IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 4° Commissione consiliare permanente svolta dal Presidente Paolo Tancredi che, unita al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la delibera 1224/C del 26 novembre 2004, con la quale la Giunta Regionale ha proposto all’approvazione del Consiglio medesimo il provvedimento richiamato in oggetto;

Dato atto che in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e dall’art. 3 del D.Lgs. 422/97 e ribadito dall’art. 104, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 122/98, le linee di trasporto regionali o bi-regionali sono servizi pubblici di trasporto regionale e pertanto compete alla Regione l’esercizio delle funzioni e dei compiti;

Visto l’art. 5 comma 1 lettera o) della L.R. 152/98 che attribuisce alla funzione regionale, tra gli altri, la funzione di “programmazione ed amministrazione attraverso criteri di semplificazione amministrativa in materia di esercizio di attività economiche con applicazione di un sistema autorizzatorio in favore di imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al D.M. 20 dicembre 1991 n. 448, della rete dei servizi di granturismo, previa emanazione di apposite normative”;

Visto, altresì, l’art. 3 comma 2, numero 4 della L.R. 152/98, come riformulato dall’art. 155 della L.R. del 26.4.2004 n. 15, che definisce servizi di granturismo quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico - ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegati che si effettuano a tariffa libera e sono comunque soggetti ad autorizzazione amministrativa;

Visto l’art. 6 comma 2 lettera d) della L.R. 25/2003 che prevede, per le linee granturismo, la necessità di effettuare la programmazione regionale con delibera del Consiglio Regionale medesimo;

Evidenziata la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo sopra indicato, nel rispetto della definizione normativa delle linee di granturismo come prevista dall’art. 155 della L.R. 26.04.2004, n. 15;

Ritenuto pertanto di procedere alla individuazione dei criteri e della procedura necessaria per l’adozione dell’autorizzazione amministrativa prevista sia dall’art. 5 comma 1 lettera o) della L.R. 152/98 sia dall’art. 3 comma 2, numero 4 della L.R. medesima come sostituito dall’art. 155 della L.R. 26.04.2004, n. 15;

Dato Atto che il Dirigente del Servizio proponente ha attestato la legittimità e la regolarità tecnico- amministrativa della proposta avanzata dalla Giunta con il richiamato atto n. 1224/C del 26 novembre 2004;

Precisato che la deliberazione sopraccitata è stata emendata da parte della IV° commissione, così come descritto nella relazione allegata come parte integrante al presente atto;

Visto l’emendamento a firma dei consiglieri Tancredi, Palmerio e Norante di soppressione della parola “normalmente” al punto 8 dell’allegato 1 del testo approvato dalla commissione che, posto ai voti è approvato;

Uditi gli interventi dei consiglieri Caramanico e Orlando;

A maggioranza statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

Di approvare, per i motivi espressi nella narrativa gli indirizzi e i criteri esplicitati nel documento linee guida individuato come allegato 1 (così come emendato), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l’adozione dell’autorizzazione amministrativa prevista sia dall’art. 5 comma 1 lettera o) della L.R. 152/98 sia dall’art. 3 comma 2, numero 4 della L.R. 152/98, come sostituito dall’art. 155, della L.R. 26.4.2004, n. 15.

Segue Allegato


Allegato 1

LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L’ESERCIZIO DELLE LINEE DI GRANTURISMO

1.   le linee granturismo devono avere una finalità esclusivamente turistica, il che comporta la necessità che la destinazione sia fortemente caratterizzata da una valenza turistica riconosciuta per motivi artistici, storico-ambientali e paesaggistici così come previsto dalla normativa regionale;

2.   le linee granturismo devono preferibilmente prevedere il collegamento di non più di due località, cioè quella di partenza e quella di arrivo. Tuttavia è consentita la raccolta di passeggeri nelle località limitrofe alla località di partenza entro il 10% del percorso totale;

3.   in alternativa a quanto disposto dal punto precedente, qualora la linea preveda il collegamento tra più di due località, la località (o le località) intermedia dovrà essere di sola raccolta;

4.   tutti i passeggeri dell’autobus adibito sulla linea di granturismo dovranno avere la medesima destinazione finale;

