il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

1)   di approvare, ai sensi del D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 artt. 27 e 28 - L.R. 28/04/2000 n. 83 art. 25 - il progetto del Comune di Tornareccio, per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di una stazione di conferimento per la raccolta differenziata “ISOLA ECOLOGICA” in località “La Difenda”, identificabile nel N.C.T. del Comune di Tornareccio (CH) al Foglio 1 Particelle 23 - 24 in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

Giorno 30 Mese Gennaio Anno 2003

Allegato n. 1 - Relazione Tecnica

Allegato n. 2 - Planimetria territoriale ubicazione stazione

Allegato n. 3 - Planimetria generale scala 1:200

Allegato n. 4 - Elaborati grafici

2)   di autorizzare il Comune di Tornareccio (CH)  a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;

4)   di autorizzare il suddetto Comune, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, l’esercizio della stazione di conferimento per la raccolta differenziata “isola ecologica” per le seguenti tipologie di rifiuti:

 

Per quanto riguarda i codici dei rifiuti col finale 99, altre al rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il Comune deve inviare una comunicazione trimestrale, contenente il nominativo dell’utilizzatore, i quantitativi e analisi eventuali di accompagnamento. La comunicazione, sottoforma di elenco riepilogativo, deve essere inviata all’A.R.T.A. – Abruzzo, in duplice copia di cui una alla Sede Centrale di viale Marconi 178, e l’altra al Dipartimento Prov.le di Chieti.

5)   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell’impianto, comunicata in n. tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale) nelle forme e nei modi previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R. 28.4.2000, n. 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della predetta L.R. n. 83/2000;

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della  presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 2) è subordinata al rispetto delle prescrizioni indicate nella nota trasmessa dal Dipartimento Prov.le dell’A.R.T.A. in data 23/09/2003 prot. n. 3263, di seguito elencate:

h)   il piazzale venga impermeabilizzato  con idonei additivi al calcestruzzo con cui è prevista la realizzazione dello stesso;

i)    il piazzale dovrà avere una pendenza idonea per convogliare le acque piovane nella fossa settica;

j)    l’area destinata alla raccolta dei rifiuti ingombranti pericolosi, dovrà essere riparata da tettoia e provvista di un pozzetto impermeabilizzato, per la raccolta delle acque di processo, perimetrata da un cordolo di altezza pari a 20 cm, per impedire l’ingresso delle acque provenienti dalle zone circostanti;

k)   il pozzetto di raccolta e la fossa settica, adeguatamente dimensionati, dovranno essere sottoposti a controlli e periodicamente vuotati, le acque dovranno essere inviate a trattamento presso idoneo impianto autorizzato;

a)   dovrà essere fatta particolare attenzione affinché non si verifichi la miscelazione di rifiuti ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 22/97;

b)   la recinzione esternamente dovrà essere circondata da vegetazione arbustiva ed arborea locale.

8)   di precisare che la presente  autorizzazione è subordinata  al  rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-      deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza  della collettività e dei singoli;

-      deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-      devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

-      devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi  tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-      le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici  necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere  tenuti in buona efficienza e sottoposti  a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-      è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;

9)   di richiamare il Comune autorizzato, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

10) di obbligare il Comune beneficiario della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a € 518.000,00 (cinquecentodiciottomila euro/00 centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita  all’interessato;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila;

12) di notificare ai sensi di Legge copia del presente provvedimento al Comune di Tornareccio (CH) – Viale Don Bosco n. 8;

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Massimo Di Giacinto