Ricorso
n. 13 depositato il 31 gennaio 2005
del
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è
domiciliato
nei
confronti
della
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t..
per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale
della
L.R. n. 39 del 21.11.2004 pubblicata sul BUR n. 35 del 26.11.2004, recante:
“Interpretazione autentica della L.R. 18/2001 concernente:
Consiglio
regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione”.
La
legge regionale è censurabile in relazione all’art. 1, in quanto consente ope
legis e retroattivamente, a seguito di un’interpretazione autentica della L. r.
n. 18/2001, l’attribuzione della responsabilità delle segreterie dei gruppi
consiliari a tutto il personale interno alla Regione Abruzzo in possesso dei
requisiti per l’accesso alla categoria “D”, a prescindere dal livello di
appartenenza, configurandosi, peraltro, come norma innovativa piuttosto che
come norma di interpretazione autentica.
Ciò
comporta l’attribuzione di un livello superiore a tale personale, sebbene solo
limitatamente all’incarico ricoperto.
La
disposizione regionale in esame si pone in contrasto con l’articolo 97, commi
primo e terzo, della Costituzione e con la consolidata giurisprudenza
costituzionale, che stabilisce l’accesso ad un livello superiore mediante
superamento di un concorso pubblico.
Inoltre,
la retroattività della norma si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza,
imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli
articoli 3 e 97 della Costituzione.
Per
tali motivi si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale
della legge regionale in esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
Sarà
depositata per estratto delibera del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio
2005.
Roma,
21 gennaio 2005
avvocato
dello stato
Aldo
Linguiti