LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n. 9/2000 concernente l’“Istituzione dell’Avvocatura Regionale” che all’art.1 co. 9, disciplina la possibilità per gli Enti dipendenti dalla Regione Abruzzo, quelli ad essa comunque collegati, le Aziende ed Istituti partecipanti, gli Enti locali, di avvalersi per la tutela dei propri interessi dell’assistenza dell’Avvocatura dello Stato o dell’Avvocatura Regionale secondo il riparto di attribuzioni fissato nella legge stessa;

Considerato che la suindicata norma stabilisce inoltre che gli oneri derivanti dal suindicato avvalimento sono regolati con apposita convenzione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 527 del 23-7-2003 avente ad oggetto: “Disposizioni per la sottoscrizione di protocolli d’intesa, accordi contratti e similari;

Visto lo schema di convenzione allegato con il quale la Struttura Speciale di Supporto Avvocatura Regionale si impegna a prestare attività di consulenza e di assistenza giuridico-legale a favore del CO.RE.COM  relativamente alle seguenti controversie:

1.      Controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti, con riferimento alla fase relativa al tentativo di conciliazione;

2.   esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, limitatamente a funzioni istruttorie ed all’applicazione dell’art. 10, commi 3 e 4 della legge n. 223 del 1990;

3.   vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;

4.   tutela dei minori nel settore radiotelevisivo con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall’Autorità;

5.   in materia di disposizioni relative al divieto di posizione dominante, la vigilanza sull’applicazione della normativa antitrust, con riferimento al mercato dell’editoria quotidiana in ambito regionale;

Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione  del suindicato schema di convenzione e di autorizzare l’Avvocato Regionale Sandro Pasquale alla sottoscrizione della convenzione definitiva;

Dato Atto che il Direttore dell’Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Giunta;

A Voti Unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

-    di approvare lo schema di convenzione allegato diretto a regolare i rapporti tra l’Avvocatura Regionale ed il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Abruzzo per lo svolgimento dell’attività di consulenza e di assistenza giuridico-legale da parte dell’Avvocatura  Regionale a favore del detto Comitato relativamente alle seguenti questioni:

1. Controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti, con riferimento alla fase relativa al tentativo di conciliazione;

2. esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, limitatamente a funzioni istruttorie ed all’applicazione dell’art. 10, commi 3 e 4 della legge n. 223 del 1990;

3.   vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;

4.   tutela dei minori nel settore radiotelevisivo con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall’Autorità;

5.   in materia di disposizioni relative al divieto di posizione dominante, la vigilanza sull’applicazione della normativa antitrust, con riferimento al mercato dell’editoria quotidiana in ambito regionale;

-    di autorizzare il Direttore dell’Avvocatura Regionale, Avv. Sandro Pasquali, a sottoscrivere la convenzione definitiva.


CONVENZIONE TRA

II Comitato Regionale delle Comunicazioni della Regione Abruzzo, a questo atto rappresentato dal Presidente pro-tempore Goffredo DE CAROLIS, domiciliato in ragione della carica presso il Consiglio Regionale dell'Abruzzo in L'Aquila via Michele Jacobucci, 4:

E

La Struttura Speciale di Supporto Avvocatura Regionale della Giunta Regionale d'Abruzzo, rappresentata dall'Avv. Sandro PASQUALI, Responsabile pro-tempore della stessa, domiciliato in ragione della carica in L'Aquila via L. da Vinci, 6, al presente atto autorizzato in forza della delibera della Giunta Regionale n. 125 del 12 marzo 2004.

Si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

-    Con L.R. 24 agosto 2001, n. 45 è stato istituito presso il Consiglio Regionale il Comitato Regionale delle Comunicazioni (CO.RE.COM.) della Regione Abruzzo;

-    L'Autorità di Garanzia per le Comunicazioni è in procinto di trasferire, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249 l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni analiticamente descritte nell'elenco accluso alla presente convenzione sotto la lettera "A", perché ne formi parte integrante e sostanziale;

-    In attesa della determinazione della dotazione organica del CO.RE.COM., da definire con apposita iniziativa legislativa, tuttora in itinere, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 73 del 5.6.2003 ha disposto la istituzione di una struttura organizzativa temporanea con la contestuale assegnazione di personale al CO.RE.COM.;

-    Al fine di garantire la piena operatività del predetto Comitato, soprattutto nella fase iniziale di trasferimento delle deleghe da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si ravvisa la necessità di stipulare la presente convenzione per la disciplina delle attività di consulenza e di qualificata assistenza da prestare a favore del CO.RE.COM.

Quanto sopra premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto tra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene quanto segue:

ART. 1

Nelle more della determinazione, con apposita legge regionale, della dotazione organica del CO.RE.COM., la Struttura Speciale di Supporto Avvocatura Regionale della Giunta Regionale d'Abruzzo si impegna a prestare attività di consulenza e di assistenza giuridico-legale nei confronti del CO.RE.COM. relativamente alle deleghe concernenti rispettivamente le controversie tra Ente gestore del Servizio di Telecomunicazione e utenti privati ed il rispetto delle norme in materia di rettifica indicate nei punti 1) e 2) dell'elenco allegato Sub "A", per gli aspetti inerenti le funzioni istruttorie e le attività di conciliazione e di intervento.

ART. 2

In relazione alle competenze attribuite all'Avvocatura Regionale dalla Legge Regionale 14 febbraio 2000, n. 9 la Struttura Speciale di supporto Avvocatura della Giunta Regionale d'Abruzzo si impegna inoltre a formulare pareri legali a supporto delle attività istituzionali del CO.RE.COM.

ART. 3

Le prestazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono rese all'Avvocatura Regionale quale attività d'istituto.

ART. 4

Il CO.RE.COM. si impegna a far partecipare, con oneri a proprio carico, il personale dell'Avvocatura Regionale che sarà individuato quale referente per le attività di supporto al Comitato a corsi di formazione e/o ad ulteriori iniziative che saranno promosse dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni in collaborazione con la Scuola Superiore della P.A. e/o con altri Enti o Istituti per la formazione e l'addestramento nelle specifiche materie di competenza indicate nei punti 1 e 2 dell'allegato "A".

ART. 5

Le parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi della Giunta Regionale con uffici in L'Aquila Via Leonardo da Vinci, 6 e del Consiglio Regionale con uffici in L'Aquila, Via M. Jacobucci, 4.

ART. 6

La durata della convenzione è stabilita in un anno a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione e potrà essere prorogata per uguale periodo.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Aquila, li 27 ottobre 2004

AVVOCATURA REGIONALE

Avv. Sandro Pasquali

CORECOM

Goffredo De Carolis


                                                                                                  ALLEGATO    "A"

 

(alla Convenzione approvata con delibera della Giunta Regionale n. 125 in data 12-3-2004)

ELENCO MATERIE

1.      Controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti, con riferimento alla fase relativa al tentativo di conciliazione;

2.   esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, limitatamente a funzioni istruttorie ed all'applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4 della legge n. 223 del 1990;

3.   vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;

4.   tutela dei minori nel settore radiotelevisivo con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;

5.  in materia di disposizioni relative al divieto di posizione dominante, la vigilanza sull'applicazione della normativa antitrust, con riferimento almercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale;

IL PRESIDENTE DEL CO.RE.COM

Goffredo De Carolis