il dirigente del
servizio
Omissis
DETERMINA
1) di approvare, ai sensi del D.Lgs. 05/02/1997
n. 22 artt. 27 e 28 - L.R. 28/04/2000 n. 83 art. 25 - il progetto del Comune di
Tornareccio, per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e
l’esercizio di una stazione di conferimento per la raccolta differenziata
“ISOLA ECOLOGICA” in località “La Difenda”, identificabile nel N.C.T. del
Comune di Tornareccio (CH) al Foglio 1 Particelle 23 - 24 in conformità agli
elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:
Giorno 30 Mese Gennaio
Anno 2003
Allegato n. 1 - Relazione
Tecnica
Allegato n. 2 -
Planimetria territoriale ubicazione stazione
Allegato n. 3 -
Planimetria generale scala 1:200
Allegato n. 4 - Elaborati
grafici
2) di autorizzare il Comune di Tornareccio
(CH) a realizzare, ai sensi del
predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al
precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di
notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da
inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente
Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;
4) di autorizzare il suddetto Comune, ai sensi
dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, l’esercizio della stazione di conferimento
per la raccolta differenziata “isola ecologica” per le seguenti tipologie di
rifiuti:
Per
quanto riguarda i codici dei rifiuti col finale 99, altre al rispetto delle
disposizioni vigenti in materia, il Comune deve inviare una comunicazione
trimestrale, contenente il nominativo dell’utilizzatore, i quantitativi e
analisi eventuali di accompagnamento. La comunicazione, sottoforma di elenco
riepilogativo, deve essere inviata all’A.R.T.A. – Abruzzo, in duplice copia di
cui una alla Sede Centrale di viale Marconi 178, e l’altra al Dipartimento
Prov.le di Chieti.
5) di stabilire che
l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per
un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell’impianto, comunicata in n.
tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale) nelle
forme e nei modi previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R. 28.4.2000, n.
83, ed è prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della predetta
L.R. n. 83/2000;
6) di prescrivere che
nell’impianto oggetto della presente
autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti
alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme
regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di stabilire che
l’autorizzazione indicata al precedente punto 2) è subordinata al rispetto
delle prescrizioni indicate nella nota trasmessa dal Dipartimento Prov.le
dell’A.R.T.A. in data 23/09/2003 prot. n. 3263, di seguito elencate:
h) il piazzale venga
impermeabilizzato con idonei additivi
al calcestruzzo con cui è prevista la realizzazione dello stesso;
i) il piazzale dovrà avere una
pendenza idonea per convogliare le acque piovane nella fossa settica;
j) l’area destinata alla
raccolta dei rifiuti ingombranti pericolosi, dovrà essere riparata da tettoia e
provvista di un pozzetto impermeabilizzato, per la raccolta delle acque di
processo, perimetrata da un cordolo di altezza pari a 20 cm, per impedire
l’ingresso delle acque provenienti dalle zone circostanti;
k) il pozzetto di raccolta e la
fossa settica, adeguatamente dimensionati, dovranno essere sottoposti a controlli
e periodicamente vuotati, le acque dovranno essere inviate a trattamento presso
idoneo impianto autorizzato;
a) dovrà essere fatta
particolare attenzione affinché non si verifichi la miscelazione di rifiuti ai
sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 22/97;
b) la recinzione esternamente
dovrà essere circondata da vegetazione arbustiva ed arborea locale.
8) di precisare che la
presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria
dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l'osservanza
di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di
materie prime ed energia;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione
dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di
esalazioni moleste; dovranno altresì essere
tenuti in buona efficienza e sottoposti
a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le
acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- è vietata la miscelazione dei rifiuti
pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti
che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a
reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra
rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;
9) di
richiamare il Comune autorizzato, agli obblighi previsti dall’art. 12 del
D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio
Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente –
Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la
quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
10) di obbligare il Comune
beneficiario della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione
Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro
sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa
a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia
conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a € 518.000,00
(cinquecentodiciottomila euro/00 centesimi); la polizza controfirmata per
accettazione, sarà restituita
all’interessato;
11) di trasmettere copia del
presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A.
– Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara,
all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di
Chieti e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti
presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila;
12) di notificare ai sensi di
Legge copia del presente provvedimento al Comune di Tornareccio (CH) – Viale
Don Bosco n. 8;
13) di disporre la pubblicazione
del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
L’inosservanza
delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione
dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto