Ricorso n. 14 depositato il 31 gennaio 2005

per

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rapp.to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domiciliato

CONTRO

la REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente in carica

per la dichiarazione

di illegittimità costituzionale della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40, concernente “Interventi regionali per promuovere l’educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 35 del 26.11.2004

FATTO

Con la legge regionale indicata in epigrafe la Regione Abruzzo - dichiarato (art. 1) l’intento di “concorre(re) a garantire nel proprio territorio condizioni di sicurezza dei cittadini” e di sostenere “iniziative tendenti all’integrazione delle politiche sociali e territoriali sulla sicurezza... con l’azione di contrasto della criminalità, di competenza degli organi dello Stato”- promuove una serie di interventi ed iniziative in materia di sicurezza dei cittadini “in accordo con lo Stato, cui resta attribuita la potestà legislativa esclusiva”.

Nel contempo, per la consulenza generale all’Organo deliberativo (Giunta regionale) e per la valutazione dei progetti specifici da finanziarsi ai suddetti fini, l’art 6 della stessa legge regionale prevede l’istituzione del “Comitato Scientifico Regionale permanente per le politiche della Sicurezza e della Legalità”, definendone nel successivo art. 7 le relative funzioni.

In particolare, la lettera e) del comma unico di tale art. 7 individua la seguente competenza del Comitato: “presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sullo stato della sicurezza del territorio della Regione Abruzzo;”

E la successiva lettera f) aggiunge: “svolge attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza nel campo nazionale e dell’Unione Europea;”.

Siffatte attribuzioni, connotate dall’ampiezza e genericità del relativo testo, inducono a riscontrare un evidente riferimento alla materia della “sicurezza pubblica” di cui alla riserva statale in via esclusiva, contemplata dall’art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione.

Pertanto avverso la legge regionale in epigrafe il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri intervenuta in data 21 gennaio 2005, con il presente ricorso promuove questione di legittimità costituzionale, a norma dell’art. 127, comma 1, della Costituzione, per il seguente motivo di

DIRITTO

Violazione dell’art. 117, comma 2. lettera h) della Costituzione.

Le previsioni di cui alle lettere e) e f) dell’art. 7 della legge della Regione Abruzzo n. 40 del 12.11.2004 esulano dalla competenza regionale, ponendosi in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione.

E’ ben noto che - con riferimento a tale previsione costituzionale - codesta Corte ha avuto modo di constatare (cfr. sent. 26.7.2002 n. 407) che il contesto specifico che riproduce pressoché integralmente l’art. 1, comma 3 lettera l) della legge n. 59 del 1997 induce, in ragione della connessione testuale con “ordine pubblico” e dell’esclusione esplicita della “polizia amministrativa locale”, nonché in base ai lavori preparatori, ad una interpretazione restrittiva della nozione di “sicurezza pubblica”.

Questa, secondo l’indirizzo tradizionale di codesta Corte, è da configurare, in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa e locale, come settore riservato allo Stato relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine (cfr. sent. 13.1.2004 n. 6).

E’ peraltro certo che in tale competenza statale esclusiva rientra la disciplina della polizia di sicurezza, soltanto alla quale spetta di “adottare le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni” (Corte Cost.le, sent. 21.10.2003 n. 311).

Sicché “la competenza legislativa in materia, come già prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, è oggetto di riserva a favore dello Stato, a norma della lettera h) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione ora vigente, che ha riguardo all’ordine pubblico e alla sicurezza, con netta distinzione dalla polizia amministrativa locale che segue invece, in quanto strumentale, la distribuzione delle competenze principali cui accede” (così sempre sent. n. 311/2003 cit.).

Orbene, tanto premesso, appare palese ed inequivoco che, nonostante la correttezza degli intenti dichiarati in luoghi vari della legge regionale de qua nel senso di non invadere la competenza esclusiva statale, le funzioni attribuite al Comitato Scientifico regionale dalle lettere e) e f) dell’art. 7 di tale legge esulano dalla competenza regionale in materia di “polizia amministrativa locale” e straripano, invece, nella competenza generale statuale in materia di “sicurezza pubblica”.

Quando infatti si prevede la predisposizione di una “relazione annuale sullo stato della sicurezza nel territorio della Regione Abruzzo” e si attribuisce la competenza a svolgere “attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza nel campo nazionale”, è evidente che si stanno individuando funzioni tipicamente spettanti allo Stato in via esclusiva nella materia della sicurezza pubblica, intesa come prevenzione e repressione di tutti i comportamenti criminosi: nè a fugare tale conseguenza vale la (ovvia) restrizione all’ambito territoriale regionale, perché ciò che rileva è la qualità e la consistenza dei compiti attribuiti.

Pertanto le previsioni della normativa regionale abruzzese indicate in epigrafe dovranno essere dichiarate illegittime rispetto al richiamato parametro costituzionale dell’art. 117, comma secondo, lettera h).

Per le suesposte argomentazioni il Presidente del Consiglio dei Ministri

CHIEDE

che la Corte Costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale delle suindicate disposizioni della legge regionale in epigrafe.

Roma, 24 gennaio 2005

avvocato dello stato

Antonio Cingolo