Ricorso n. 13 depositato il 31 gennaio 2005

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato

nei confronti

della Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t..

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della L.R. n. 39 del 21.11.2004 pubblicata sul BUR n. 35 del 26.11.2004, recante: “Interpretazione autentica della L.R. 18/2001 concernente:

Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione”.

La legge regionale è censurabile in relazione all’art. 1, in quanto consente ope legis e retroattivamente, a seguito di un’interpretazione autentica della L. r. n. 18/2001, l’attribuzione della responsabilità delle segreterie dei gruppi consiliari a tutto il personale interno alla Regione Abruzzo in possesso dei requisiti per l’accesso alla categoria “D”, a prescindere dal livello di appartenenza, configurandosi, peraltro, come norma innovativa piuttosto che come norma di interpretazione autentica.

Ciò comporta l’attribuzione di un livello superiore a tale personale, sebbene solo limitatamente all’incarico ricoperto.

La disposizione regionale in esame si pone in contrasto con l’articolo 97, commi primo e terzo, della Costituzione e con la consolidata giurisprudenza costituzionale, che stabilisce l’accesso ad un livello superiore mediante superamento di un concorso pubblico.

Inoltre, la retroattività della norma si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Per tali motivi si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

Sarà depositata per estratto delibera del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2005.

Roma, 21 gennaio 2005

avvocato dello stato

Aldo Linguiti