IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Archi a favore delle 37 Ditte indicate nell'allegato "A" (elenco n. 2) datato Pescara 16/08/2004 (rettificato il 11/01/2005) formato da n. 6 facciate;

-    di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" (elenco n. 2) datato Pescara 16/08/2004 (rettificato il 11/01/2005) nonché effettuare l'affrancazione;

-    di autorizzare il Comune di Archi ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell' art. 2 della L.R n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Archi e delle Ditte del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L’Aquila Lì 8 Febbraio 2005

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

On Giovanni Pace