5.   la Direzione Trasporti dovrà considerare, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, tutti gli elementi indicati nella domanda di autorizzazione che caratterizzano la linea richiesta come linea di granturismo e non di tpl., in particolare i periodi di svolgimento, gli obiettivi di sviluppo turistico che si intendono raggiungere ed i motivi del collegamento;

6.   la Direzione Trasporti, in relazione a quanto previsto ai punti 1 e 2 dovrà considerare, ai fini di un eventuale diniego dell’autorizzazione, possibili sovrapposizioni e conseguenti sottrazioni di traffico rispetto alle linee di t.p.l. esistenti, considerando i periodi di svolgimento, gli obiettivi ed i motivi di collegamento;

7.   le linee di granturismo hanno carattere stagionale e normalmente si svolgono nei periodi 1° giugno – 15 settembre, 15 dicembre – 15 gennaio (o oltre qualora si tratta di collegamenti relativi agli sport invernali diretti presso le località sedi di impianti di risalita), nelle festività e nei fine settimana;

8.   le linee di granturismo servono normalmente località non già raggiunte da servizi di linea diretti a disposizione degli utenti. In particolare servono località di pregio artistico, ambientale, naturalistico, stazioni termali;

9.   gli orari sono da valutare in relazione alle caratteristiche e alla destinazione della linea: comunque, la linea dovrà prevedere una corsa di andata e una di ritorno. Il lasso di tempo tra l’arrivo e la partenza dovrà essere tale da consentire ai passeggeri lo svolgimento delle attività finalizzate alla visita turistica (visita ai musei, siti archeologici, monumenti etc.). A tal fine non si possono istituire linee il cui tempo di percorrenza dal capolinea di partenza a quello di arrivo superi le quattro ore;

10. è preferibile che le autolinee prevedano il ritorno in giornata, ove ciò non fosse previsto dal programma di esercizio, il concessionario dovrà impegnarsi, con apposite convenzioni, ad assicurare ai passeggeri il pernottamento presso strutture alberghiere. Ciò dovrà essere evidenziato nell’offerta al pubblico del viaggio;

11.      l’autorizzazione ha durata annuale;

12. le istanze per il rilascio della autorizzazione dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

-          prospetto orario con l’indicazione dei capilinea, delle fermate previste e delle distanze progressive;

-      tabella polimetrica delle distanze e delle tariffe;

-      carta stradale 1:200.000 con evidenziato il percorso che si intende percorrere;

-          prospetto dei dati di traffico relativi all’anno precedente (solo per le istanze di rinnovo);

-          relazione illustrativa delle caratteristiche storiche, artistiche, culturali, turistiche e paesaggistiche delle località che si intendono collegare (escluso per le istanze di rinnovo):

-          relazione sulle strutture ricettive alberghiere e di intrattenimento turistico (servizi di ristorazione, locali di intrattenimento, impianti sportivi, etc.) con l’indicazione dei posti letto offerti e della movimentazione di turisti relativa all’anno precedente la data di inoltro della richiesta o dell’ultimo dato utile (tale dato potrà essere assunto dalle informazioni disponibili presso le competenti Aziende per il Turismo) (escluso per le istanze di rinnovo);

-      piano economico di previsione dei costi e dei ricavi riferiti alla tariffa che si intende adottare ed alla proiezione del numero di passeggeri trasportati (escluso per le istanze di rinnovo);

-          relazione sul materiale rotabile con l’indicazione del numero, tipo e caratteristiche degli autobus che si intendono impiegare nell’esercizio dell’autolinea, specificandone l’immediata disponibilità (escluso per le istanze di rinnovo);

-          dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del responsabile dell’esercizio dell’Azienda (ex D.M. 448/91), di idoneità del percorso proposto al transito degli autobus che si intendono utilizzare (escluso per le istanze di rinnovo);

-          l’azienda richiedente dovrà inoltre dimostrare il possesso dei requisiti professionali, finanziari e morali previsti dal D.M. 448/91 (escluso per le istanze di rinnovo).

 

13. le linee di granturismo attualmente concesse possono continuare a svolgersi nelle attuali condizioni di esercizio.