi dei suddetti articoli, le Regioni provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi secondo le seguenti priorità:

a.   ai produttori che hanno subito la riduzione della quota “B” ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

b.   a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

c.   i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome;

Evidenziato che, per ogni periodo di contabilizzazione dei quantitativi di latte, la Regione Abruzzo potrebbe disporre di quantitativi, sia in quota consegne che in vendite dirette, da riattribuire ai produttori a decorrere dalla campagna lattiera successiva;

Considerato che il quantitativo di quote disponibili per la Regione, in condizioni normali, non è elevato e tale da consentire una riattribuzione lineare fra tutti i produttori in grado di sortire effetti significativi sulle aziende;

Ritenuto, pertanto, costituire graduatorie distinte per tipologia di quota (consegne e vendite dirette) e zona altimetrica (montagna, svantaggiata, pianura) alle quali i produttori possono accedere a seguito di specifica istanza;

Ritenuto, quindi, opportuno, definire mediante un apposito Programma operativo, nel rispetto delle priorità stabilite dalla richiamata legge n. 119/2003, criteri oggettivi e specifici parametri al fine di determinare l’ordine dei produttori all’interno delle suddette graduatorie;

Vista la legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 recante “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare” che, all’articolo 19, comma 2, prevede che “i programmi e le loro variazioni sono predisposti dal Settore Agricoltura e adottati dalla Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare competente”;

Visto il Programma operativo concernente  “Linee-guida e criteri oggettivi per la riassegnazione, in ambito regionale, dei quantitativi di latte di riferimento confluiti nella riserva nazionale e riattribuiti alla Regione Abruzzo in attuazione delle legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del decreto-legge 28 narzo 2003, n. 49, recante – Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari –”, predisposto dal Servizio produzioni agricole e mercato – Ufficio tutela e valorizzazione produzioni animali della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca di questa Giunta;

Rilevato che il suddetto Programma individua i beneficiari, definisce i criteri di ammissibilità e di priorità e stabilisce, inoltre, i vincoli, le prescrizioni e le procedure operative di attuazione valide per il periodo di commercializzazione in corso e per quelli successivi;

Dato atto che il Programma in questione è stato esaminato ed unanimemente condiviso dalle Organizzazioni Professionali Agricole e dalle Associazioni dei produttori di latte nella riunione del 22 luglio 2004, presso la Direzione regionale agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca;

Ritenuto, quindi, di potere approvare e fare proprio in ogni sua parte il Programma operativo di che trattasi, condividendone, fra l’altro, contenuti, obiettivi, finalità, criteri di ammissibilità e di priorità, nonché le procedure di attuazione che, allegato, al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale unitamente allo schema di domanda indicato come “modello 1”;

Ritenuto, di dovere acquisire, ai sensi della richiamata legge regionale n. 53/97, il parere della 3^ Commissione Consiliare per l’Agricoltura e, di stabilire, altresì, che qualora lo stesso sia favorevole e non comporti modifiche al Programma di che trattasi, la presente deliberazione deve intendersi definitivamente approvata ed il Dirigente responsabile del competente Servizio è autorizzato ad emanare gli atti successivi per la sua stessa operatività;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri presenti e futuri a carico del bilancio regionale;

Ritenuto che il Servizio bollettino pubblicità ed accesso di questa Giunta debba essere autorizzato a pubblicare integralmente e con la massima urgenza il presente provvedimento sul B.U.R.A. ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

Ritenuto, inoltre, che, per le motivazioni di cui sopra, il presente provvedimento debba essere pubblicato anche sul sito internet della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

Dato atto, infine, che il dirigente del Servizio produzioni agricole e mercato della Direzione regionale agricoltura, foreste e sviluppo rurale apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne ha attestato la regolarità e la legittimità per quanto attiene agli adempimenti di competenza del Servizio medesimo;

A voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

1.   di approvare e fare proprio in ogni sua parte, condividendone, fra l’altro, contenuti, obiettivi, finalità, criteri di ammissibilità e di priorità, nonché le procedure di attuazione, il Programma operativo concernente “Linee-guida e criteri oggettivi per la rassegnazione, in ambito regionale, dei quantitativi di latte di riferimento confluiti nella riserva nazionale e riattribuiti alla Regione Abruzzo in attuazione delle legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del decreto-legge 28 narzo 2003, n. 49, recante – Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari –”, predisposto dal Servizio produzioni agricole e mercato – Ufficio tutela e valorizzazione produzioni animali della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca di questa Giunta;

2.   di acquisire, ai sensi della richiamata legge regionale n.  53/97, il parere della 3^ Commissione Consiliare per l’Agricoltura e, di stabilire, altresì, che qualora lo stesso sia favorevole e non comporti modifiche al Programma di che trattasi, la presente deliberazione deve intendersi definitivamente approvata ed il Dirigente responsabile del competente Servizio è autorizzato ad emanare gli atti successivi per la sua stessa operatività;

3.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri presenti e futuri a carico del bilancio regionale;

4.   di autorizzare il Servizio bollettino pubblicità ed accesso di questa Giunta a pubblicare integralmente e con la massima urgenza il presente provvedimento sul B.U.R.A. ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

5.   di autorizzare, altresì, il Servizio produzioni agricole e mercato a pubblicare il presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

6.   di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Programma operativo concernente  “Linee-guida e criteri oggettivi per la rassegnazione, in ambito regionale, dei quantitativi di latte di riferimento confluiti nella riserva nazionale e riattribuiti alla Regione Abruzzo in attuazione delle legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante – Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – ”, predisposto dal Servizio produzioni agricole e mercato – Ufficio tutela e valorizzazione produzioni animali della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca di questa Giunta, composto da sedici pagine dattiloscritte e dallo schema di domanda indicato come  “Modello 1” e costituito da una pagina con due facciate dattiloscritte.