il dirigente del Servizio

Omissis

DECRETA

La ditta C.O.P.I. s.r.l., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via Ciccarone n. 125/ - 66054 VASTO (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava di sabbia sita in località "Colle S. Leonardo" del Comune di VASTO (CH) individuata in Catasto al foglio 15 particelle n. 374-375-382-263-264-265-266-267-268-4135-270 alle seguenti norme e condizioni:

Art.1

La ditta deve osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie.

Art.2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Art.3

L'autorizzazione sarà valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento e  l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie.

Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art.4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 481R4260 emessa in data 10.01.2005 dalla società ZURICH INTERNATIONAL ITALIA S.p.A. - MILANO

Art.5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art.6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    I lavori di coltivazione dovranno essere effettuati mantenendo una distanza di metri cinque dalla strada vicinale “Passo della Noce”, la cava dovrà essere recintata e dovrà avere la recinzione a metri tre dalla strada vicinale “Passo della Noce”;

-    i lavori di coltivazione dovranno essere effettuati dall’alto verso il basso;

-    le scarpate di abbandono devono essere sagomate con materiale in posto e rinverdite con utilizzo di bio-stuoie con idrosemina o tecniche affini.

Art.7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art.8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 14.350  e complessivamente di mc.28.700 per l'intera durata dell'attività.

Art.9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla  Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a)n.1 escavatore; b)n.1 ruspa; c)vari autocarri.

Art.10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, allegato "E" art.6 L.R.67/87.

Art.11

Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Ezio Faieta