Ricorso
n. 14 depositato il 31 gennaio 2005
per
il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rapp.to e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
domiciliato
CONTRO
la
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente in carica
per la
dichiarazione
di
illegittimità costituzionale della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40,
concernente “Interventi regionali per promuovere l’educazione alla legalità e
per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini”, pubblicata sul B.U.R.A.
n. 35 del 26.11.2004
FATTO
Con la
legge regionale indicata in epigrafe la Regione Abruzzo - dichiarato (art. 1)
l’intento di “concorre(re) a garantire nel proprio territorio condizioni di
sicurezza dei cittadini” e di sostenere “iniziative tendenti all’integrazione
delle politiche sociali e territoriali sulla sicurezza... con l’azione di
contrasto della criminalità, di competenza degli organi dello Stato”- promuove
una serie di interventi ed iniziative in materia di sicurezza dei cittadini “in
accordo con lo Stato, cui resta attribuita la potestà legislativa esclusiva”.
Nel
contempo, per la consulenza generale all’Organo deliberativo (Giunta regionale)
e per la valutazione dei progetti specifici da finanziarsi ai suddetti fini,
l’art 6 della stessa legge regionale prevede l’istituzione del “Comitato
Scientifico Regionale permanente per le politiche della Sicurezza e della
Legalità”, definendone nel successivo art. 7 le relative funzioni.
In
particolare, la lettera e) del comma unico di tale art. 7 individua la seguente
competenza del Comitato: “presenta alla Giunta regionale una relazione annuale
sullo stato della sicurezza del territorio della Regione Abruzzo;”
E la
successiva lettera f) aggiunge: “svolge attività di studio e ricerca dei sistemi
avanzati di sicurezza nel campo nazionale e dell’Unione Europea;”.
Siffatte
attribuzioni, connotate dall’ampiezza e genericità del relativo testo, inducono
a riscontrare un evidente riferimento alla materia della “sicurezza pubblica”
di cui alla riserva statale in via esclusiva, contemplata dall’art. 117, comma
2, lettera h) della Costituzione.
Pertanto
avverso la legge regionale in epigrafe il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri intervenuta in data 21 gennaio
2005, con il presente ricorso promuove questione di legittimità costituzionale,
a norma dell’art. 127, comma 1, della Costituzione, per il seguente motivo di
DIRITTO
Violazione
dell’art. 117, comma 2. lettera h) della Costituzione.
Le
previsioni di cui alle lettere e) e f) dell’art. 7 della legge della Regione
Abruzzo n. 40 del 12.11.2004 esulano dalla competenza regionale, ponendosi in
contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione.
E’ ben
noto che - con riferimento a tale previsione costituzionale - codesta Corte ha
avuto modo di constatare (cfr. sent. 26.7.2002 n. 407) che il contesto
specifico che riproduce pressoché integralmente l’art. 1, comma 3 lettera l)
della legge n. 59 del 1997 induce, in ragione della connessione testuale con
“ordine pubblico” e dell’esclusione esplicita della “polizia amministrativa
locale”, nonché in base ai lavori preparatori, ad una interpretazione
restrittiva della nozione di “sicurezza pubblica”.
Questa,
secondo l’indirizzo tradizionale di codesta Corte, è da configurare, in
contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa e locale, come settore
riservato allo Stato relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o
al mantenimento dell’ordine (cfr. sent. 13.1.2004 n. 6).
E’
peraltro certo che in tale competenza statale esclusiva rientra la disciplina
della polizia di sicurezza, soltanto alla quale spetta di “adottare le misure
preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso
come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici
primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità
nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro
beni” (Corte Cost.le, sent. 21.10.2003 n. 311).
Sicché
“la competenza legislativa in materia, come già prima della riforma del Titolo
V della Parte II della Costituzione, è oggetto di riserva a favore dello Stato,
a norma della lettera h) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione ora
vigente, che ha riguardo all’ordine pubblico e alla sicurezza, con netta
distinzione dalla polizia amministrativa locale che segue invece, in quanto
strumentale, la distribuzione delle competenze principali cui accede” (così
sempre sent. n. 311/2003 cit.).
Orbene,
tanto premesso, appare palese ed inequivoco che, nonostante la correttezza
degli intenti dichiarati in luoghi vari della legge regionale de qua nel senso
di non invadere la competenza esclusiva statale, le funzioni attribuite al
Comitato Scientifico regionale dalle lettere e) e f) dell’art. 7 di tale legge
esulano dalla competenza regionale in materia di “polizia amministrativa
locale” e straripano, invece, nella competenza generale statuale in materia di
“sicurezza pubblica”.
Quando
infatti si prevede la predisposizione di una “relazione annuale sullo stato
della sicurezza nel territorio della Regione Abruzzo” e si attribuisce la
competenza a svolgere “attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di
sicurezza nel campo nazionale”, è evidente che si stanno individuando funzioni
tipicamente spettanti allo Stato in via esclusiva nella materia della sicurezza
pubblica, intesa come prevenzione e repressione di tutti i comportamenti
criminosi: nè a fugare tale conseguenza vale la (ovvia) restrizione all’ambito
territoriale regionale, perché ciò che rileva è la qualità e la consistenza dei
compiti attribuiti.
Pertanto
le previsioni della normativa regionale abruzzese indicate in epigrafe dovranno
essere dichiarate illegittime rispetto al richiamato parametro costituzionale
dell’art. 117, comma secondo, lettera h).
Per le
suesposte argomentazioni il Presidente del Consiglio dei Ministri
CHIEDE
che la
Corte Costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare
l’illegittimità costituzionale delle suindicate disposizioni della legge
regionale in epigrafe.
Roma,
24 gennaio 2005
avvocato dello stato
Antonio Cingolo