LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l’art. 28 del D.Lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero” ed, in particolare, il 1° co. Lett. h) del medesimo articolo, inerente le garanzie finanziarie;

Richiamata la L.R. 28/04/00, n. 83 avente ad oggetto “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti, contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti”;

Visto l’art. 20 della predetta L.R. n. 83/00;

Richiamata la D.G.R. n. 1198 del 10/12/03, con la quale si approva la direttiva recante i criteri per la determinazione della garanzia finanziaria prevista dal D.Lgs n. 22/97 e dalla L.R. n. 83/00, relativa all’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Considerato che nella stessa D.G.R n. 1198 del 10/12/03 si rinvia a successivi provvedimenti della stessa G.R. la definizione di parametri di riferimento articolati per tipo di attività, caratteristiche tecniche e potenzialità degli impianti di smaltimento e/o recupero; 

Ritenuto di dover predisporre degli schemi di riferimento delle condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a carico dei soggetti autorizzati all’attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Accertata la regolarità amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme dei legge

DELIBERA

1)   di approvare il seguente allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Allegato A: “ Modalità di determinazione e di prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 27, 28 e 46 del D.Lgs n. 22/97, del D.Lgs n. 36/03 e della L.R. n. 83/00, art. 25”;

2)   di dare atto che l’Allegato A di cui al precedente punto 1) integra la precedente D.G.R. n. 1198 del 10/12/03;  

3)   di richiamare quanto precedentemente indicato nella Deliberazione indicata al  precedente punto 2), prescrivendo che tutti i soggetti titolari di autorizzazioni  regionali concernenti la gestione dei rifiuti ottemperino a quanto disposto con il presente provvedimento nel termine di 180 giorni dalla pubblicazione sul BURA;

4)   di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue Allegato


ALLEGATO A

 

Modalità di determinazione e di prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 27, 28 e 46 del D.Lgs n. 22/97, del D.Lgs n. 36/03 e della L.R. n. 83/00 art. 25.

 

Art. 1 – Campo di applicazione

Sono tenuti a prestare la garanzia finanziaria i titolari delle autorizzazioni all’esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli Allegati B e C del D.Lgs 22/97, rilasciate ai sensi degli artt. 27 e 28 del medesimo decreto.

Non ricadono nel campo di applicazione della presente direttiva le operazioni di recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs n. 22/97.

Tale direttiva si applica nell’attesa della emanazione delle direttive ministeriali.

 

Art. 2 – Modalità di prestazione nella fase di esercizio

Relativamente alla fase di esercizio degli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti o di gestione e/o post chiusura delle discariche, la garanzia finanziaria può essere costituita con le sottoindicate modalità:

a)   Deposito cauzionale che prevede il versamento presso un Istituto di Credito di una somma vincolata per il periodo prescritto a favore della Regione Abruzzo;

b)   Polizza fideiussoria che potrà essere stipulata mediante una delle modalità previste dall’art. 1 della Legge 10/06/82, n. 384, ovvero

1) mediante fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito;

2) mediante polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione opportunamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni, di cui al D.P.R. 449/59 e succ. mod., che abbiano realmente esercitato, nell’ultimo quinquennio, il ramo cauzioni o il ramo crediti.

Art. 3 – Modalità di prestazione nella fase di realizzazione

Limitatamente alla fase di costruzione dei nuovi impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, ivi comprese le discariche, all’atto del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, sarà prescritta la stipula di una polizza assicurativa a copertura da eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto. Si precisa che una volta terminata la fase di costruzione dell’impianto, eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa.   

 

Art. 4 – Termini di presentazione

La garanzia finanziaria deve essere prestata a favore della Regione entro e non oltre i termini stabiliti nel provvedimento autorizzatorio.

Inoltre, i soggetti già titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi delle predette normative, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, devono provvedere ad adeguare, se necessario, ovvero a prestare ex novo, le garanzie finanziarie entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURA.

 

Art. 5 – Caratteristiche generali

 

5.1 Impianti di recupero e smaltimento escluse le discariche

 

La garanzia finanziaria deve essere prestata al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all’ambiente derivanti dall’esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.

 

Nel caso in cui l’autorizzazione all’esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l’una all’altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione.

Per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio (D13, D15 e R13) la garanzia finanziaria si intende riferita alla capacità massima istantanea di stoccaggio, mentre per le altre operazioni si riferisce alla potenzialità annua autorizzata.

 

In caso di autorizzazioni relative ad impianti che smaltiscono e recuperano sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, qualora i quantitativi relativi alle due diverse tipologie di rifiuti non siano chiaramente indicati nell’atto autorizzativo, la garanzia finanziaria si intende riferita alla potenzialità annua complessivamente autorizzata considerandola interamente attribuita ai rifiuti pericolosi. 

