Il dirigente del servizio

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss. Modifiche ed integrazioni;

Visti gli art. 20 e 22/bis del citato D.P.R. in base ai quali vengono disciplinate –rispettivamente – la determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione e l’occupazione d’urgenza;

Visto l’art. 21 della citata normativa concernente il procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione;

Vista la propria determina n. DC6 ESP. 72 del 22.03.2004 con la quale veniva – tra l’altro – autorizzata l’occupazione d’urgenza dei terreni riguardanti la procedura espropriativa di cui alle premesse della stessa determina, stabilendo altresì, l’ammontare dell’indennità provvisoria di espropriazione di cui agli allegati del citato provvedimento;

Considerato che alcuni proprietari non hanno accettato la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, condividendo la proposta dell’Autorità espropriante di nomina di un collegio arbitrale, di cui al II° comma e seguenti del citato art. 21;

Considerato che i proprietari catastali DI IORIO ROSETTA e VALIGNANI TOMMASO, ditte consorziate in “CONSORZIO DI URBANIZZAZIONE DI IORIO ROSETTA E VALIGNANI TOMMASO”, titolari dei terreni siti – per la parte che qui interessa per competenza in Comune di Manoppello – al foglio di mappa n. 5 particella n. 117 hanno accettato la procedura dell’accertamento dell’indennità definitiva dell’espropriazione mediante arbitrato;

Vista la propria determina n DC 6.Esp./ 113 del 10 Nov. 2004, con la quale veniva disposta la costituzione del collegio arbitrale competente per l’accertamento dell’indennità definitiva di espropriazione dei  succitati terreni ricadenti nel Comune di Manoppello;

Considerato che il presidente del suddetto collegio arbitrale (arch. Vincenzo Di Tommaso), ha chiesto chiarimenti sull’interpretazione relativa alla propria carica con riferimento all’art.21 del D.L. 327/2001 e ss.;.

Considerato che il dirigente del Servizio Infrastrutture e  Servizi ha trasmesso al richiedente i chiarimenti relativi a tale interpretazione normativa;

Considerato che in seguito a tale richiesta è scaduto il termine di 90 gg. previsto dalla normativa vigente  così come disposto con la succitata determina, per la presentazione della documentazione inerente all’accertamento dell’indennità definitiva d’esproprio;

Considerata la necessità di disporre di una proroga di ulteriori 90 gg., per come richiesto dal presidente, arch. Di Tommaso, al fine di definire la fase procedimentale dell’accertamento dell’idennita definitiva d’esproprio. dei terreni in oggetto, siti nel Comune di Manoppello;

DISPONE

Quanto segue:

-    E’ prorogato il termine di 90 gg. Previsto nella determina DC6/Esp./113 del 10 nov. 2004, per un periodo di ulteriori 90 gg. Decorrenti dalla scadenza dell’originario termine già fissato dalla citata determina.

-    La società Inteporto Val Pescara S.p.A. è incaricata di dare comunicazione formale del presente provvedimento ai tecnici componenti il collegio arbitrale.

Per Il dirigente del servizio

Vacante

Il direttore regionale

Dott. Arch. Francesco D’Ascanio