IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DISPONE
1. Di reimpegnare la somma di Euro 9.660,00, perente ai fini amministrativi, sul cap, 156360/C/04, quale prima rata annua del contributo regionale assegnato al Comune di Bugnara (AQ) per la costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas metano in regime di concessione di costruzione e gestione da parte della Italgas S.p.A. , come da contratto di convenzione stipulato fra le parti.
2. Di concedere, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 84/01, al Comune di Bugnara (AQ) il contributo annuo, di durata quindicennale, dell’importo di Euro 9.660,00 pari al 6 % della spesa di Euro 161.000,00, per la realizzazione, in concessione di costruzione e gestione, del servizio di distribuzione del metano, destinato a servire n. 81 utenze convenzionali, determinato secondo i parametri del comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 84/01.
3. Di liquidare la somma di Euro 9.660,00 in favore del Comune di Bugnara, con imputazione della spesa sul Cap. 152360/C/04.
4. Di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad effettuare il pagamento della somma di Euro 9.660,00 in favore del Comune di Bugnara con versamento presso la contabilità speciale n. 304246 della Tesoreria Provinciale della Stato – Sezione di L’Aquila cod. 403, come prescritto con circolare della Direzione Programmazione, Risorse Umane e Finanziarie n. 2843 del 30.08.2001.
5. Che il Comune di Bugnara dovrà girare il contributo regionale in favore del concessionario.
6. Che l’impegno di spesa costituisce quota parte dello stanziamento non coperto da mutui regionali.
Le successive erogazioni verranno disposte ed effettuate, senza riconoscimento di eventuali interessi legali o di mora, annualmente su certificazione dell’Ente concedente attestante il regolare andamento dei lavori per un avanzamento di spesa almeno pari al beneficio regionale da corrispondere o la loro ultimazione nonché il regolare andamento della gestione dell’impianto e salvo conguaglio in diminuzione conseguente alla minor spesa riconosciuta in sede di collaudo delle opere.
La quota definitiva del contributo regionale sarà determinata, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L.R. 25/95, in base al numero delle utenze convenzionali di cui all’art. 3, comma 4, della L.R. 25/95 e comunque nel limite della spesa effettiva dell’intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certificato di collaudo da approvare e trasmettere al Servizio competente, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. 25/95 come modificato dall’art. 8, comma 4 della L.R. 23.12.19999 n. 141, entro cinque anni dalla data di inizio dei lavori.
Il presente provvedimento è pubblicato, per estratto, sul B.U.R.A. ed ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente od al presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Arch. Francesco D’Ascanio