 

5.2 Discariche

 

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di operazioni di smaltimento mediante discarica, devono essere prestate le seguenti garanzie finanziarie:

-    garanzia per l’attivazione e la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura, per assicurare l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, nel piano di gestione operativa ed il ripristino ambientale dell’area;

-    garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti dal piano di gestione post-operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza ed ai controlli.

 

Qualora venga rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della discarica per singoli lotti, entrambe le garanzie sono prestate per ciascun lotto, così come individuato nel provvedimento autorizzativo.

 

Art. 6 – Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell’ammontare

 

6.1 Operazioni di smaltimento (di cui all’Allegato B al D.Lgs n. 22/97).

 

1. Deposito o raggruppamento preliminare (operazioni D13, D15)

L’ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate, per:

-    rifiuti pericolosi 175,00 Euro/ton. L’importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 21.000,00 Euro;

-    rifiuti non pericolosi 98,00 Euro/ton. L’importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 14.000,00 Euro.

2. Incenerimento (operazioni D10, D11)

L’ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell’impianto, espressa in tonnellate, per:

-    rifiuti pericolosi 14,00 Euro/ton. L’importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 210.000,00 Euro;

-    rifiuti non pericolosi 10,00 Euro/ton. L’importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 158.000,00 Euro.

 

3. Discarica (operazioni D1, D5, D12)

a.   Garanzia per l’attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura.
L’ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato con le seguenti modalità:

a) discarica per rifiuti inerti: moltiplicando la quota di 7,00 Euro per la capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicata nell’atto autorizzativo e addizionando al valore così ottenuto la quota di 0,70 Euro per ogni metro quadrato di superficie dell’area di sedime della discarica misurata al piano di campagna;

b) discarica per rifiuti non pericolosi: moltiplicando la quota di 21,00 Euro per la capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicata nell’atto autorizzativo e addizionando al valore così ottenuto la quota di 1,75 Euro per ogni metro quadrato di superficie dell’area di sedime della discarica misurata al piano di campagna;

c) discarica per rifiuti pericolosi: moltiplicando la quota di 50,00 Euro per la capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicato nell’atto autorizzativo e addizionando al valore così ottenuto la quota di 3,50 Euro per ogni metro quadrato di superficie dell’area di sedime della discarica misurata al piano di campagna.

b.   Garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica.

L’ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato con le seguenti modalità:

Gf PO = garanzia finanziaria per la gestione post-operativa espressa in euro;

Cd = capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicato nell’atto autorizzativo;

 

a)   discarica per rifiuti inerti: Gf PO = Cd * 2,00;

b)   discarica per rifiuti non pericolosi:

b.1 discarica con capacità complessiva inferiore o uguale a 100.000 metri cubi: Gf PO = Cd * 7,00;

b.2 discarica con capacità complessiva superiore a 100.000 metri cubi e inferiore o uguale a 500.000 metri cubi: Gf PO = 700.000,00 + [( Cd – 100.000) * 6,30];

b.3 discarica con capacità complessiva superiore a 500.000 metri cubi: Gf PO = 3.220.000 + [(Cd – 500.000) * 5,60];

c)   discarica per rifiuti pericolosi:

c.1 discarica con capacità complessiva inferiore o uguale a 100.000 metri cubi: Gf PO = Cd * 7,70;

c.2 discarica con capacità complessiva superiore a 100.000 metri cubi: Gf PO =770.000,00 + [(Cd – 100.000) *7,00].

4. Altre operazioni (operazioni D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D14)

L’ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell’impianto, espressa in tonnellate, per:

-    rifiuti pericolosi 10,50 Euro/ton. L’importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 70.000,00 Euro;

-    rifiuti non pericolosi 8,40 Euro/ton. L’importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 52.500,00 Euro.

6.2 Operazioni di recupero ( di cui all’allegato C al D.Lgs n. 22/97)

 

1. Messa in riserva (operazione R13)

L’ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate, per:

-    rifiuti pericolosi 175,00 Euro/ton. L’importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 21.000,00 Euro;

-    rifiuti non pericolosi 98,00 Euro/ton. L’importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 14.000,00 Euro.

2. Recupero energetico (operazione RI)

L’ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell’impianto, espressa in tonnellate, per:

-    rifiuti pericolosi 14,00 Euro/ton. L’importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 210.000,00 Euro;

-    rifiuti non pericolosi 7,00 Euro/ton. L’importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 105.000,00 Euro.

3. Recupero di sostanza organica per la produzione di compost con le caratteristiche indicate negli allegati alla Legge 748/84 (operazione R3)

L’ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell’impianto, espressa in tonnellate, per 3,50 Euro/ton. L’importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 35.000,00 Euro.

 

4. Altri recuperi (operazioni da R2 a R9, R11, R12 ivi comprese le operazioni R3 finalizzate alla produzione di compost con caratteristiche non conformi a quanto indicato dagli allegati della Legge 748/84)

L’ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell’impianto, espressa in tonnellate, per:

-    rifiuti pericolosi 10,50 Euro/ton. L’importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 70.000,00 Euro;

-    rifiuti non pericolosi 8,40 Euro/ton. L’importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 52.500,00 Euro.

5. Ripristino ambientale (operazione R10)

L’ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la quota di 7,00 Euro per l’entità complessiva dell’intervento espressa in metri cubi e aggiungendo a tale valore la quota di 1,40 moltiplicata per la superficie complessiva dell’intervento espressa in metri quadrati.

 

6.3       Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore.

L’ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la quota di 7,00 Euro per la potenzialità complessiva dell’impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 21,00 Euro moltiplicata per la superficie complessiva dell’impianto espressa in metri quadrati, al netto delle aree verdi. L’importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 35.000 Euro.

 

6.4 Impianti mobili di smaltimento e recupero (eccetto gli impianti mobili di sola riduzione volumetrica).

Per lo svolgimento di tali operazioni deve essere prestata, a favore della Regione Abruzzo ove ha sede legale il titolare dell’autorizzazione  all’esercizio dell’impianto, idonea garanzia finanziaria così definita:

-    350.000 Euro per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti, eccetto i rifiuti inerti;

-    175.000 Euro per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti.

 

6.5 Impianti di ricerca e sperimentazione

La garanzia finanziaria è determinata nella misura dell’80% degli importi previsti per gli impianti che svolgono analoghe operazioni di smaltimento o di recupero di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

 

6.6 Riduzioni

L’ammontare della garanzia finanziaria, con esclusione di quella per la gestione successiva alla chiusura della discarica, è ridotto:

-    del 10% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di aver ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

-    del 30% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.

 

Art. 7 - Durata  

 

a)   Per tutti gli impianti, eccetto le discariche.

La durata della garanzia finanziaria per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero deve essere pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni.

 

La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Regione in data precedente alla scadenza dell’autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell’esercizio dell’attività.

 

b)   Per le discariche

La durata della garanzia finanziaria per l’attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, deve essere pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni. La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Regione in data precedente alla scadenza dell’autorizzazione dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data della comunicazione di cui all’art. 12, comma 3 del D.Lgs n. 36/03.

La durata della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura deve essere pari a 30 anni. 

 

Art. 8 – Disposizioni transitorie

 

8.1 Impianti di smaltimento e recupero escluse le discariche.

 

La Regione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel BURA, determina l’importo della garanzia finanziaria da prestare dai titolari delle autorizzazioni all’esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti già in essere. Entro il medesimo termine la Regione prescrive ai predetti titolari di prestare o adeguare la garanzia finanziaria.

Entro 90 giorni dal ricevimento di tale prescrizione, i predetti titolari devono adeguarsi a quanto disposto dalla Regione, pena la revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adempimento. Fino alla scadenza di tale termine, l’attività può essere proseguita alle condizioni indicate nel provvedimento autorizzativo vigente.

La Regione deve comunicare formalmente l’avvenuta accettazione della garanzia finanziaria.

 

8.2 Discariche

 

Per le discariche in esercizio alla data di adozione del presente provvedimento:

-    la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa si calcola sul volume ancora da utilizzare, alla predetta data di adozione del presente provvedimento, del lotto in esercizio .

Nel caso di discarica la cui coltivazione abbia raggiunto, alla data di adozione del presente provvedimento, l’80% della capacità autorizzata, l’ammontare della garanzia, calcolato secondo le modalità previste, è ridotto nella misura del 40%;

-    la garanzia finanziaria relativa alla gestione successiva alla chiusura si calcola sul volume complessivo del lotto in esercizio alla data del 27/03/03;

-    il termine di 90 giorni di cui al precedente  punto 7.1 decorre dalla data di rilascio della nuova autorizzazione all’esercizio ai sensi del D.lgs n. 36/03. Fino alla scadenza di tale termine, l’attività può essere proseguita alle condizioni indicate nel provvedimento autorizzativo vigente;

-    per le discariche in esercizio alla data del 27/03/03, ma che hanno effettuato la chiusura nel periodo compreso tra il 27/03/03 e la data di adozione del presente provvedimento, la garanzia finanziaria deve essere presentata solo per la gestione successiva alla chiusura.

Per le discariche esaurite, ovvero per singoli lotti già esauriti, non è richiesta la presentazione relativa alla gestione successiva alla chiusura.

Si intendono esaurite le discariche, ovvero i singoli lotti, per i quali il gestore abbia effettuato la comunicazione di cessazione dei conferimenti entro e non oltre il 27 Marzo 2003.